Quesito 10/2019

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Domanda

Chiedo una conferma in merito alla valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, anche alla luce delle disposizioni contenute nella "Legge di Bilancio" del dicembre 2018.
All'art. 485 è scritto, in sostanza, che lo specialista ed il medico competente devono attestare che la permanenza al lavoro fino allo scadere della gestazione non pregiudica la salute di mamma e nascituro: l'attestazione rilasciata dal solo ginecologo che segue la lavoratrice, quindi, non è sufficiente? Deve esserci anche una valutazione da parte di un medico competente?

Risposta

Prima della pubblicazione della legge di Bilancio 2018, la lavoratrice che chiedeva la flessibilità (astensione dal lavoro 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto) doveva allegare alla domanda la dichiarazione del ginecologo e quella del medico competente, ove previsto.
In assenza del medico competente doveva essere il datore di lavoro a dichiarare che il lavoro svolto dalla lavoratrice non rientrava tra quelli per cui era obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Queste indicazioni erano frutto di una circolare esplicativa dell'INPS ed erano riportate anche nelle note della domanda cartacea per richiedere la flessibilità del congedo di maternità.
Nella legge di bilancio 2018 non sembrano esserci novità al riguardo; per cui la dichiarazione del medico competente, se previsto in azienda, è ancora necessaria.

(Marzo 2019)