Quesito 007/2018

prevenzio.net

Domanda

A quanto mi risulta la valutazione del rischio cancerogeno consiste essenzialmente nella valutazione dell'effettiva esposizione di un lavoratore mediante modelli e campionamenti degli aerodispersi, qualora fossero prodotti o impiegati prodotti cancerogeni nel luogo di lavoro considerato.
Sulla base della sua esperienza, la mia domanda, sorta da un confronto con alcuni colleghi, è: il registro degli esposti va compilato a prescindere dal risultato della valutazione di esposizione (in quanto il lavoratore è pur sempre esposto anche se il risultato è al di sotto)? C'è un modello univoco e valido per verificare l'esposizione? Al momento ho a disposizione il modello proposto dalle "Linee guida per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni", redatto dall'ISPRA del 2011.
La valutazione dell'esposizione include anche il considerare il risultato di alcune analisi sanitarie svolte dal medico competente oppure il medico interviene esclusivamente quando la valutazione secondo art. 236 (che non nomina alcun tipo di valutazione medica ma solo ambientale) da come risultato un'esposizione?
Come ci si comporta in presenza di attività di saldatura sempre in merito alla valutazione del rischio cancerogeno?

Risposta

Il Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08 richiede per gli agenti cancerogeni e/o mutageni una valutazione particolarmente approfondita e documentata dell'esposizione, "di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo", ricorrendo quindi, dove possibile, anche a tecniche di valutazione dell'esposizione cutanea e agli indicatori biologici di esposizione.

La valutazione deve essere integrata con i dati seguenti:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni, o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

E' ovvio quindi che la valutazione delle esposizioni non può avvenire solo a posteriori, a produzione già avviata, ma deve essere prevista in occasione del progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione.

L'avvio o la ripresa della produzione sono ammissibili quando è possibile accertare e documentare l'aderenza alle buone tecniche e la minimizzazione degli esposti oltre che dell'esposizione.

In definitiva l'obiettivo principale del processo valutativo è quello di raggiungere misure di prevenzione che, pur tenendo conto di quanto previste nel Titolo IX Capo II, escludano quanto più è possibile che ci siano dei lavoratori esposti e garantiscano che l'esposizione sia al livello più basso possibile.

E' solo il caso di ricordare che la stessa attenzione per la valutazione-prevenzione adottata per la produzione va mantenuta per le mansioni ausiliarie, quali la manutenzione e la pulizia.

Particolare attenzione poi va posta, come si è detto sopra, a quelle condizioni in cui l'agente cancerogeno e/o mutageno non entra come materia prima nel ciclo produttivo, ma ne costituisce un prodotto intermedio o finale.

E' evidente che la valutazione dell'esposizione in queste condizioni dipende dall'impegno professionale di igienisti industriali adeguatamente qualificati o accreditati.

E' importante ricordare che la normativa, prevede una ripetizione periodica della valutazione dell'esposizione, oltre alla ripetizione prevista, in generale, per le modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.

E' opportuno ricordare che la normativa prevede obblighi particolari per il Medico Competente. Il medico competente deve esercitare un ruolo attivo nella fase della valutazione del rischio/valutazione dell'esposizione e collaborare al processo di individuazione e ottimizzazione delle misure di prevenzione - siano esse tecniche oppure organizzative e procedurali - messe a punto dal Datore di Lavoro o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Egli deve fondamentalmente individuare tutte le misure di carattere igienico che possano limitare al massimo l'entità dell'esposizione, qualora la sostanza cancerogena non possa essere eliminata o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo altresì alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e alla formazione dei lavoratori sul loro corretto utilizzo.

Il medico competente è inoltre in grado di fornire elementi importanti per la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori impegnati in particolari lavorazioni, utilizzando il monitoraggio biologico della dose interna, ove siano disponibili idonei indicatori e sia accuratamente programmata e curata la raccolta dei campioni biologici; oltre a ciò può anche provocare una nuova valutazione del rischio, a seguito di comunicazione al datore di lavoro dell'evidenza di anomalie imputabili all'esposizione riscontrate - nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente - con gli accertamenti sanitari.

