Quesito 28/2019
Domanda
Nel caso in cui la cartella sanitaria e di rischio sia tenuta in formato digitale, secondo le disposizioni dell'Art. 53 del D. Lgs 81/08, che prevedono l'apposizione di firma digitale alla medesima, compreso il giudizio di idoneità alla mansione, da parte del Medico Competente, si può ritenere valido a tutti gli effetti il giudizio di idoneità cartaceo non firmato manualmente dal Medico Competente (ma ovviamente firmato digitalmente)?
Naturalmente, il giudizio di idoneità cartaceo prodotto, riporterebbe le seguenti diciture: "apposta firma digitale conforme alle norme vigenti: legge 15 marzo 1997, n. 59; D.p.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n.110 Certificato rilasciato da infocamere S.C.p.A. Il documento originale elettronico firmato digitalmente è depositato presso server presenti nello studio del medico Competente e su supporto informatico depositato con la tutela del segreto professionale negli uffici dell'azienda cliente".
Risposta
Sì, la soluzione prospettata sembra assolutamente condivisibile e assicura il rispetto dei vari obblighi connessi.
(Giugno 2019)