Quesito 043/2018

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Domanda

Faccio parte del Servizio di Prevenzione e Protezione di una Azienda impiantistica della Provincia di Modena
Chiedo consigli sui comportamenti da tenere nel caso in cui si presenta in cantiere un operaio visibilmente alterato da alcol/stupefacenti.
Esiste un decreto/norma di riferimento che sancisca le regole da tenere in queste situazioni?

Risposta

Il principio da tenere presente è sempre quello della massima cautela che prevede che il datore di lavoro (o chi per lui) nell'affidare i compiti tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lettera c del D. Lgs. 81/08).
Quindi, di fronte al dubbio di una "non idoneità" di fatto di un lavoratore il datore di lavoro, il dirigente o il preposto devono impedire che egli possa mettere a repentaglio la propria incolumità e quella di terzi, evitando che salga su un'impalcatura, si metta alla guida di un mezzo...
Nel frattempo lo si tiene in un posto sicuro o si accompagna a casa o si coinvolge il sistema del 118 nei casi più gravi (le procedure per il primo soccorso in azienda devono prevedere anche queste evenienze).
La valutazione dei rischi, inoltre, dovrà valutare anche questo rischio ("tutti i rischi") anche se non si tratta di rischio lavorativo in senso stretto, indicando le misure preventive e protettive relative; il coinvolgimento del medico competente su questo tema è fondamentale sia perchè tenuto a verificare "l'assenza di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" (art 41, comma 4 del D. Lgs. 81/08) che ad effettuare azioni di informazione e di promozione della salute nei confronti di tutti i lavoratori.

(Novembre 2018)