Archivio quesiti 2018

Quesito 025/2018

prevenzio.net

Domanda

Qualora un lavoratore durante un turno di lavoro venga sorpreso a bere alcol oppure venga trovato in uno stato dove si ha la quasi certezza (non accertato mediante esami clinici e biologici ma soltanto a vista) che abbia assunto alcol, ad esempio prima di venire al lavoro, un datore di lavoro come può tutelarsi?
In particolare, vorrei conoscere il vs parere nel caso di un operaio con idoneità sanitaria in regola che non prevede l'alcol test in quanto non effettua una mansione per il quale ne ricorre la necessità.
Infine, vorrei conoscere anche il vs parere nel caso l'operaio è addetto alla conduzione del carrello elevatore e quindi ha l'idoneità sanitaria in regola con il test dell'alcol negativo.
Inoltre, il Medico competente può fare accertamenti a sorpresa circa il controllo dell'alcol o droghe, qualora il lavoratore sia stato dichiarato idoneo alla mansione soltanto 2 mesi prima?

Risposta

Il datore di lavoro o chi per lui (ad esempio un preposto) se ha il fondato motivo che un lavoratore non sia in grado di svolgere la mansione in maniera sicura (per i motivi più svariati, non solo per consumo di alcolici) è tenuto ad adottare le cautele necessarie per proteggerlo, anche evitando che inizi un'operazione a rischio (si veda, al riguardo, quanto previsto come obbligo dal comma 1 lettera c) dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08).
E' chiaro che un controllo negativo da parte del medico competente durante gli accertamenti preventivi o periodici condotti non è una garanzia assoluta di assenza di assunzione (soprattutto se sporadica e acuta) da parte del lavoratore successivamente al controllo stesso.
Infine esiste la possibilità che il medico competente possa fare accertamenti al di fuori dei controlli periodici per "ragionevole dubbio", quando sussistono indizi o prove sufficienti di assunzione di sostanze illecite, a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro o di suo delegato.

(Giugno 2018)

Quesito 024/2018

prevenzio.net

Domanda

Sottopongo alcuni casi pratici sugli obblighi di un'azienda committente nell'affidamento di appalti all'interno della propria azienda ai sensi dell'art.26 D.lgs. 81/08):

  1. Caso 1: affidamento di lavoro/servizio con durata inferiore ai 5 uomini-giorno ma le attività appaltate avvengono in un luogo dove vi è rischio incendio elevato ma l'attività svolta dall'appaltatore è a rischio basso. Variante: l'attività viene svolta in un ambiente confinato ma trattasi sempre di un'attività a rischio basso.
    Domanda: la committenza ha l'obbligo di redigere il DUVRI?
  2. Caso 2: un'azienda affida 3 appalti ad imprese esterne, ad esempio un'impresa si occuperà di servizi di movimentazione merci, un'impresa svolgerà lavori di pulizia, un'altra impresa effettuerà la manutenzione dei carrelli elevatori e transpallet. Consideriamo che la prima impresa effettua il servizio tutti i giorni, la seconda impresa effettua il servizio una volta a settimana, mentre la terza impresa una volta ogni tre mesi. Il reparto/area dove le aziende intervengono è lo stesso per cui non si esclude la possibilità che un giorno tali imprese si possono ritrovare a lavorare tutte e tre contemporaneamente.
    Domanda: Il DUVRI deve essere unico considerando le possibili interferenze di tutte e tre le imprese, oltre a considerare gli scenari qualora le aziende intervengono singolarmente o magari in coppia, oppure bisogna fare 3 diversi DUVRI, uno per ogni appalto?
  3. Caso 3: come caso 2) ma con la differenza che l'impresa di movimentazione merci opera in magazzino (piano terra), l'impresa di pulizia al piano primo (non vi è mai accesso in magazzino) e l'impresa di manutenzione dei carrelli opererà nel piazzale esterno.
    Domanda: Il DUVRI deve essere unico considerando tutte e tre le imprese? Oppure bisogna fare 3 diversi DUVRI, uno per ogni appalto.
  4. Caso 4: riguarda la gestione di appalti quali tecnico della stampante/fotocopiatrice, impresa che rifornisce i distributori alimenti/bevande e il corriere che rifornisce materiale di cancelleria.
    Domanda: questo genere di servizi può essere considerato come una fornitura e quindi non vi è mai l'obbligo del DUVRI da parte del committente?

Risposta

  1. Sì perché comunque il rischio di incendio elevato si trasmette dall'una all'altra attività indipendentemente da chi lo genera, a maggior ragione in ambienti confinati (comma 3 bis dell'art. 26).
  2. E' sufficiente un unico DUVRI purché venga trasmesso a tutte le aziende.
  3. Tre DUVRI, ognuno dei quali tenga conto delle interferenze fra appaltante e appaltatore, anche se i tre fra di loro non interferiscono.
  4. Sì, a condizione che i fornitori non vengano coinvolti in rischi propri dell'appaltante

(Giugno 2018)

Quesito 026/2018

prevenzio.net

Domanda

Un'impresa familiare che nel periodo estivo vuole assumere il figlio minorenne, assunto come collaboratore familiare ai fini INAIL, può rientrare negli adempimenti dell'impresa familiare art. 21 oppure il figlio viene equiparato ad un lavoratore quindi si applicano tutti gli adempimenti del D. Lgs. 81/08?

