Quesito 002/2018
Domanda
Durante un sopralluogo in cantiere ho richiamato un collega perché movimentava i big bag appendendoli alle forche, tipo la foto allegata, in quanto il carrello elevatore non è un mezzo di sollevamento e non ci si può appendere nulla; il collega a quel punto mi ha fatto notare l'etichetta affissa al big bag, vedi foto, che afferma esattamente il contrario e cioè che è possibile appenderlo alle forche e non si può sollevare con il gancio.
Sinceramente sono un po' in confusione, la mia domanda è se un commerciante può autorizzare queste operazioni su macchine non di suo competenza e responsabilità.
Finora sapevo che il carrello non poteva sollevare e infatti non ha una matricola ISPESL e non esegue la verifica periodica annuale, anzi il sollevamento con le forche è un'operazione particolarmente pericolosa in quanto non essendo progettato per tale scopo si può facilmente ribaltare per uno spostamento del baricentro non previsto in fase di progettazione.
Gradirei sapere il vostro parere per decidere come comportarmi.
Risposta
Il quesito in un unico testo solleva diversi aspetti.
Il fornitore (che nel quesito sembra essere identificato nel commerciante) di un prodotto deve dare indicazioni sul suo corretto utilizzo e deve altresì indicare le operazioni pericolose nel pieno rispetto dell'applicazione di quanto previsto dalle Direttive UE di Prodotto: quindi non si tratta di autorizzare ma al limite di vietare le operazioni non corrette e conseguentemente fattori di rischio per l'operatore.
Le icone sul big-bag indicano il corretto modo di sollevarlo, indipendentemente dal mezzo di sollevamento utilizzato, e mettono contestualmente in evidenza le azioni sbagliate.
Quindi non sono autorizzazioni ma indicazioni.
Per proseguire si ritiene che sarebbe opportuno innanzitutto aprire un confronto sulla definizione di operazione di sollevamento.
Se si concorda sul fatto che per sollevamento, meccanico nel nostro contesto, si intende portare un corpo da una quota di partenza ad una di arrivo posta più in alto della prima (non necessariamente attraverso un percorso strettamente verticale), si ritiene che si possa concordare anche sul fatto che il risultato si può ottenere sia appoggiando il carico sopra la struttura che definisce il piano mobile nello spazio che appendendolo sotto lo stesso.
Quindi il carrello (anche se solo in apparente disaccordo con le definizioni normative) deve necessariamente sollevare dal piano di appoggio i carichi che poi deve traslare in orizzontale e/o in verticale, altrimenti non potrebbe compiere le operazioni per le quali è stato progettato e costruito.
Per chiarezza: tecnicamente non si possono definire attrezzature di sollevamento soltanto quelle soggette al controllo periodico obbligatorio di funi, catene e dispositivi vari, ma bensì tutte quelle in grado di spostare verticalmente un corpo.
Per quanto riguarda la stabilità del carico e del mezzo, dal punto di vista statico questa viene assicurata quando il baricentro dell'insieme non esce dalla proiezione dello stesso sul piano orizzontale.
Dal punto di vista dinamico poco cambia se il carico è appoggiato o appeso: anzi, se fra gli elementi di rischio si considera l'altezza del baricentro, si dovrebbe ritenere peggiorativa la condizione del carico appoggiato rispetto a quella del carico appeso.
A sfavore del carico appeso gioca la sua possibilità di oscillazione che viene ampiamente limitata dalla configurazione stessa della modalità di aggancio. Infatti essendo il big-bag appeso su più punti (orecchie, in gergo tecnico) lo spostamento su un lato viene immediatamente bilanciato dalla messa in tensione delle orecchie sul lato opposto, a differenza di quanto avverrebbe con un metodo di aggancio unico e centrale (che porterebbe ad un'oscillazione libera tipica del pendolo) che giustamente viene indicata fra quelle scorrette dal fornitore del dispositivo.
(Gennaio 2018)