Archivio quesiti 2018
Quesito 006/2018
Domanda
Relativamente all'attivazione del registro degli esposti a cancerogeni, si chiede se, nel considerare il soggetto esposto, si possa far riferimento al criterio adottato dall'ASA finlandese (chi usa per più di 20 giorni lavorativi un cancerogeno) o dal NIOSH (30 minuti a settimana come media annuale).
Nel caso specifico si tratta degli addetti di un laboratorio chimico con manipolazione, all'interno di cappe chimiche, di reagenti classificati come cancerogeni in quantità minime, per tempi ridotti e frequenze annuali limitate.
Risposta
Il registro degli esposti è un archivio, cartaceo o informatico, dotato di una propria unitarietà e logica interna, corredato di precisi meccanismi di inclusione di dati, funzionale ad una prevedibile forma di elaborazione.
Il registro è istituito dal Datore di Lavoro, il quale si avvale per questa funzione del Medico Competente per tramite del quale, sulla base di procedure e protocolli definiti, il registro viene compilato e tenuto aggiornato.
La valutazione dei rischi, effettuata sulla base di quanto previsto dal Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08, è sempre una valutazione dell'esposizione, cioè valutazione tratta da dati oggettivi misurati che identificano o meno un'esposizione (l'agente cancerogeno espone o non espone).
Si devono pertanto iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori così classificati e che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria; occorre inoltre curare la compilazione, sempre a cura del medico competente, di elenchi separati sia dei lavoratori potenzialmente esposti sia dei lavoratori ex-esposti compresi quelli accidentalmente esposti.
Pertanto per essere considerati esposti non è sufficiente impiegare un agente cancerogeno/mutageno, ma valutare di esserne esposti con effettive misurazioni di esposizione secondo i criteri minimi di cui l'Allegato XLI del D. Lgs. 81/08.
Qualsiasi modello o metodologia impiegata senza il supporto di misurazioni dell'esposizione è inadatto e quindi è da escludere l'impiego di qualsiasi metodologia standardizzata se non supportata da misurazioni che permettano di fare scelte oggettive.
Nel caso specifico degli addetti ad un laboratorio chimico con manipolazione, all'interno di cappe chimiche, di reagenti classificati come cancerogeni in quantità minime, per tempi ridotti e frequenze annuali limitate, la valutazione dell'esposizione dovrà essere eseguita misurando l'esposizione inalatoria e/o cutanea. In altre parole sarà necessario essere in possesso delle prove che evidenzino che i lavoratori non siano da considerare esposti se si ritiene di non istituire un registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni. Se nell'impiego di agenti cancerogeni/ mutageni si dimostrasse che tecnicamente l'esposizione fosse quantitativamente non misurabile, questi lavoratori dovrebbero comunque essere considerati dei "potenzialmente esposti".
(Gennaio 2018)
Quesito 004/2018
Domanda
1. Un lavoratore eletto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve effettuare oltre il corso di formazione delle 32 ore e i relativi aggiornamenti annuali, anche la formazione prevista per i lavoratori (formazione generale, formazione specifica e relativi aggiornamenti)?
2. Un lavoratore con mansione a basso rischio, ha effettuato la formazione in modalità E-Learning e viene assunto successivamente da un'altra azienda, passando a una mansione ad alto rischio.
La formazione specifica a basso rischio effettuata precedentemente in modalità E-Learning, può essere integrata con le 8 ore in aula?
Risposta
1. Per un lavoratore già sottoposto alla formazione prevista per svolgere il compito di RLS si può pensare ad un esonero solo per la parte generale di quanto previsto per i lavoratori; va aggiunta invece la parte specifica che terrà conto della tipologia ed entità dei rischi (basso-medio-alto) e dell'effettiva valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
2. I crediti formativi acquisiti dai lavoratori dopo aver frequentato un modulo di formazione generale (anche con modalità e-learning) sono da considerare permanenti; il passaggio ad una mansione ad alto rischio dovrà prevedere l'aggiunta di un modulo specifico con durata minima di 12 ore.
(Gennaio 2018)
Quesito 003/2018
Domanda
In caso di presenza di carichi sospesi sollevati NON oltre il capo da argani/ elevatori a bandiera è da ritenersi obbligatorio l'utilizzo degli elmetti protettivi per gli addetti alla movimentazione degli stessi carichi?
Risposta
L'elmetto protettivo serve a prevenire danni da urti subiti dal capo del lavoratore contro oggetti e strutture fisse (naturalmente quando raggiungibili dal capo stesso) ovvero contro oggetti mobili su percorsi vincolati (ad es. organi lavoratori di macchine automatiche) o su percorsi liberi come quelli sospesi ad apparecchi sollevamento tramite funi.
Questi ultimi possono essere soggetti, per diversi motivi, a oscillazioni, sul piano orizzontale oltre che muoversi su quello verticale.
Si ritiene che sia da ricercarsi nel Documento di Valutazione dei Rischi l'analisi dello spazio di inviluppo dei possibili movimenti dei carichi sollevati e la conseguente possibilità di interazione con il capo dei lavoratori.
Se dal DVR si esclude la possibilità di urti, l'uso dell'elmetto si traduce in un inutile fastidio per il lavoratore.
Se, viceversa, si prevede la possibilità di urti l'uso del DPI diventa obbligatorio.