Risposta

Se il figlio è assunto come collaboratore familiare e l'azienda non ha altri lavoratori assunti, anche temporaneamente (ad esempio stagionali), ricorre il caso di azienda familiare secondo la definizione dell'art. 21 del D. Lgs. 81/08; in questo caso si applica solo quanto previsto da questo articolo e non l'intero corpo del decreto stesso.

(Giugno 2018)

Quesito 023/2018

prevenzio.net

Domanda

In merito ai corsi per l'uso di attrezzature per ottenere patentini o attestati di abilitazione, secondo A.S.R. del 22-02-2012, nel caso un lavoratore non riesca a fare aggiornamento preciso entro i 5 anni sforando il periodo anche solo di uno o due mesi, può fare ugualmente aggiornamento di 4 ore?

Risposta

L'aggiornamento può essere fatto anche "in ritardo" rispetto alla scadenza dei 5 anni senza che vengano persi completamente i crediti acquisiti (ovviamente fin quando l'aggiornamento non è stato completato il lavoratore è da ritenere non idoneo all'uso dell'attrezzatura).
Un'ulteriore precisazione circa le scadenze successive dell'aggiornamento: nel calcolo dei quinquenni si dovrà fare riferimento sempre alla prima scadenza e non al completamento dell'aggiornamento che, se concluso in ritardo, farebbe slittare in avanti tutti gli aggiornamenti successivi.

(Maggio 2018)

Quesito 022/2018

prevenzio.net

Domanda

Si richiede un parere in merito ad alcune situazioni in regime di appalto.
Di seguito i quesiti.

Un'azienda che risulta committente per un lavoro di ingegneria civile o edile, così come definito dall'Allegato X del D. Lgs. 81/08, dove operano due imprese esecutrici, ha provveduto a nominare un CSP e CSE che ha provveduto a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I lavori vengono svolti in un luogo di lavoro dove sono presenti lavoratori della committenza impegnati nelle proprie attività lavorative.
Anche se questa condizione è stata considerata dal CSP/CSE nel PSC si chiede se sia necessario che il committente rediga il DUVRI ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08

Variante alla domanda 1:
Tutto come sopra con l'unica eccezione che l'impresa esecutrice è soltanto una, per cui il committente non nominerà il CSP/CSE, ma richiederà il POS all'impresa esecutrice.
Si chiede se il committente sia obbligato a redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08

Variante alla domanda 2:
Un'azienda che risulta committente per un lavoro di ingegneria civile o edile, così come definito dall'Allegato X del D. Lgs. 81/08, dove operano due imprese esecutrici, ha provveduto a nominare un CSP e CSE che ha provveduto a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I lavori vengono svolti in un luogo di lavoro dove sono presenti lavoratori della committenza impegnati nelle proprie attività lavorative.
Inoltre nello stesso stabilimento è presente un'impresa esterna che svolge il servizio di pulizia degli ambienti di lavoro.

Si chiede se sia necessario che il committente rediga il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, considerando le interferenze tra l'impresa di pulizia, le attività edili e le attività delle proprie maestranze.

Risposta

Si ritiene che in tutte le varianti descritte sia obbligatorio/utile la redazione del DUVRI da parte dell'azienda committente, particolarmente nel caso del coinvolgimento di lavoratori di un'altra impresa esterna non edile (variante alla domanda 2).
In tutti i casi, mentre il rischio interferenziale è stato previsto dal PSC e portato a conoscenza delle imprese edili (e dei loro lavoratori) non è noto ai lavoratori dipendenti dalla ditta committente; un DUVRI redatto ad hoc può servire in questo senso.

(Maggio 2018)

Quesito 021/2018

prevenzio.net

Domanda

Si richiede parere in merito ad una situazione verificatasi in un'azienda.
In poche parole, trattasi di un'impresa di circa 70 dipendenti, dove non sono presenti rappresentanze sindacali e il CCNL non prevede nulla di specifico in merito all'individuazione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
A seguito delle dimissioni del RLS per motivi personali, per procedere alla nuova elezione si è deciso di informare i lavoratori e di raccogliere le candidature per coloro che volessero svolgere il ruolo di RLS entro 10 gg. Purtroppo non ricevendo candidature spontanee, si è deciso di fare una riunione con tutti i lavoratori spiegando la necessità di tale figura, ma nulla di fatto e tutti hanno firmato la volontà di rinunciare al RLS.

A questo punto si chiede come si possa muovere l'azienda per ottemperare a tale obbligo.

Risposta

Innanzitutto l'elezione o designazione del RLS non è un obbligo dell'azienda ma un'opportunità che la legge prevede affinchè i lavoratori possano essere rappresentati in tutte le fasi in cui si articola il processo di prevenzione, dalla valutazione dei rischi alla predisposizione delle misure di prevenzione ecc..
L'azienda deve rendere facilmente applicabile questo diritto, informando i lavoratori su questa funzione e opportunità, permettendo loro di rapportarsi con le OO.SS. per avere un supporto sia nella elezione delle rappresentanze sindacali aziendali che nell'elezione del RLS.
Una volta eletto/designato il RLS l'azienda dovrà provvedere alla sua formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08.
In assenza di RLS l'azienda può fare ricorso anche al RLS Territoriale che, pur se espressamente previsto per aziende di piccole dimensioni (fino a 15 dipendenti) (comma 3 dell'art. 47), può essere utilizzato anche in quelle più grandi (comma 8 dello stesso articolo) in assenza di elezione/designazione interna.

