Quesito 26/2019

prevenzio.net

Domanda

Ho il caso di due aziende, in una delle quali il legale rappresentante si è autonominato RSPP ed è il datore di lavoro con anche attribuzione di potere di spesa desumibile in visura camerale, mentre nell'altra impresa quest'ultimo è socio, con quota superiore al 50 per cento, ma non ha particolari funzioni ed obblighi sulla sicurezza del lavoro, che rimangono in capo ad un altro socio/legale rappresentante, anch'esso RSPP datore di lavoro, ma che andrà in pensione.
Attraverso una sorta di delega nominativa che attribuisca potere di spesa al datore di lavoro della prima azienda (e socio di maggioranza dell'altra impresa), è possibile considerarlo anche per la seconda realtà datore di lavoro per la sicurezza e consentirgli autonomina RSPP "sfruttando" attestato già acquisito regolarmente?

Risposta

Se anche nella seconda azienda il soggetto in questione riveste (o rivestirà) la funzione di datore di lavoro come definito nell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 potrà "autonominarsi" RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08).
I crediti formativi acquisiti potranno essere fatti valere in presenza di classi di rischio omogenee (alto, medio e basso). L'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 prevede contenuti minimi del corso, con durate distinte in base ai tre livelli di rischio.

(Maggio 2019)