Quesito 035/2018
Domanda
In merito alla redazione del piano di emergenza ed evacuazione di cui all'art.5 del DM 10.03.1998:
a) un'azienda che svolge servizi di facchinaggio e movimentazione merci che non ha una propria unità operativa ma ha circa 20 dipendenti che lavorano in appalto presso sedi esterne (magazzini vari) è esentata dalla redazione del piano di emergenza ed evacuazione?
Sarà quindi l'azienda committente che deve informare il datore di lavoro dell'azienda appaltatrice circa le procedure di emergenza ed evacuazione che a suo volta provvederà ad informare i suoi dipendenti, è corretto?
Infine, in merito alla prova di evacuazione, sarà svolta solo se nell'azienda committente sarà organizzata?
b) un'azienda di trasporti con sede operativa non soggetta al DPR 151/2011 è costituita da 10 dipendenti, di cui 7 autisti. Tenendo conto che in azienda ci sono sempre 3 dipendenti (impiegati) e solo in alcune e rare occasioni in azienda saranno presenti tutti e 10 i dipendenti, il datore di lavoro è obbligato alla redazione del piano di emergenza ed evacuazione e ad effettuare la prova di evacuazione?
c) un'azienda edile con sede operativa non soggetta al DPR 151/2011 è costituita da 10 dipendenti (3 impiegati e 7 operai edili). Durante tutta la giornata in azienda sono presenti n.3 lavoratori però alle ore 18.00 tutti gli operai tornano in azienda diventando così 10 lavoratori, il datore di lavoro è obbligato alla redazione del piano di emergenza ed evacuazione e ad effettuare la prova di evacuazione?
Risposta
Risposta a) La prova di evacuazione consiste nell'addestramento all'abbandono sicuro, veloce e ordinato dei locali da parte delle persone presenti all'interno degli stessi in caso di emergenza. Non esistendo, da quanto si evince dal quesito, una sede fisica all'interno della quale possano trovarsi lavoratori non è naturalmente necessario doversi esercitare per evacuare un locale inesistente. Il rischio, e la relativa gestione, viene quindi spostato presso il datore di lavoro committente
Risposta b e c) I due quesiti pongono sostanzialmente lo stesso problema. Per la maggior parte del tempo nei locali stazionano contemporaneamente poche persone, il cui numero non obbligherebbe alla redazione del piano di emergenza e all'organizzazione della prova di evacuazione, mentre per un tempo limitatissimo sono presenti 10 lavoratori.
Non essendo le aziende in questione soggette al DPR 151/2011, gli obblighi per il datore di lavoro in merito alla gestione del rischio incendio derivano dal D. Lgs. 81/08 e dai decreti ad esso collegati.
Ricordando innanzi tutto che il tempo limitato di presenza dei lavoratori nei locali riduce la probabilità ma non l'eventuale danno in caso di evento di emergenza, le considerazioni si spostano sull'affollamento e quindi sul numero di persone presenti.
Il D. Lgs. 81/08 nel fissare deroghe e semplificazioni in merito agli obblighi previsti dai diversi titoli del Decreto fa riferimento al numero 10, riferito ai lavoratori/addetti dell'azienda, riportando la locuzione "… fino a 10 addetti...".
Nell'analisi del DM 10 Marzo 1998, che esplicita le procedure applicative degli obblighi del datore di lavoro in merito alla redazione del piano di emergenza e all'organizzazione della prova di evacuazione, si evidenzia, in caso di deroghe e semplificazioni, la locuzione "… meno di 10 addetti..." .
Ragionando in termini freddamente matematici non vi è dubbio che nel primo caso si parli di 10 e nel secondo di 9 addetti, ma si ritiene che l'indicazione riportata nella legislazione specifica (D. Lgs.81/08 che individua obblighi, responsabilità e sanzioni) sia prevalente rispetto a quanto riportato nella legislazione collegata (DM 10 Marzo 1998) e che da indicazioni operative.
(Ottobre 2018)