(Maggio 2018)

Quesito 020/2018

prevenzio.net

Domanda

Si richiede un parere relativamente al rischio cancerogeno per i lavoratori impegnati nelle attività lavorative di un laboratorio tessile, dove vi è quindi esposizione a polveri di cuoio.
In particolare l'ALLEGATO XLII del D. Lgs. 81/08 non menziona le polveri di cuoio tra i prodotti di lavorazione cancerogeni, ma sono notoriamente cancerogene secondo lo IARC e dalle varie linee guida INAIL.
Vorrei capire se è opportuno provvedere a predisporre i monitoraggi dell'aria e la successiva iscrizione al registro di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni.

Risposta

Ai sensi dell'art. 234 comma 1 D .Lgs.81/08 un agente cancerogeno è una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché una sostanza o una miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Pertanto in Unione Europea non è obbligatorio recepire i pareri e le proposte contenute nelle Monografie dello IARC, che comunque rappresentano un riferimento scientifico importante, senza avere individuato correttamente quale sostanza tal quale o contenuta in miscele o articoli possa essere presente in un processo lavorativo.
Evidentemente nelle polveri di cuoio possono essere contenute sostanze, quali il Cr VI, cancerogene per inalazione di Categoria IA, la cui presenza nell'aria di un ambiente di lavoro o nella zona di respirazione di un lavoratore farebbe scattare l'obbligo della valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni ai sensi del Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08 ed in caso di effettiva presenza la conseguente compilazione a cura del medico competente del relativo registro degli esposti.
Le monografie dello IARC e le varie linee guida regionali o nazionali come quelle dell'INAIL sono utili come importante riferimento scientifico, ma non giuridico.
Vi è infine da sottolineare che in Italia le monografie e i pareri dello IARC (OMS) sono un riferimento giuridico cogente solo in Toscana secondo i dettati regolatori di quella Regione. Tuttavia i pareri scientifici IARC sono sempre da tenere in considerazione, ma non sono legge in UE, se non vengono inseriti nella legislazione sociale.
Per concludere, se nel cuoio e nelle rispettive polveri vi fosse presenza di agenti cancerogeni che esponessero i lavoratori, prevalentemente per via inalatoria e cutanea, la successiva valutazione del rischio con misurazioni (valutazione dell'esposizione con resoconto delle misurazioni) ai sensi dell'art. 225 comma 2 D. Lgs. 81/08 dovrebbe essere predisposta secondo i dettati del Titolo IX Capo II tesso decreto. Infine dal punto di vista legale bisognerà sempre identificare la presenza effettiva di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro per potere applicare correttamente il Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08.

(Maggio 2018)

Quesito 019/2018

prevenzio.net

Domanda

Un'azienda del settore metalmeccanico, società a responsabilità limitata con meno di 15 addetti, non ha nessun lavoratore interno disposto ad assumere incarico di RLS.
La stessa società ha stipulato un contratto di assistenza e coordinamento tecnico con un professionista esterno, che svolge attività diretta sui cantieri e invia regolare fattura di prestazione lavorativa, mensile, alla medesima azienda.
Tale professionista risulta avere i requisiti formativi previsti dal D. Lgs. 81/08 per gli RLS (32 ore – invio nominativo all'INAIL). Può, in presenza di tali requisiti ed in mancanza di una figura interna ed esterna territoriale (non esiste organo paritetico per le piccole industrie), assumere incarico di RLS?

Risposta

L'art. 47 del D. Lgs. 81/08 al comma 3 chiaramente indica che il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al proprio interno; il rapporto di lavoro descritto nel quesito è da intendersi come rapporto libero-professionale e non rientra tra quelli inseriti nella definizione di "lavoratore" all'art. 2 dello stesso decreto.
In questo caso occorre verificare con precisione se è presente l'Organismo Paritetico a cui fare riferimento per accedere alla figura del RLS Territoriale.

(Maggio 2018)

Quesito 018/2018

prevenzio.net

Domanda

Un opificio che ha ottenuto l'agibilità dei luoghi di lavoro deve presentare all'organo ispettivo l'istanza di deroga ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 81/08 pur essendo censito nell'agibilità il locale sotterraneo all'interno del quale alcuni lavoratori operano?

Risposta

L'art. 65 del D. Lgs. 81/08, correttamente citato nel testo del quesito, pone espressamente al comma 1 il divieto di adibire a luoghi di lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei (comma 1) fatto salvo deroghe (comma 2) o permessi dell'organo di vigilanza (comma 3).
L'ottenimento formale dell'agibilità dei locali dal punto di vista del regolamento edilizio non costituisce automaticamente deroga ovvero permesso all'utilizzo degli stessi come luogo di lavoro.
Rimane quindi l'obbligo, da parte del datore di lavoro, della presentazione dell'istanza di deroga all'organo per la verifica delle condizioni citate ai commi 2 e 3 dell'art. 65.

(Maggio 2018)

Quesito 016/2018

prevenzio.net

Domanda

Volevo la vs opinione in merito all'obbligo del pacchetto di primo soccorso e mezzi estinguenti su mezzi aziendali messi a disposizione dei lavoratori.

