Quesito 017/2018
Domanda
La presente per chiedere vs. parere in merito ad interpretazione data da CSE incaricato a seguire intervento in spazio confinato c/o una Centrale di potabilizzazione, in merito alla necessità di aggiornamento formativo (effettuato da ente di formazione) sulle attività in spazio confinato.
Riporto quanto espresso da CSE:
"Buonasera,
dopo ulteriori verifiche e confronti con il CSE/RDLC si è convenuto che nelle attuali norme di legge non sono indicate specifiche scadenze, tuttavia vengono richiamati esplicitamente due articoli:
- D. Lgs. 81, art. 37, comma 6: occorre rifare formazione se cambiano i rischi. Il fatto che un lavoratore non faccia aggiornamento formativo per cinque anni cambia le condizioni soggettive del rischio, e questo giustifica l'esigenza di aggiornamento. Vedi anche Comma 9, stesso articolo.
- DPR 177, art. 2, comma 1 (qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si cita nello specifico il requisito necessario di aggiornamento).
In conclusione,è giustificata dalle norme di legge la richiesta del CSE/RDLC di pretendere aggiornamento formativo. È quindi ragionevole e necessario un corso di aggiornamento di quattro ore, che preveda alcune ore di parte pratica."
Premesso che:
- il DPR 177/2011 non riporta alcun obbligo di aggiornamento formativo per le attività in spazio confinato
- l'art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08 dice: "La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"
- il personale impiegato dalla scrivente esegue abitualmente interventi in spazio confinato come quello da effettuare e, pertanto, non si riscontra l'insorgenza di nuovi rischi o una evoluzione degli stessi
Secondo quanto sopra esposto e attenendoci a quanto espresso dalla normativa, è fondata o meno la richiesta del CSE di far effettuare aggiornamento?
Risposta
Il DPR 177/11 relativamente agli obblighi formativi richiama gli art. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08.
L'art. 34 stabilisce i requisiti dei datori di lavoro che si "autonominano" RSPP; si applica quindi solo nei confronti di questa figura se il caso ricorre (invece se il RSPP è una figura diversa dal datore di lavoro gli obblighi formativi sono diversi e specificamente previsti e regolamentati).
L'art. 37 riguarda la formazione dei lavoratori, i cui contenuti, durata e modalità sono indicati nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
In questo caso vengono chiaramente definiti i vari momenti della formazione: iniziale (generale + specifica sulla base della classe di rischio) e di aggiornamento periodico (almeno 6 ore ogni 5 anni). Si sottolinea che questa tipologia di aggiornamento è prevista sempre, anche in assenza di "evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi" esplicitato nel comma 6 dello stesso articolo.
(Maggio 2018)