Quesito 001/2018
Domanda
In base all' art 2 dell'81 lo stagista ed il tirocinante sono equiparati al lavoratore ma la casistica relativa alle varie forme di stage e di tirocinio è varia e si presta a confusione e fraintendimenti.
Si possono trovare attività formative che mettono in relazione soggetto promotore e soggetto ospitante riguardo a:
- inoccupati (senza esperienze di lavoro) che hanno assolto l'obbligo scolastico;
- disoccupati o lavoratori in mobilità, interessati a svolgere uno stage in settori e per professionalità diverse da quelle svolte precedentemente.
- studenti all'intendo dei progetti di alternanza scuola-lavoro promossi dalle scuole;
Per fare chiarezza, a quali obblighi è soggetto in base all' 81/08 il datore di lavoro della ditta promotrice rispetto alla casistica sopra riportata??
A quali obblighi è soggetto in base all' 81 il datore di lavoro della ditta ospitante rispetto alla casistica sopra riportata?
A quali obblighi è soggetto il titolare di una ditta individuale senza lavoratori ospitante rispetto alla casistica sopra riportata?
DVR? Formazione? DPI? Visita col medico competente? A chi competono?
O il datore di lavoro della ditta ospitante deve solamente informare l'allievo relativamente ai rischi presenti in azienda ed alle modalità di gestione delle emergenze?
Risposta
La guida operativa redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) a seguito dell'emanazione della Legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) nel secondo ciclo d'istruzione e la definisce come una metodologia didattica che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa. Alcune caratteristiche: il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Riguardo alla "Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti" si fa riferimento al punto 11 della guida operativa:
I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/08, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.
Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.
Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali,
con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:
- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124/65;
- stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
- ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 (formazione obbligatoria dei lavoratori), anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.
Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
(Gennaio 2018)