Quesito 18/2019

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Domanda

Un fornitore di prolunghe per forche carrello elevatore si propone di certificare l'insieme "prolunghe per forche + carrello elevatore" pur non essendo il costruttore del carrello elevatore. Gli è consentito?
E' corretto, in tale casistica, non limitarsi all'acquisto di prolunghe provviste di propria certificazione specifica ma pretendere di poter disporre, sempre e comunque, di una certificazione che contempli il funzionamento solidale delle forche con lo specifico modello di carrello elevatore sul quale saranno installate?

Risposta

La premessa alla risposta al primo punto è che, in generale, chiunque costruisce/modifica una macchina, come definita dalla Direttiva Macchine, e/o costituisce un insieme di più macchine può certificare il prodotto finale in quanto si identifica come costruttore dello stesso.
Una volta escluso che le prolunghe debbano considerarsi accessori di sollevamento ma semplici elementi che aumentano le capacità di lavoro della macchina e quindi non siano da assoggettare esse stesse a certificazione CE di conformità, rimane da verificare se la configurazione finale sia una modifica dell'originale o sia già stata prevista dal costruttore del carrello con la raccomandazione di condizioni certe e definite, che devono essere riportate nel libretto di uso e manutenzione che accompagna obbligatoriamente la macchina fin dalla sua prima immissione sul mercato dell'Unione Europea.
E' incontrovertibile che dal punto di vista dinamico l'installazione delle prolunghe comporta lo spostamento in avanti del baricentro comportando la necessaria verifica dell'efficacia della zavorra in termini di bilanciamento e quindi di equilibrio del carrello stesso nella nuova configurazione di lavoro.
Deve inoltre essere verificata la resistenza delle forche originali che comunque dovranno sopportare le mutate condizioni di carico che vengono a verificarsi con l'adozione delle prolunghe.
Quanto premesso porta a concludere che l'adozione di prolunghe sulle forche implica la necessità di calcoli di verifica che portano inevitabilmente alla certificazione del carrello nella nuova configurazione (senza invalidare la certificazione originale nel caso di uso senza prolunghe) a carico di chiunque se ne assuma l'onere diventando in questo modo il costruttore del carrello nella nuova configurazione.
Rispetto alla seconda parte della domanda possiamo affermare che non si ritiene corretto parlare di funzionamento solidale (almeno come definito dalla Direttiva Macchine) in quanto le forche non rispondono alla definizione di macchina o di quasi macchina.
Parimenti non si ritiene corretto parlare di certificazione delle forche in quanto non si configurano come accessori di sollevamento o accessori che cambiano la destinazione d'uso del mezzo ma semplicemente come dispositivi che ne variano il campo di potenziale utilizzo.
E corretto verificare invece, attraverso calcoli appropriati la compatibilità delle prolunghe con le caratteristiche del carrello stesso, rimandando integralmente alla risposta della prima parte del quesito.

(Aprile 2019)