In particolare, per quanto concerne il pacchetto di primo soccorso, il riferimento legislativo è l'art. 2 c.5 del DM 388/2003, dove è abbastanza chiaro l'obbligo di tenuta del pacchetto, però vi chiedo se per voi è applicabile a tutti i mezzi aziendali comprese le autovetture?

Invece, per i presidi antincendio vi è l'obbligo di avere un estintore su un qualsiasi mezzo aziendale? Qualora nel mezzo vi sia una coperta antifiamma, oppure un secchio di sabbia, tale obbligo per voi è soddisfatto? Qual è il riferimento normativo?

Infine, vorrei conoscere il riferimento normativo per quanto riguarda l'obbligo di presidi antincendio e di primo soccorso per le macchine operatrici (macchine movimento terra, etc,), carrelli elevatori, trattori, PLE, etc.

Risposta

Il DM 388/03, riguardo all'organizzazione del primo soccorso, fa sempre riferimento a aziende o unità produttive o a luoghi di lavoro; l'automobile o altri mezzi messi a disposizione dall'azienda non possono essere intesi in questo modo e quindi la presenza del pacchetto non deve essere obbligatoriamente presente.
E' evidente, anche in questo caso, che la valutazione dei rischi tra tutte le analisi che deve effettuare deve occuparsi anche della predisposizione degli strumenti di primo soccorso (compresa la presenza del pacchetto di medicazione), tenendo conto dei cosiddetti lavori in luoghi isolati e della distanza dai punti di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Relativamente all'antincendio la normativa prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo di organizzare la prevenzione incendi (art. 46 D. Lgs. 81/08) nei luoghi di lavoro (comma 2). Il comma 4 dello stesso articolo fa riferimento al DM 10 Marzo 1998 riguardo i criteri da adottare per ottenere gli obiettivi previsti dalla gestione antincendio nei luoghi di lavoro.
Anche in questo caso si parla di luoghi di lavoro ed è quindi automatico il rinvio al Tit. II del D. Lgs. 81/08 che, al comma 2 dell'art. 62, individua i mezzi di trasporto fra le esclusioni per l'applicazione del Tit. II stesso.
Si ritiene quindi che sia il processo di valutazione dei rischi l'ambito corretto in cui verificare la necessità di tenere estintori a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per lavoro, sottoponendo a formazione ed addestramento coloro che li usano, anche non abitualmente.
Non è inoltre da trascurare il principio di mutualità insito nella gestione delle emergenze: aiutare cioè, da parte di chi è addestrato, gli altri lavoratori presenti evitando le estreme conseguenze oltre che salvare se stessi rimandando, eventualmente, ad un secondo momento ed anche ad altri soccorritori la salvaguardia dei beni coinvolti nell'incendio.
Quindi immaginando un solo lavoratore a bordo, come nella stragrande maggioranza dei casi, lo scenario più semplice che si riesce ad immaginare è quello che prevede l'immediato abbandono del veicolo, pur tentando se possibile lo spegnimento e facendo allontanare eventuali terzi presenti.
Viceversa non è facilmente immaginabile che il lavoratore intrappolato all'interno riesca a recuperare l'estintore e usarlo efficacemente.
Nel momento in cui comunque si stabilisca, sulla base della valutazione dei rischi, l'obbligo/necessità di avere a bordo presidi antincendio, la scelta del mezzo estinguente è da mettere in relazione con l'efficacia dello stesso in base alla tipologia di combustibile presente sul mezzo, tenendo presente che un secchio di sabbia, ad esempio, non rappresenta sicuramente il mezzo più pratico da tenere all'interno di un abitacolo, escludendo l'idea di tenerlo nel baule con l'implicita perdita di tempo per recuperarlo mentre si sta sviluppando l'incendio.
Le considerazioni appena esposte valgono a maggior ragione per i mezzi citati a conclusione del quesito.

(Maggio 2018)

Quesito 017/2018

prevenzio.net

Domanda

La presente per chiedere vs. parere in merito ad interpretazione data da CSE incaricato a seguire intervento in spazio confinato c/o una Centrale di potabilizzazione, in merito alla necessità di aggiornamento formativo (effettuato da ente di formazione) sulle attività in spazio confinato.

Riporto quanto espresso da CSE:
"Buonasera,
dopo ulteriori verifiche e confronti con il CSE/RDLC si è convenuto che nelle attuali norme di legge non sono indicate specifiche scadenze, tuttavia vengono richiamati esplicitamente due articoli:

  • D. Lgs. 81, art. 37, comma 6: occorre rifare formazione se cambiano i rischi. Il fatto che un lavoratore non faccia aggiornamento formativo per cinque anni cambia le condizioni soggettive del rischio, e questo giustifica l'esigenza di aggiornamento. Vedi anche Comma 9, stesso articolo.
  • DPR 177, art. 2, comma 1 (qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si cita nello specifico il requisito necessario di aggiornamento).

In conclusione,è giustificata dalle norme di legge la richiesta del CSE/RDLC di pretendere aggiornamento formativo. È quindi ragionevole e necessario un corso di aggiornamento di quattro ore, che preveda alcune ore di parte pratica."

Premesso che:

  • il DPR 177/2011 non riporta alcun obbligo di aggiornamento formativo per le attività in spazio confinato 
  • l'art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08 dice: "La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"
  • il personale impiegato dalla scrivente esegue abitualmente interventi in spazio confinato come quello da effettuare e, pertanto, non si riscontra l'insorgenza di nuovi rischi o una evoluzione degli stessi

Secondo quanto sopra esposto e attenendoci a quanto espresso dalla normativa, è fondata o meno la richiesta del CSE di far effettuare aggiornamento?

