Quesito 016/2018

prevenzio.net

Domanda

Volevo la vs opinione in merito all'obbligo del pacchetto di primo soccorso e mezzi estinguenti su mezzi aziendali messi a disposizione dei lavoratori.

In particolare, per quanto concerne il pacchetto di primo soccorso, il riferimento legislativo è l'art. 2 c.5 del DM 388/2003, dove è abbastanza chiaro l'obbligo di tenuta del pacchetto, però vi chiedo se per voi è applicabile a tutti i mezzi aziendali comprese le autovetture?

Invece, per i presidi antincendio vi è l'obbligo di avere un estintore su un qualsiasi mezzo aziendale? Qualora nel mezzo vi sia una coperta antifiamma, oppure un secchio di sabbia, tale obbligo per voi è soddisfatto? Qual è il riferimento normativo?

Infine, vorrei conoscere il riferimento normativo per quanto riguarda l'obbligo di presidi antincendio e di primo soccorso per le macchine operatrici (macchine movimento terra, etc,), carrelli elevatori, trattori, PLE, etc.

Risposta

Il DM 388/03, riguardo all'organizzazione del primo soccorso, fa sempre riferimento a aziende o unità produttive o a luoghi di lavoro; l'automobile o altri mezzi messi a disposizione dall'azienda non possono essere intesi in questo modo e quindi la presenza del pacchetto non deve essere obbligatoriamente presente.
E' evidente, anche in questo caso, che la valutazione dei rischi tra tutte le analisi che deve effettuare deve occuparsi anche della predisposizione degli strumenti di primo soccorso (compresa la presenza del pacchetto di medicazione), tenendo conto dei cosiddetti lavori in luoghi isolati e della distanza dai punti di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Relativamente all'antincendio la normativa prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo di organizzare la prevenzione incendi (art. 46 D. Lgs. 81/08) nei luoghi di lavoro (comma 2). Il comma 4 dello stesso articolo fa riferimento al DM 10 Marzo 1998 riguardo i criteri da adottare per ottenere gli obiettivi previsti dalla gestione antincendio nei luoghi di lavoro.
Anche in questo caso si parla di luoghi di lavoro ed è quindi automatico il rinvio al Tit. II del D. Lgs. 81/08 che, al comma 2 dell'art. 62, individua i mezzi di trasporto fra le esclusioni per l'applicazione del Tit. II stesso.
Si ritiene quindi che sia il processo di valutazione dei rischi l'ambito corretto in cui verificare la necessità di tenere estintori a bordo dei mezzi di trasporto utilizzati per lavoro, sottoponendo a formazione ed addestramento coloro che li usano, anche non abitualmente.
Non è inoltre da trascurare il principio di mutualità insito nella gestione delle emergenze: aiutare cioè, da parte di chi è addestrato, gli altri lavoratori presenti evitando le estreme conseguenze oltre che salvare se stessi rimandando, eventualmente, ad un secondo momento ed anche ad altri soccorritori la salvaguardia dei beni coinvolti nell'incendio.
Quindi immaginando un solo lavoratore a bordo, come nella stragrande maggioranza dei casi, lo scenario più semplice che si riesce ad immaginare è quello che prevede l'immediato abbandono del veicolo, pur tentando se possibile lo spegnimento e facendo allontanare eventuali terzi presenti.
Viceversa non è facilmente immaginabile che il lavoratore intrappolato all'interno riesca a recuperare l'estintore e usarlo efficacemente.
Nel momento in cui comunque si stabilisca, sulla base della valutazione dei rischi, l'obbligo/necessità di avere a bordo presidi antincendio, la scelta del mezzo estinguente è da mettere in relazione con l'efficacia dello stesso in base alla tipologia di combustibile presente sul mezzo, tenendo presente che un secchio di sabbia, ad esempio, non rappresenta sicuramente il mezzo più pratico da tenere all'interno di un abitacolo, escludendo l'idea di tenerlo nel baule con l'implicita perdita di tempo per recuperarlo mentre si sta sviluppando l'incendio.
Le considerazioni appena esposte valgono a maggior ragione per i mezzi citati a conclusione del quesito.

(Maggio 2018)