Quesito 15/2019

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Domanda

Nel caso in cui un datore di lavoro assuma un lavoratore precedentemente formato presso un altro datore di lavoro con formazione generale più specifica rischio alto, può considerare valida la formazione erogata in precedenza limitandosi a sottoporre il lavoratore ad una informazione riguardate rischi, dpi e procedure di lavoro aziendali?
Nel caso di interesse, il lavoratore proviene da un'azienda appartenente al medesimo settore (metalmeccanica) e gli argomenti dei corsi risultano coerenti con i rischi presenti nella nuova azienda.
Tali prerogative sono da considerarsi sempre indispensabili per ritenere valido il corso o, ad esempio, la provenienza da un diverso settore, con argomenti di formazione pertinenti anche per la nuova realtà, può essere ritenuta sufficiente?
Quanto descritto sopra può essere ritenuto valido anche in caso di cambio mansione? E' sufficiente informare il lavoratore senza sottoporlo ad una nuova formazione?

Risposta

Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente (punto 8 dell'Accordo stato Regioni del 21/12/2011).
Nel caso in cui il lavoratore proviene dallo stesso settore produttivo (metalmeccanica, ad esempio) costituisce credito formativo anche la formazione specifica di settore, integrata, eventualmente, con elementi relativi alla specificità della nuova azienda.
Questi principi appena enunciati valgono anche nel caso di cambio mansione: si tratta sempre di integrare quanto già fatto con gli elementi nuovi derivanti dalla valutazione dei rischi della nuova mansione.

(Marzo 2019)