Quesito 08/2019
Domanda
Siamo a scrivere la presente in quanto necessitiamo di un chiarimento in merito alla validità di attestazioni emesse da liberi professionisti in forma privata per i corsi di Formazione Generale e Specifica - all'interno di aziende per le quali è stata richiesta nostra consulenza; per le quali si rende necessario quindi una delucidazione riguardo aspetti normativi non chiarissimi o in ogni caso non interpretati in modo univoco dalle varie realtà del territorio.
Sovente le attestazioni di Formazione Generale e Specifica (per l'annualità 2013 o anche successive) con le quali ci confrontiamo riportano il nome del titolare dell'azienda e di un eventuale tecnico competente (RSPP o similarI) ma non riportano nozione di collaborazione con Organismi paritetici (come previsto da D.Lgs 81/08 Art.37 comma 12) e/o NON vengono rilasciate da Enti o Associazioni con accreditamenti regionali o nazionali che ne validino l'avvenuta formazione.
Conosciamo bene la normativa 2011 la quale permette la formazione emessa da titolare o esperto, e la successiva rettifica/modifica del 2016 che spiega come un datore di lavoro con ruolo di RSPP possa fare formazione (cosi come i requisiti per i formatori e relativa normativa), quello che però non possiamo omettere nelle verifiche e nelle attività di consulenza è la segnalazione di attestazioni che non riportino un reale valore giuridico (se pur contenendo tutti i dati previsti) ovvero emessi direttamente da soggetti privati - senza quindi che le stesse possano essere attestazioni certificate ma solamente attestati di frequenza a valore giuridico nullo - non essendo emessi da centri accreditati con i requisiti previsti ad esempio dal decreto RSPP 2016 o Macchine.
Per il bene delle aziende a cui facciamo consulenza crediamo che la formazione debba essere conclusa e certificata con attestazione valida e comprovante a livello giuridico e quindi certificata (oltre alla specifica del' 81/08 al 37 comma 12).
Siamo quindi a richiedere chiarimenti rispetto alla posizione in cui si pone l'autorità verificante nella figura di Vigilanza e controllo a fronte di quanto riportato, cosi da comprendere il reale valore di attestazioni non certificate in caso di evento dannoso con probabile conseguenza giudiziale.
Risposta
I requisiti dei corsi di formazione nei confronti dei lavoratori (previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08) sono stati esplicitati nei vari Accordi già citati nella domanda (compreso il caso del datore di lavoro autonominato RSPP che può svolgere attività di formazione nei confronti dei propri lavoratori).
L'assenza dei requisiti previsti può comportare il non adempimento dell'obbligo formativo (cioè essere considerato non adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 37 sopracitato); nel caso di un infortunio o di una malattia professionale nelle cui cause si accerti sia stata determinante la scarsa/nulla formazione se ne terrà conto ai fini della definizione delle responsabilità del datore di lavoro.
(Febbraio 2019)