Quesito 14/2019
Domanda
In caso di distacco di lavoratori presso altro datore di lavoro a chi spettano gli obblighi formativi (formazione generale e specifica e relativi aggiornamenti periodici) previsti dal D. Lgs. 81/08?
In conseguenza a questo distacco, i lavoratori che prestano servizio presso altro datore di lavoro sono da considerarsi nel computo totale degli addetti che viene utilizzato per determinare ad esempio la possibilità del datore di lavoro di ricoprire in prima persona la figura di RSPP, il numero di RLS da nominare, il numero di addetti alle squadre di emergenza, ecc…?
Risposta
In caso di distacco rimangono a carico del distaccante gli obblighi di informare e formare sui rischi tipici generalmente connessi alla mansione che il lavoratore andrà a svolgere; tutti gli altri obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario (art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08). A tale riguardo riteniamo che il distaccatario, acquisite le informazioni circa la formazione che il lavoratore ha già svolto, la integri eventualmente con ulteriori moduli riferiti alla specificità della mansione e del nuovo luogo di lavoro dove andrà ad operare.
I lavoratori distaccati vanno computati nell'azienda dove svolgono l'attività (presso il distaccatario); questa tipologia contrattuale, infatti, non rientra tra quelle espressamente citate dall'art. 4 dello stesso decreto relativamente alle forme escluse dal computo.
(Marzo 2019)