Risposta

Il DPR 177/11 relativamente agli obblighi formativi richiama gli art. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08.
L'art. 34 stabilisce i requisiti dei datori di lavoro che si "autonominano" RSPP; si applica quindi solo nei confronti di questa figura se il caso ricorre (invece se il RSPP è una figura diversa dal datore di lavoro gli obblighi formativi sono diversi e specificamente previsti e regolamentati).
L'art. 37 riguarda la formazione dei lavoratori, i cui contenuti, durata e modalità sono indicati nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
In questo caso vengono chiaramente definiti i vari momenti della formazione: iniziale (generale + specifica sulla base della classe di rischio) e di aggiornamento periodico (almeno 6 ore ogni 5 anni). Si sottolinea che questa tipologia di aggiornamento è prevista sempre, anche in assenza di "evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi" esplicitato nel comma 6 dello stesso articolo.

(Maggio 2018)

Quesito 014/2018

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Domanda

Quesiti in riferimento all'applicazione del D. Lgs. 81/08 nella pubblica amministrazione:

  1. Assunta la Circolare n.3 del 17/12/1996 del Ministero dell'Interno, è legittimo nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che il sindaco assuma le responsabilità proprie del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/08, essendo tuttavia presenti più responsabili di uffici e servizi non insigniti di qualifica dirigenziale ma ai quali sono stati attribuiti i compiti e le attribuzioni previsti dall'art. 107 del TUEL? Se sì, l'assunzione degli incarichi e delle responsabilità di cui sopra può essere formalizzata mediante Decreto del Sindaco? In caso contrario, tutti i responsabili di uffici e servizi sarebbero da considerare datori di lavoro, ognuno nei riguardi del personale che presta servizio nel rispettivo ufficio, oppure è sufficiente individuarne uno soltanto tra questi?
  2. Nel caso di un'Unione di cinque Comuni alle dipendenze della quale operano cinque impiegati e tre agenti di polizia locale, che consta di un organigramma ripartito in cinque aree a loro volta suddivise in servizi ed uffici, chi tra le personalità riportate di seguito è da considerarsi datore di lavoro?
    a) il Presidente dell'Unione
    b) tutti i responsabili di area, ognuno per il personale impiegato nell'area di riferimento, visto l'incarico all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
    c) uno solo dei responsabili delle varie aree; in questo caso l'individuazione può essere formalizzata mediante Decreto del Presidente?

Risposta

  1. Si ritiene che nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, sulla base della Circolare citata, i compiti propri del datore di lavoro (ex art. 2 del D. Lgs. 81/08), in assenza di funzionari con responsabilità di servizio, sono assunti dall'assessore competente o dall'intera giunta; in ogni caso, il citato art. del D. Lgs. 81/08 conclude affermando che in assenza di individuazione o di individuazione non conforme il compito viene assunto dall'organo di vertice (il Sindaco).
    Si ritiene che la scelta migliore sia senza dubbio un atto formale da parte dell'organo di vertice che individui il dirigente (o il funzionario non dirigente) con autonomi poteri decisionali e di spesa a cui affidare il compito di datore di lavoro.
    E' vero anche che rimane valido quanto contenuto nell'art. 299 del decreto citato circa l'esercizio di fatto dei poteri direttivi che però deve essere inteso solo a completamento di un'organizzazione carente: la scelta migliore consiste sempre nella individuazione chiara e formale dei ruoli e delle responsabilità.
  2. Anche in questo caso valgono i principi contenuti alla risposta 1).
    In generale si ritiene che il ruolo debba essere assunto dai responsabili di area, in qualità di dirigenti (o funzionari non dirigenti) se dotati di autonomia decisionale e di spesa; anche in questo caso è necessario un atto formale di individuazione e attribuzione di compiti e responsabilità.
    In assenza il ruolo verrà rivestito dall'organo di vertice, che in questo caso è il presidente dell'Unione.

(Marzo 2018)

Quesito 013/2018

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Domanda

  1. In un'azienda con più di 15 lavoratori ove sono presenti tre rappresentanti sindacali, nel caso in cui in sede di contrattazione collettiva non siano state definite le modalità di cui al comma 5 dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08, il RLS dovrà essere individuato, in ogni caso sempre nell'ambito delle rappresentanze sindacali, mediante accordo tra le parti oppure coinvolgendo i lavoratori e chiedendo loro di esprimere una preferenza?
  2. Nelle aziende al cui interno operino esclusivamente soci lavoratori, si può procedere alle elezioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08 o si ritiene più opportuno ricorrere al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale?
  3. In un'impresa costituita da dipendenti e soci lavoratori, si può ritenere conforme che l'elezione del RLS coinvolga soci lavoratori e dipendenti? Per cui è compatibile il ruolo di socio lavoratore con quello di RLS qualora venga eletto?
  4. Un'impresa costituita due rappresentati legali che allo stesso tempo lavorano nei cantieri e da diversi dipendenti, in cui soltanto uno dei due rappresentanti legali assume il ruolo di datore di lavoro per la sicurezza (per iscritto mediante un documento): qualora venga fatta un'elezione del RLS tra i dipendenti coinvolgendo anche il rappresentante legale che non risulta datore di lavoro per la sicurezza e quest'ultimo viene eletto, si può asserire che l'incarico di RLS è compatibile con la carica che ricopre?

