Quesito 025/2018
Domanda
Qualora un lavoratore durante un turno di lavoro venga sorpreso a bere alcol oppure venga trovato in uno stato dove si ha la quasi certezza (non accertato mediante esami clinici e biologici ma soltanto a vista) che abbia assunto alcol, ad esempio prima di venire al lavoro, un datore di lavoro come può tutelarsi?
In particolare, vorrei conoscere il vs parere nel caso di un operaio con idoneità sanitaria in regola che non prevede l'alcol test in quanto non effettua una mansione per il quale ne ricorre la necessità.
Infine, vorrei conoscere anche il vs parere nel caso l'operaio è addetto alla conduzione del carrello elevatore e quindi ha l'idoneità sanitaria in regola con il test dell'alcol negativo.
Inoltre, il Medico competente può fare accertamenti a sorpresa circa il controllo dell'alcol o droghe, qualora il lavoratore sia stato dichiarato idoneo alla mansione soltanto 2 mesi prima?
Risposta
Il datore di lavoro o chi per lui (ad esempio un preposto) se ha il fondato motivo che un lavoratore non sia in grado di svolgere la mansione in maniera sicura (per i motivi più svariati, non solo per consumo di alcolici) è tenuto ad adottare le cautele necessarie per proteggerlo, anche evitando che inizi un'operazione a rischio (si veda, al riguardo, quanto previsto come obbligo dal comma 1 lettera c) dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08).
E' chiaro che un controllo negativo da parte del medico competente durante gli accertamenti preventivi o periodici condotti non è una garanzia assoluta di assenza di assunzione (soprattutto se sporadica e acuta) da parte del lavoratore successivamente al controllo stesso.
Infine esiste la possibilità che il medico competente possa fare accertamenti al di fuori dei controlli periodici per "ragionevole dubbio", quando sussistono indizi o prove sufficienti di assunzione di sostanze illecite, a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro o di suo delegato.
(Giugno 2018)