Quesito 006/2018

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Domanda

Relativamente all'attivazione del registro degli esposti a cancerogeni, si chiede se, nel considerare il soggetto esposto, si possa far riferimento al criterio adottato dall'ASA finlandese (chi usa per più di 20 giorni lavorativi un cancerogeno) o dal NIOSH (30 minuti a settimana come media annuale).
Nel caso specifico si tratta degli addetti di un laboratorio chimico con manipolazione, all'interno di cappe chimiche, di reagenti classificati come cancerogeni in quantità minime, per tempi ridotti e frequenze annuali limitate.

Risposta

Il registro degli esposti è un archivio, cartaceo o informatico, dotato di una propria unitarietà e logica interna, corredato di precisi meccanismi di inclusione di dati, funzionale ad una prevedibile forma di elaborazione.
Il registro è istituito dal Datore di Lavoro, il quale si avvale per questa funzione del Medico Competente per tramite del quale, sulla base di procedure e protocolli definiti, il registro viene compilato e tenuto aggiornato.
La valutazione dei rischi, effettuata sulla base di quanto previsto dal Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08, è sempre una valutazione dell'esposizione, cioè valutazione tratta da dati oggettivi misurati che identificano o meno un'esposizione (l'agente cancerogeno espone o non espone).
Si devono pertanto iscrivere nel registro degli esposti i lavoratori così classificati e che saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria; occorre inoltre curare la compilazione, sempre a cura del medico competente, di elenchi separati sia dei lavoratori potenzialmente esposti sia dei lavoratori ex-esposti compresi quelli accidentalmente esposti.
Pertanto per essere considerati esposti non è sufficiente impiegare un agente cancerogeno/mutageno, ma valutare di esserne esposti con effettive misurazioni di esposizione secondo i criteri minimi di cui l'Allegato XLI del D. Lgs. 81/08.
Qualsiasi modello o metodologia impiegata senza il supporto di misurazioni dell'esposizione è inadatto e quindi è da escludere l'impiego di qualsiasi metodologia standardizzata se non supportata da misurazioni che permettano di fare scelte oggettive.
Nel caso specifico degli addetti ad un laboratorio chimico con manipolazione, all'interno di cappe chimiche, di reagenti classificati come cancerogeni in quantità minime, per tempi ridotti e frequenze annuali limitate, la valutazione dell'esposizione dovrà essere eseguita misurando l'esposizione inalatoria e/o cutanea. In altre parole sarà necessario essere in possesso delle prove che evidenzino che i lavoratori non siano da considerare esposti se si ritiene di non istituire un registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni. Se nell'impiego di agenti cancerogeni/ mutageni si dimostrasse che tecnicamente l'esposizione fosse quantitativamente non misurabile, questi lavoratori dovrebbero comunque essere considerati dei "potenzialmente esposti".

(Gennaio 2018)