Quesito 13/2019

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Domanda

Un'azienda metalmeccanica di Parma fa eseguire ai suoi lavoratori la formazione specifica in e-learning (12 ore) in quanto il Formatore (Anfos di Roma) afferma la conformità del corso.
In sede di audit interno il consulente esprime un dubbio sulla validità degli attestati (se ne allega copia), e richiede per iscritto al soggetto Formatore spiegazioni in quanto, la formazione specifica, non può essere erogata in e-learning tranne i casi indicati al punto 3 dell'accordo 2011, e l'eccezione di progetti sperimentali, citata nell'attestato, secondo il consulente, riguarda solamente le regioni e province autonome.
Il soggetto formatore conferma la piena validità ed efficacia degli attestati in questione spiegando che "i corsi fruiti in modalità e-learning sono da considerarsi validi, in virtù di quanto statuito dal Punto 3 dell'Accordo Stato Regioni 21.12.2011, rep. 221, in tema di formazione lavoratori ex art. 37 D. Lgs. 81/08" e ribadisce che la parte specifica della formazione erogata ai lavoratori può essere effettuata in modalità e-learning previa presentazione da parte del Soggetto Formatore di un "progetto formativo sperimentale" alla propria regione di appartenenza (nel caso si specie trattasi della Regione Lazio, avendo sede legale in provincia di Roma). Il soggetto formatore, afferma che si è avvalso di tale possibilità presentando un Progetto Formativo Sperimentale al competente dipartimento istituzionale della Regione Lazio. Il progetto è stato regolarmente ricevuto e protocollato dall'Ufficio regionale preposto in data 2 Luglio 2012 e non avendo l'Amministrazione risposto nel termini previsti ex lege, ovvero, nei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo ex art. 2, commi 2 e 3 Legge 7 Agosto 1990 n. 241 (i.e. 30/90 giorni), ha dato vita alla creazione della notoria fattispecie di "silenzio-assenso" della Pubblica Amministrazione.
Aggiunge inoltre che, l'articolo 20 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 così come modificato dalla Legge 14 Maggio 2005 n. 80, a tal proposito, statuisce espressamente come "[.] nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2".
L'istituto del "silenzio assenso", peraltro, oltre ad operare nei casi tassativamente previsti, diventa un istituto generale il cui scopo è proprio quello di ridimensionare il più possibile i casi in cui l'inerzia dell'Amministrazione è in grado di produrre effetti negativi in danno del privato, costringendolo ad attivarsi sul piano giudiziario per ovviare alla inattività creatasi.
Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se la formazione lavoratori, erogata con le modalità descritte dal formatore è valida ed efficace.
Oppure, come sostiene il consulente, non essendo il Lazio una regione autonoma decade di fatto il progetto sperimentale e l'istituto del silenzio assenso, quindi la formazione non è valida?

Risposta

A nostro parere il riferimento "autonome", al punto 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, è riferito alle Province (nella fattispecie Trento e Bolzano) che vanno ad aggiungersi alle Regioni tout court (non solo quelle a statuto speciale).
Inoltre sempre allo stesso punto si dice che la formazione dei lavoratori in modalità e-learning per la parte specifica è ammessa solo in caso di progetti formativi sperimentali individuati all'interno degli atti di recepimento dell'Accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome.
Nel caso specifico occorre verificare se la Regione Lazio nell'atto di recepimento dell'Accordo ha previsto questa eventualità, altrimenti il corso in e-learning non può essere effettuato (e non crediamo possa semplicemente essere implorato un principio di silenzio-assenso).
Ulteriori elementi di verifica della erogabilità in e-learning sono il rispetto dei requisiti richiamati nell'allegato I dell'Accordo, che il datore di lavoro può/deve verificare presso l'ente formatore.
Riteniamo, infine, che nelle valutazioni di questi aspetti debbano prevalere elementi di verifica dell'efficacia delle azioni svolte e non semplicemente il riscontro di particolari burocratici e formali.

(Marzo 2019)