(Gennaio 2018)
Quesito 002/2018
Domanda
Durante un sopralluogo in cantiere ho richiamato un collega perché movimentava i big bag appendendoli alle forche, tipo la foto allegata, in quanto il carrello elevatore non è un mezzo di sollevamento e non ci si può appendere nulla; il collega a quel punto mi ha fatto notare l'etichetta affissa al big bag, vedi foto, che afferma esattamente il contrario e cioè che è possibile appenderlo alle forche e non si può sollevare con il gancio.
Sinceramente sono un po' in confusione, la mia domanda è se un commerciante può autorizzare queste operazioni su macchine non di suo competenza e responsabilità.
Finora sapevo che il carrello non poteva sollevare e infatti non ha una matricola ISPESL e non esegue la verifica periodica annuale, anzi il sollevamento con le forche è un'operazione particolarmente pericolosa in quanto non essendo progettato per tale scopo si può facilmente ribaltare per uno spostamento del baricentro non previsto in fase di progettazione.
Gradirei sapere il vostro parere per decidere come comportarmi.
Risposta
Il quesito in un unico testo solleva diversi aspetti.
Il fornitore (che nel quesito sembra essere identificato nel commerciante) di un prodotto deve dare indicazioni sul suo corretto utilizzo e deve altresì indicare le operazioni pericolose nel pieno rispetto dell'applicazione di quanto previsto dalle Direttive UE di Prodotto: quindi non si tratta di autorizzare ma al limite di vietare le operazioni non corrette e conseguentemente fattori di rischio per l'operatore.
Le icone sul big-bag indicano il corretto modo di sollevarlo, indipendentemente dal mezzo di sollevamento utilizzato, e mettono contestualmente in evidenza le azioni sbagliate.
Quindi non sono autorizzazioni ma indicazioni.
Per proseguire si ritiene che sarebbe opportuno innanzitutto aprire un confronto sulla definizione di operazione di sollevamento.
Se si concorda sul fatto che per sollevamento, meccanico nel nostro contesto, si intende portare un corpo da una quota di partenza ad una di arrivo posta più in alto della prima (non necessariamente attraverso un percorso strettamente verticale), si ritiene che si possa concordare anche sul fatto che il risultato si può ottenere sia appoggiando il carico sopra la struttura che definisce il piano mobile nello spazio che appendendolo sotto lo stesso.
Quindi il carrello (anche se solo in apparente disaccordo con le definizioni normative) deve necessariamente sollevare dal piano di appoggio i carichi che poi deve traslare in orizzontale e/o in verticale, altrimenti non potrebbe compiere le operazioni per le quali è stato progettato e costruito.
Per chiarezza: tecnicamente non si possono definire attrezzature di sollevamento soltanto quelle soggette al controllo periodico obbligatorio di funi, catene e dispositivi vari, ma bensì tutte quelle in grado di spostare verticalmente un corpo.
Per quanto riguarda la stabilità del carico e del mezzo, dal punto di vista statico questa viene assicurata quando il baricentro dell'insieme non esce dalla proiezione dello stesso sul piano orizzontale.
Dal punto di vista dinamico poco cambia se il carico è appoggiato o appeso: anzi, se fra gli elementi di rischio si considera l'altezza del baricentro, si dovrebbe ritenere peggiorativa la condizione del carico appoggiato rispetto a quella del carico appeso.
A sfavore del carico appeso gioca la sua possibilità di oscillazione che viene ampiamente limitata dalla configurazione stessa della modalità di aggancio. Infatti essendo il big-bag appeso su più punti (orecchie, in gergo tecnico) lo spostamento su un lato viene immediatamente bilanciato dalla messa in tensione delle orecchie sul lato opposto, a differenza di quanto avverrebbe con un metodo di aggancio unico e centrale (che porterebbe ad un'oscillazione libera tipica del pendolo) che giustamente viene indicata fra quelle scorrette dal fornitore del dispositivo.
(Gennaio 2018)
Quesito 001/2018
Domanda
In base all' art 2 dell'81 lo stagista ed il tirocinante sono equiparati al lavoratore ma la casistica relativa alle varie forme di stage e di tirocinio è varia e si presta a confusione e fraintendimenti.
Si possono trovare attività formative che mettono in relazione soggetto promotore e soggetto ospitante riguardo a:
- inoccupati (senza esperienze di lavoro) che hanno assolto l'obbligo scolastico;
- disoccupati o lavoratori in mobilità, interessati a svolgere uno stage in settori e per professionalità diverse da quelle svolte precedentemente.
- studenti all'intendo dei progetti di alternanza scuola-lavoro promossi dalle scuole;
Per fare chiarezza, a quali obblighi è soggetto in base all' 81/08 il datore di lavoro della ditta promotrice rispetto alla casistica sopra riportata??
A quali obblighi è soggetto in base all' 81 il datore di lavoro della ditta ospitante rispetto alla casistica sopra riportata?
A quali obblighi è soggetto il titolare di una ditta individuale senza lavoratori ospitante rispetto alla casistica sopra riportata?
DVR? Formazione? DPI? Visita col medico competente? A chi competono?
O il datore di lavoro della ditta ospitante deve solamente informare l'allievo relativamente ai rischi presenti in azienda ed alle modalità di gestione delle emergenze?
Risposta
La guida operativa redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) a seguito dell'emanazione della Legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) nel secondo ciclo d'istruzione e la definisce come una metodologia didattica che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. Alcune caratteristiche: il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Riguardo alla "Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti" si fa riferimento al punto 11 della guida operativa:
I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/08, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.
Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.
Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali,
con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124/65;
- stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
- ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 (formazione obbligatoria dei lavoratori), anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.
Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
(Gennaio 2018)