LE MISURAZIONI DI IGIENE INDUSTRIALE

Per accertare e documentare la situazione di esposizione lavorativa a cancerogeni e/o mutageni, è previsto rigorosamente il ricorso a misurazioni degli agenti mediante campionamenti ambientali allo scopo di determinare il livello di esposizione per via inalatoria e studiare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Inoltre, è bene ripeterlo, il datore di lavoro effettua la misurazione ogni volta che siano modificate le condizioni che possono far variare l'esposizione all'agente chimico (in termini di quantità, modalità d'uso, modifiche di tecnologie ed impianti) oppure periodicamente per controllare l'esposizione dei lavoratori.

I VALORI LIMITE

In generale per i cancerogeni e/o mutageni non è possibile evidenziare una "soglia" di esposizione sicura, anche se bassa o molto bassa; ciò porta a dire che è verosimile che per tali sostanze la soglia non debba esistere, e ciò risulta particolarmente vero per i fini pratici della prevenzione.

Tuttavia attualmente vi sono elencati i valori limite per cloruro di vinile monomero, benzene e polveri di legno e ovviamente per potere lavorare i valori limite ambientali non devono mai essere superati.

E' bene ricordare che a livello comunitario l'introduzione del valore limite (definito "il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile dentro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato più che una innovazione rappresenta una valorizzazione di uno strumento già da tempo previsto, almeno dal 1978, quando una risoluzione del Consiglio individuava nei valori limite sul posto di lavoro uno strumento efficace per prevenire e controllare le malattie professionali provocate dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

Pare fondamentale ribadire che la valutazione è prima di tutto impiantistica, improntata al rispetto delle buone pratiche di lavoro.

Infatti:

"Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione sia al più basso valore tecnicamente possibile; l'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito".

Sulla base delle riflessioni sopra espresse il limite non può essere considerato uno spartiacque verso il basso, dato che il rispetto del limite non comporta di per sé rispetto della minimizzazione dell'esposizione, mentre deve essere considerato uno spartiacque verso l'alto, nel senso che un'attività che comporti superamento del limite non può essere in nessun caso mantenuta in essere.

Un ulteriore problema da considerare deriva dal fatto di aver previsto valori medi ponderati senza definire un fattore di escursione. Ciò porterebbe, in una lettura pedissequa della norma, a considerare possibili esposizioni su brevi periodi a concentrazioni elevatissime; occorrerà quindi confrontare le concentrazioni rilevate con i valori limite, individuando ed utilizzando idonei fattori di escursione.

I risultati delle indagini ambientali, finalizzate sia al miglioramento delle condizioni di lavoro sia alla definizione dell'esposizione, debbono essere confrontati con i valori limite di esposizione professionale, ove disponibili.
Nei casi in cui per la valutazione dei risultati delle misurazioni, occorra avere l'ausilio di procedimenti atti a prendere decisioni sulle esposizioni misurate nei confronti del valore limite, è utile o necessaria l'applicazione di criteri statistici e decisionali.

Pertanto per quanto riguarda la Valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni/ mutageni Titolo IX Capo II non prevede l'uso di modelli ed è sempre obbligatorio misurare l'eventuale esposizione dei lavoratori, dato per assodato che non possa esistere un valore limite di esposizione professionale in grado di descrivere le proprietà cancerogene/ mutagene di qualunque sostanza.

Per quanto riguarda la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni nelle attività di saldatura si deve misurare l'esposizione dei lavoratori alle singole sostanze cancerogene che si liberano nel processo di saldatura.
Ad es. nel caso dell'acciao inox il Cromo ed il Nickel presenti nel filo o nel materiale secondo le diverse tecnologie impiegate: Mig, Mag, elettrodo, Tig, ecc….possono, a temperature superiori a 1000°C, liberare composti del Cr VI o composti del Ni chiaramente cancerogeni armonizzati che è necessario caratterizzare nell'esposizione dei lavoratori.

Alla luce di quanto riportato sulla misurazione obbligatoria nella valutazione dell'esposizione sarà necessario essere in possesso delle prove che evidenzino che i lavoratori non siano da considerare esposti se si ritiene di non istituire un registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni. Se nell'impiego di agenti cancerogeni/mutageni si dimostrasse che tecnicamente l'esposizione fosse quantitativamente non misurabile, questi lavoratori dovrebbero comunque essere considerati dei "potenzialmente esposti".

(Febbraio 2018)