Quesito 011/2018
Domanda
Si chiede se esiste l'obbligo di rinnovare la formazione rispetto al rischio di lavori in quota ed al contestuale obbligo di formazione ed addestramento dpi 3° categoria.
Come stabilito dall'art. 37, e dall'art.77 comma 5 (dpi 3°) dell'81, il datore di lavoro deve formare ed addestrare i lavoratori, rispetto ai rischi specifici di mansione ed all'uso dei dpi salvavita.
Il rinnovo quinquennale della formazione della durata complessiva di 6 ore deve comprendere anche il lavoro in quota-cadute dall'alto ed i dpi anticaduta di 3° categoria?
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Se il rinnovo è previsto, durata e contenuti a quale disposto si riferiscono ?
Nella "selva" delle offerte di internet si trovano offerte formative per il rinnovo quinquennale della formazione della durata di 4 ore.
Ho recuperato il protocollo d'intesa che Assopiastrelle firmò con l'asl di Modena dove nell'allegato B si citavano 8 ore per i dipendenti e 12 per i datori di lavoro.
La parte del contenuto sul lavoro in quota era questa:
4° modulo
Rischio infortunistico specifico.
Postazione di lavoro in quota e rischio di caduta dall'alto.
Le opere provvisionali di sicurezza.
I Dispositivi di Protezione Individuale ed esercitazione pratica sul loro uso.
Ad oggi quindi come rispondere ad un datore di lavoro sul tema del rinnovo di questa specifica formazione per i propri lavoratori, quali durata e contenuti minimi suggerire?
Qualora la SOLA modalità di lavoro in quota sia attraverso l'uso di un'attrezzatura di lavoro quale la piattaforma aerea, il rinnovo quinquennale della formazione su tale formazione esonera poiché comprende anche i dpi? oppure no dato che i dpi sono compresi nel modulo tecnico del corso e non in quello pratico oggetto del rinnovo?
Risposta
L'aggiornamento circa l'uso dei DPI di terza categoria è aggiuntivo rispetto alla formazione ex art. 37 per i lavoratori (6 ore in 5 anni), tenendo conto sempre che i principi elencati nella norma devono essere rispettati come, ad esempio, l'evitare la mera ripetizione di concetti già espressi nella formazione iniziale.
La formazione per l'uso delle piattaforme elevabili (PLE) (sia quella iniziale che quella di aggiornamento periodico) non contempla anche la formazione per i DPI semplicemente perché nell'uso di queste attrezzature non sono previsti sistemi anticaduta ma semplicemente sistemi di trattenuta al cestello (la formazione per l'uso di questo sistema rientra sicuramente nella formazione per l'uso della PLE).
Il programma di massima previsto nel protocollo sulle cadute dall'alto sottoscritto dalle AUSL, Confindustria Ceramica, altre Associazioni Datoriali e OO.SS. era stato previsto in un periodo precedente all'emanazione del D. Lgs. 81/08; esso può, nel migliore dei casi, rappresentare una indicazione orientativa.
(Marzo 2018)