Quesito 038/2018
Domanda
Alla luce delle ultime novità sulla formazione degli operatori che eseguono attività in tensione PES/PAV, tipicamente associata alle attività (in tensione) legate alla manutenzione di impianti elettrici da parte di elettricisti, si chiede se un'azienda che esegue le seguenti attività come frigoristi sia tenuta a far svolgere, ai propri addetti, tale formazione di 16 ore secondo la norma CEI 11/27.
- Allacciamento elettrico di un chiller / condizionatore, dal quadro elettrico di distribuzione al condizionatore stesso.
- Ricerca guasto su quadro elettrico a bordo condizionatore.
- Manutenzione a bordo quadro elettrico condizionatore , con sostituzione componenti, quali,contattori, relè, fusibili. temporizzatori, termiche, salvamotori ed eventuali......
- Sostituzione di Processori/schede elettroniche di controllo per i circuiti ausiliari all'interno dei quadri elettrici dei condizionatori.
- Installazione componenti elettronici di controllo, quali valvole ,servomotori, pressostati.
- Cablaggio completo di quadri elettrici per il controllo dei condizionatori.
- Posa di linee elettriche in Fg6 /fror, per il collegamento fra di loro di più componenti di un climatizzatore.
- Sostituzione di elettroventilatori col loro collegamento elettrico.
- Sostituzione di motocompressori col loro collegamento elettrico.
- Verifica grado di isolamento apparecchi frigoriferi e dei loro componenti.
Risposta
Il Titolo III del Dlgs. 81/08 al Capo III – IMPIANTI E APPARECCHITURE ELETTRICHE prevede
… …
Articolo 82 - Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
… …
Quindi la deroga al divieto è condizionata al valore di sicurezza della tensione (cioè inferiore a 50 V in corrente alternata, 120 V in corrente continua), intendendo per tensione di sicurezza quella il cui valore non può indurre effetti patologici sull'organismo umano.
In alternativa è possibile lavorare su tensioni pericolose (superiori quindi ai valori sopra richiamati: normalmente 230 V alternati) quando si adottino procedure di sicurezza e gli operatori siano appositamente addestrati, requisito fondamentale per essere riconosciuti idonei dal datore di lavoro.
Seguendo il richiamo da parte del D. Lgs. 81/08, nella normativa tecnica si individua la Norma CEI 11-27, citata nel quesito, che detta le modalità di formazione per i lavoratori addetti a lavori elettrici attraverso un corso di almeno16 ore.
La norma, in linea con la legge, definisce il lavoro elettrico non tanto da un punto di vista tecnico-funzionale, ma riferendosi al rischio elettrico, e quindi di elettrocuzione, indipendentemente dal tipo di attività svolta.
Ad esempio, per la Norma CEI 11-27, non è lavoro elettrico la stesura dei cavi elettrici nelle loro sedi in quanto l'impianto non è ancora collegato a fonti di energia. Viceversa, rientrano nella definizione di lavoro elettrico (inteso come rischio elettrico) tutte le operazioni su impianti di distribuzione anche se il gruppo di manovra (interruttore generale o sezionatore) è staccato perché non è escludibile a priori che possa essere riattivato anche inavvertitamente: da ciò discende la necessità di conoscenza del rischio da parte degli operatori.
La Norma CEI 11-27 definisce quindi lavori sotto tensione quelli svolti con parti del corpo umano ad una distanza inferiore a 15 cm, e lavori in prossimità quelli svolti a meno di 65 cm da parti attive a tensioni pericolose.
Per parti attive si intendono sia i conduttori di fase che quelli di neutro, anche se momentaneamente isolati dall'alimentazione generale come sopra ricordato.
Quanto premesso porta ad affermare che per la quasi totalità delle operazioni citate nel testo del quesito sia necessario l'addestramento specifico degli addetti affinché il datore di lavoro possa ritenerli idonei ad eseguire lavori elettrici come definiti dalla norma in termini di rischio.
(Ottobre 2018)