Quesito 013/2018

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Domanda

  1. In un'azienda con più di 15 lavoratori ove sono presenti tre rappresentanti sindacali, nel caso in cui in sede di contrattazione collettiva non siano state definite le modalità di cui al comma 5 dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08, il RLS dovrà essere individuato, in ogni caso sempre nell'ambito delle rappresentanze sindacali, mediante accordo tra le parti oppure coinvolgendo i lavoratori e chiedendo loro di esprimere una preferenza?
  2. Nelle aziende al cui interno operino esclusivamente soci lavoratori, si può procedere alle elezioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08 o si ritiene più opportuno ricorrere al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale?
  3. In un'impresa costituita da dipendenti e soci lavoratori, si può ritenere conforme che l'elezione del RLS coinvolga soci lavoratori e dipendenti? Per cui è compatibile il ruolo di socio lavoratore con quello di RLS qualora venga eletto?
  4. Un'impresa costituita due rappresentati legali che allo stesso tempo lavorano nei cantieri e da diversi dipendenti, in cui soltanto uno dei due rappresentanti legali assume il ruolo di datore di lavoro per la sicurezza (per iscritto mediante un documento): qualora venga fatta un'elezione del RLS tra i dipendenti coinvolgendo anche il rappresentante legale che non risulta datore di lavoro per la sicurezza e quest'ultimo viene eletto, si può asserire che l'incarico di RLS è compatibile con la carica che ricopre?

Risposta

  1. Il comma 4 dell'art. 47 afferma che gli RLS devono essere eletti o designati dai lavoratori all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali; solo in assenza di rappresentanza gli RLS vengono individuati dai lavoratori al loro interno.
    Anche in assenza di quanto previsto dal successivo comma 5 (riferito alla contrattazione collettiva) rimangono valide le indicazioni fornite al comma precedente.
  2. In aziende costituite esclusivamente da soci-lavoratori è opportuno o obbligatorio che gli RLS non vengano individuati tra i soci stessi ma si faccia riferimento al RLS territoriale (al riguardo si veda l'interpello N° 16 del 2016).
  3. Si veda il punto precedente. Nell'interpello citato si afferma che i soci lavoratori non possono essere né eleggibili né elettori degli RLS.
  4. Il secondo "rappresentante legale" può essere assimilato, verosimilmente, a socio lavoratore; anche in questo caso, quindi, si ritiene che questo soggetto non debba ricoprire il ruolo di RLS a cui è destinato, invece, uno o più lavoratori attraverso elezione o designazione da parte dei lavoratori stessi.

(Marzo 2018)