Quesito 021/2018

prevenzio.net

Domanda

Si richiede parere in merito ad una situazione verificatasi in un'azienda.
In poche parole, trattasi di un'impresa di circa 70 dipendenti, dove non sono presenti rappresentanze sindacali e il CCNL non prevede nulla di specifico in merito all'individuazione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
A seguito delle dimissioni del RLS per motivi personali, per procedere alla nuova elezione si è deciso di informare i lavoratori e di raccogliere le candidature per coloro che volessero svolgere il ruolo di RLS entro 10 gg. Purtroppo non ricevendo candidature spontanee, si è deciso di fare una riunione con tutti i lavoratori spiegando la necessità di tale figura, ma nulla di fatto e tutti hanno firmato la volontà di rinunciare al RLS.

A questo punto si chiede come si possa muovere l'azienda per ottemperare a tale obbligo.

Risposta

Innanzitutto l'elezione o designazione del RLS non è un obbligo dell'azienda ma un'opportunità che la legge prevede affinchè i lavoratori possano essere rappresentati in tutte le fasi in cui si articola il processo di prevenzione, dalla valutazione dei rischi alla predisposizione delle misure di prevenzione ecc..
L'azienda deve rendere facilmente applicabile questo diritto, informando i lavoratori su questa funzione e opportunità, permettendo loro di rapportarsi con le OO.SS. per avere un supporto sia nella elezione delle rappresentanze sindacali aziendali che nell'elezione del RLS.
Una volta eletto/designato il RLS l'azienda dovrà provvedere alla sua formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08.
In assenza di RLS l'azienda può fare ricorso anche al RLS Territoriale che, pur se espressamente previsto per aziende di piccole dimensioni (fino a 15 dipendenti) (comma 3 dell'art. 47), può essere utilizzato anche in quelle più grandi (comma 8 dello stesso articolo) in assenza di elezione/designazione interna.

(Maggio 2018)