Risposta

  1. Il comma 4 dell'art. 47 afferma che gli RLS devono essere eletti o designati dai lavoratori all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali; solo in assenza di rappresentanza gli RLS vengono individuati dai lavoratori al loro interno.
    Anche in assenza di quanto previsto dal successivo comma 5 (riferito alla contrattazione collettiva) rimangono valide le indicazioni fornite al comma precedente.
  2. In aziende costituite esclusivamente da soci-lavoratori è opportuno o obbligatorio che gli RLS non vengano individuati tra i soci stessi ma si faccia riferimento al RLS territoriale (al riguardo si veda l'interpello N° 16 del 2016).
  3. Si veda il punto precedente. Nell'interpello citato si afferma che i soci lavoratori non possono essere né eleggibili né elettori degli RLS.
  4. Il secondo "rappresentante legale" può essere assimilato, verosimilmente, a socio lavoratore; anche in questo caso, quindi, si ritiene che questo soggetto non debba ricoprire il ruolo di RLS a cui è destinato, invece, uno o più lavoratori attraverso elezione o designazione da parte dei lavoratori stessi.

(Marzo 2018)

Quesito 011/2018

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se esiste l'obbligo di rinnovare la formazione rispetto al rischio di lavori in quota ed al contestuale obbligo di formazione ed addestramento dpi 3° categoria.
Come stabilito dall'art. 37, e dall'art.77 comma 5 (dpi 3°) dell'81, il datore di lavoro deve formare ed addestrare i lavoratori, rispetto ai rischi specifici di mansione ed all'uso dei dpi salvavita.
Il rinnovo quinquennale della formazione della durata complessiva di 6 ore deve comprendere anche il lavoro in quota-cadute dall'alto ed i dpi anticaduta di 3° categoria?
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

  • approfondimenti giuridico-normativi;
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Se il rinnovo è previsto, durata e contenuti a quale disposto si riferiscono ?
Nella "selva" delle offerte di internet si trovano offerte formative per il rinnovo quinquennale della formazione della durata di 4 ore.
Ho recuperato il protocollo d'intesa che Assopiastrelle firmò con l'asl di Modena dove nell'allegato B si citavano 8 ore per i dipendenti e 12 per i datori di lavoro.
La parte del contenuto sul lavoro in quota era questa:
4° modulo
Rischio infortunistico specifico.
Postazione di lavoro in quota e rischio di caduta dall'alto.
Le opere provvisionali di sicurezza.
I Dispositivi di Protezione Individuale ed esercitazione pratica sul loro uso.
Ad oggi quindi come rispondere ad un datore di lavoro sul tema del rinnovo di questa specifica formazione per i propri lavoratori, quali durata e contenuti minimi suggerire?
Qualora la SOLA modalità di lavoro in quota sia attraverso l'uso di un'attrezzatura di lavoro quale la piattaforma aerea, il rinnovo quinquennale della formazione su tale formazione esonera poiché comprende anche i dpi? oppure no dato che i dpi sono compresi nel modulo tecnico del corso e non in quello pratico oggetto del rinnovo?

Risposta

L'aggiornamento circa l'uso dei DPI di terza categoria è aggiuntivo rispetto alla formazione ex art. 37 per i lavoratori (6 ore in 5 anni), tenendo conto sempre che i principi elencati nella norma devono essere rispettati come, ad esempio, l'evitare la mera ripetizione di concetti già espressi nella formazione iniziale.
La formazione per l'uso delle piattaforme elevabili (PLE) (sia quella iniziale che quella di aggiornamento periodico) non contempla anche la formazione per i DPI semplicemente perché nell'uso di queste attrezzature non sono previsti sistemi anticaduta ma semplicemente sistemi di trattenuta al cestello (la formazione per l'uso di questo sistema rientra sicuramente nella formazione per l'uso della PLE).
Il programma di massima previsto nel protocollo sulle cadute dall'alto sottoscritto dalle AUSL, Confindustria Ceramica, altre Associazioni Datoriali e OO.SS. era stato previsto in un periodo precedente all'emanazione del D. Lgs. 81/08; esso può, nel migliore dei casi, rappresentare una indicazione orientativa.

(Marzo 2018)

Quesito 012/2018

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se l’aggiornamento formazione per attrezzature (carrelli, ple etc..) si possa fare in modalità e-Learning.

Risposta

La modalità e-learning nei corsi di formazione nei confronti dei lavoratori che usano attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (comma 4 dell'art. 73) può essere usata solo per la parte generale (modulo giuridico-normativo e modulo tecnico).

L'aggiornamento periodico è riferito principalmente ai moduli pratici che, evidentemente, non possono prevedere modalità in e-learning.

(Marzo 2018)

Quesito 010/2018

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se un corso formazione rischio elettrico CEI 11-27 per PES-PAV della durata di 8 ore sia valido come aggiornamento quinquennale formazione generale lavoratori.

Risposta

Riteniamo che un corso di questa natura, se contiene elementi attinenti a tutte le questioni di sicurezza e igiene del lavoro riscontrate sul posto di lavoro del lavoratore, sulla base anche della valutazione dei rischi effettuata, possa essere considerata valida anche ai fini dell'aggiornamento periodico della formazione specifica.
Si ricorda, invece, che la formazione generale dei lavoratori una volta completata è da considerare credito formativo permanente.

(Febbraio 2018)

Quesito 009/2018

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se sussiste l'obbligo alla firma dei Piani operativi di sicurezza da parte di R.S.P.P. - M.C. - R.L.S. (Anche ai fini dell'asseverazione della data certa).

Risposta

La firma sul Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare un documento di valutazione dei rischi, deve essere apposta dal Datore di lavoro.
Le firme da parte degli altri soggetti della prevenzione (RSPP, Medico Competente, RLS) possono servire solo quale attestazione per la cosiddetta "data certa" (art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/08); solo a questi fini, quindi, il datore di lavoro può richiedere questa firma.

(Febbraio 2018)

Quesito 008/2018

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se alla luce dell'interpello del marzo 2016 e della vostra risposta al quesito 5/18, la formazione basso rischio per lavoratori possa essere fatta in modalità e-learning

Risposta

La parte generale della formazione dei lavoratori può essere svolta in e-learning per tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di rischio (basso – medio - alto) e costituisce credito formativo permanente.
La parte specifica può essere svolta in e-learning solo per i lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, purché non svolgano mansioni che li espongono a un rischio medio o alto.

(Febbraio 2018)

Quesito 007/2018

prevenzio.net

Domanda

A quanto mi risulta la valutazione del rischio cancerogeno consiste essenzialmente nella valutazione dell'effettiva esposizione di un lavoratore mediante modelli e campionamenti degli aerodispersi, qualora fossero prodotti o impiegati prodotti cancerogeni nel luogo di lavoro considerato.
Sulla base della sua esperienza, la mia domanda, sorta da un confronto con alcuni colleghi, è: il registro degli esposti va compilato a prescindere dal risultato della valutazione di esposizione (in quanto il lavoratore è pur sempre esposto anche se il risultato è al di sotto)? C'è un modello univoco e valido per verificare l'esposizione? Al momento ho a disposizione il modello proposto dalle "Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni", redatto dall'ISPRA del 2011.
La valutazione dell'esposizione include anche il considerare il risultato di alcune analisi sanitarie svolte dal medico competente oppure il medico interviene esclusivamente quando la valutazione secondo art. 236 (che non nomina alcun tipo di valutazione medica ma solo ambientale) da come risultato un'esposizione?
Come ci si comporta in presenza di attività di saldatura sempre in merito alla valutazione del rischio cancerogeno?

Risposta

Il Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08 richiede per gli agenti cancerogeni e/o mutageni una valutazione particolarmente approfondita e documentata dell'esposizione, "di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo", ricorrendo quindi, dove possibile, anche a tecniche di valutazione dell'esposizione cutanea e agli indicatori biologici di esposizione.

La valutazione deve essere integrata con i dati seguenti:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni, o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

E' ovvio quindi che la valutazione delle esposizioni non può avvenire solo a posteriori, a produzione già avviata, ma deve essere prevista in occasione del progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione.

L'avvio o la ripresa della produzione sono ammissibili quando è possibile accertare e documentare l'aderenza alle buone tecniche e la minimizzazione degli esposti oltre che dell'esposizione.

In definitiva l'obiettivo principale del processo valutativo è quello di raggiungere misure di prevenzione che, pur tenendo conto di quanto previste nel Titolo IX Capo II, escludano quanto più è possibile che ci siano dei lavoratori esposti e garantiscano che l'esposizione sia al livello più basso possibile.

E' solo il caso di ricordare che la stessa attenzione per la valutazione-prevenzione adottata per la produzione va mantenuta per le mansioni ausiliarie, quali la manutenzione e la pulizia.

Particolare attenzione poi va posta, come si è detto sopra, a quelle condizioni in cui l'agente cancerogeno e/o mutageno non entra come materia prima nel ciclo produttivo, ma ne costituisce un prodotto intermedio o finale.

E' evidente che la valutazione dell'esposizione in queste condizioni dipende dall'impegno professionale di igienisti industriali adeguatamente qualificati o accreditati.

E' importante ricordare che la normativa, prevede una ripetizione periodica della valutazione dell'esposizione, oltre alla ripetizione prevista, in generale, per le modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.

E' opportuno ricordare che la normativa prevede obblighi particolari per il Medico Competente. Il medico competente deve esercitare un ruolo attivo nella fase della valutazione del rischio/valutazione dell'esposizione e collaborare al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione - siano esse tecniche oppure organizzative e procedurali - messe a punto dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Egli deve fondamentalmente individuare tutte le misure di carattere igienico che possano limitare al massimo l'entità dell'esposizione, qualora la sostanza cancerogena non possa essere eliminata o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo altresì alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e alla formazione dei lavoratori sul loro corretto utilizzo.

Il medico competente è inoltre in grado di fornire elementi importanti per la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori impegnati in particolari lavorazioni, utilizzando il monitoraggio biologico della dose interna, ove siano disponibili idonei indicatori e sia accuratamente programmata e curata la raccolta dei campioni biologici; oltre a ciò può anche provocare una nuova valutazione del rischio, a seguito di comunicazione al datore di lavoro dell'evidenza di anomalie imputabili all'esposizione riscontrate - nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente - con gli accertamenti sanitari.

LE MISURAZIONI DI IGIENE INDUSTRIALE

Per accertare e documentare la situazione di esposizione lavorativa a cancerogeni e/o mutageni, è previsto rigorosamente il ricorso a misurazioni degli agenti mediante campionamenti ambientali allo scopo di determinare il livello di esposizione per via inalatoria e studiare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Inoltre, è bene ripeterlo, il datore di lavoro effettua la misurazione ogni volta che siano modificate le condizioni che possono far variare l'esposizione all'agente chimico (in termini di quantità, modalità d'uso, modifiche di tecnologie ed impianti) oppure periodicamente per controllare l'esposizione dei lavoratori.

I VALORI LIMITE

In generale per i cancerogeni e/o mutageni non è possibile evidenziare una "soglia" di esposizione sicura, anche se bassa o molto bassa; ciò porta a dire che è verosimile che per tali sostanze la soglia non debba esistere, e ciò risulta particolarmente vero per i fini pratici della prevenzione.

Tuttavia attualmente vi sono elencati i valori limite per cloruro di vinile monomero, benzene e polveri di legno e ovviamente per potere lavorare i valori limite ambientali non devono mai essere superati.

E' bene ricordare che a livello comunitario l'introduzione del valore limite (definito "il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile dentro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato più che una innovazione rappresenta una valorizzazione di uno strumento già da tempo previsto, almeno dal 1978, quando una risoluzione del Consiglio individuava nei valori limite sul posto di lavoro uno strumento efficace per prevenire e controllare le malattie professionali provocate dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

Pare fondamentale ribadire che la valutazione è prima di tutto impiantistica, improntata al rispetto delle buone pratiche di lavoro.

Infatti:

"Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione sia al più basso valore tecnicamente possibile; l'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito".

Sulla base delle riflessioni sopra espresse il limite non può essere considerato uno spartiacque verso il basso, dato che il rispetto del limite non comporta di per sé rispetto della minimizzazione dell'esposizione, mentre deve essere considerato uno spartiacque verso l'alto, nel senso che un'attività che comporti superamento del limite non può essere in nessun caso mantenuta in essere.

Un ulteriore problema da considerare deriva dal fatto di aver previsto valori medi ponderati senza definire un fattore di escursione. Ciò porterebbe, in una lettura pedissequa della norma, a considerare possibili esposizioni su brevi periodi a concentrazioni elevatissime; occorrerà quindi confrontare le concentrazioni rilevate con i valori limite, individuando ed utilizzando idonei fattori di escursione.

I risultati delle indagini ambientali, finalizzate sia al miglioramento delle condizioni di lavoro sia alla definizione dell'esposizione, debbono essere confrontati con i valori limite di esposizione professionale, ove disponibili.
Nei casi in cui per la valutazione dei risultati delle misurazioni, occorra avere l'ausilio di procedimenti atti a prendere decisioni sulle esposizioni misurate nei confronti del valore limite, è utile o necessaria l'applicazione di criteri statistici e decisionali.

Pertanto per quanto riguarda la Valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni/ mutageni Titolo IX Capo II non prevede l'uso di modelli ed è sempre obbligatorio misurare l'eventuale esposizione dei lavoratori, dato per assodato che non possa esistere un valore limite di esposizione professionale in grado di descrivere le proprietà cancerogene/ mutagene di qualunque sostanza.

Per quanto riguarda la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni nelle attività di saldatura si deve misurare l'esposizione dei lavoratori alle singole sostanze cancerogene che si liberano nel processo di saldatura.
Ad es. nel caso dell'acciao inox il Cromo ed il Nickel presenti nel filo o nel materiale secondo le diverse tecnologie impiegate: Mig, Mag, elettrodo, Tig, ecc….possono, a temperature superiori a 1000°C, liberare composti del Cr VI o composti del Ni chiaramente cancerogeni armonizzati che è necessario caratterizzare nell'esposizione dei lavoratori.

Alla luce di quanto riportato sulla misurazione obbligatoria nella valutazione dell'esposizione sarà necessario essere in possesso delle prove che evidenzino che i lavoratori non siano da considerare esposti se si ritiene di non istituire un registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni. Se nell'impiego di agenti cancerogeni/mutageni si dimostrasse che tecnicamente l'esposizione fosse quantitativamente non misurabile, questi lavoratori dovrebbero comunque essere considerati dei "potenzialmente esposti".

(Febbraio 2018)

Quesito 005/2018

prevenzio.net

Domanda

Un lavoratore di un'azienda ad alto rischio per la formazione specifica può seguire 4 ore in modalità e-learning ed integrare con 8 ore in presenza in aula?

Risposta

La modalità e-learning è prevista solo per l'effettuazione della parte generale della formazione dei lavoratori.
Inoltre questa modalità può essere utilizzata anche per la parte specifica solo per progetti sperimentali specificamente individuati dalle Regioni e Province autonome (a tale riguardo si veda, oltre all'Accordo del 21/12/2011 anche la risposta all'interpello 4/2016).

(Gennaio 2018)

Domanda

Si chiede se alla luce dell'interpello del marzo 2016 e della vostra risposta al quesito, la formazione basso rischio per lavoratori possa essere fatta in modalità e-learning.

Risposta

La parte generale della formazione dei lavoratori può essere svolta in e-learning per tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello di rischio (basso - medio - alto) e costituisce credito formativo permanente.
La parte specifica può essere svolta in e-learning solo per i lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, purché non svolgano mansioni che li espongono a un rischio medio o alto.

(Febbraio 2018)