Archivio quesiti 2017

Quesito 007/2017

prevenzio.net

Domanda

Un operatore che deve operare su una piattaforma di lavoro elevabile come ospite della stessa (ad esempio per eseguire lavori di manutenzione) e che pertanto non comanda la PLE, ovvero è accompagnato da un lavoratore che guida e governa la PLE stessa, deve anch'egli essere formato secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, oppure è sufficiente che sia formato sull'uso dei DPI anticaduta, e che quindi la formazione ai sensi del succitato accordo l'abbia soltanto l'addetto che guida la PLE?

Risposta

L'operatore "ospite" può essere considerato come un passeggero in un automobile che, proprio perché non guida, non è obbligato ad avere la patente; quindi, anche nel nostro caso, questo lavoratore non è tenuto a frequentare i corsi previsti dall'Accordo citato nella domanda.

Si precisa, inoltre, che per l'utilizzo di una PLE non c'è bisogno di un DPI anticaduta ma solo di un cordino di trattenuta per evitare il rischio di espulsione in caso di sobbalzo elastico della struttura della PLE stessa.

(Aprile 2017)

Quesito 010/2017

prevenzio.net

Domanda

In una scuola è obbligatorio ospitare in aule (di massimo 26 bambini - dai 48 ai 56 metri quadri) al piano terra dei bambini con difficoltà deambulatorie oppure, considerando la necessità di supportarli in caso di emergenza, si possono tenere anche in classi poste al primo piano ?

Risposta

Ovviamente sarebbe preferibile prevedere una collocazione che, in caso di esodo di emergenza, permetta loro e chi li assiste di raggiungere il luogo sicuro nel più breve tempo possibile, e quindi è naturale pensare al piano terra.

Nulla impedisce però di individuare corrette procedure ai fini dell'efficacia del raggiungimento delle uscite di sicurezza anche partendo da piani fuori terra, anche tenendo conto della ressa che inevitabilmente si forma nei primi istanti a dispetto del suggerimento di mantenere la calma.

(Aprile 2017)

Quesito 004/2017

prevenzio.net

Domanda

Buongiorno, un addetto che si trova ad operare su una PLE, deve obbligatoriamente utilizzare un dispositivo anticaduta legato alla PLE stessa? In caso positivo, è sufficiente il cosiddetto "cordino" o serve una vera e propria imbragatura anticaduta? In entrambi i casi, essendo DPI di III categoria, tale addetto deve aver ricevuto la formazione all’uso del DPI di III categoria?

Risposta

L'operatore sulla PLE è protetto contro la caduta dal parapetto, esattamente come quando si trova su un ponteggio, su un terrazzo con ringhiera o davanti al davanzale di una finestra aperta, ecc. Quindi non necessita di un DPI anticaduta, anche tenendo conto che comunque la struttura della PLE, che necessariamente userebbe come punto di aggancio, non è calcolata e dimensionata per lo sforzo dinamico impulsivo che si genererebbe nel momento dello stop immediato del moto verticale verso il basso percorso dal lavoratore.

L'uso del cordino serve per evitare il rischio di espulsione in caso di sobbalzo elastico della struttura che normalmente opera con pistoni idraulici (il problema è molto meno evidente con i cestelli verticali a pantografo che sono mossi con sistemi elettromeccanici e quindi non presentano tolleranze dovute all'elasticità del sistema). Si parla quindi di un dispositivo di trattenuta all'interno di una struttura protetta, che può svolgere la sua funzione con un cordino agganciato ad una cintura addominale ed al punto del parapetto individuato allo scopo, e non di un dispositivo anticaduta come definito dalla normativa.
Per cui non è dovuta la formazione specifica per l'uso del sistema l'anticaduta ma solo quella per l'uso della PLE (secondo le indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012).

(Marzo 2017)

Precisazioni

Ad integrazione della risposta in precedenza formulata si conferma che nell'uso di una PLE (nelle sue diverse classificazioni) la protezione contro il pericolo di caduta è costituita dal parapetto dell'attrezzatura stessa. Questa non può essere integrata o sostituita dal classico sistema imbracatura-cordino-aggancio in quanto la piattaforma non è progettata e dimensionata per resistere all'impulso di tot kN che si verifica nel momento dell'arresto del corpo in caduta (ci sono state dimostrazioni di ribaltamento sotto sollecitazioni di questo tipo) senza peraltro avere garanzie sulla misura del tirante d'aria relativo alla posizione del cestello rispetto al piano di arrivo. Nei sistemi a solo sviluppo verticale, inoltre, si avrebbe inoltre l'aggravante dell'effetto pendolo verso la struttura dell'attrezzatura stessa.

Diventa necessario e quindi obbligatorio un sistema di posizionamento e trattenuta costituito da una cintura di sicurezza (ovvero dalla fascia addominale di una imbracatura di sicurezza) e da un cordino collegato al punto previsto dal costruttore che assicuri il mantenimento del lavoratore all'interno del cestello, in caso di sollecitazioni anomale del sistema rendendo impossibile la caduta nel vuoto e quindi inutile un sistema di arresto della caduta stessa.

Si coglie inoltre l'occasione per sottolineare che la caduta nel vuoto fuori dal cestello causata da errori di manovra, urti contro altri veicoli o strutture, ecc. deve essere prevenuta con sistemi di organizzazione che escludano a priori un simile scenario: si pensi a dover recuperare un lavoratore appeso, tramite il sistema di arresto della caduta, ad una piattaforma in bilico (sempre che non si sia completamente ribaltata al suolo).

La formazione e l'addestramento da somministrare al lavoratore non potranno essere che quelli specifici per la conduzione della PLE e per l'uso del DPI prescelto, tenendo conto che per l'uso di queste attrezzature diventa eccessivo e ridondante quanto previsto per la sicurezza dei lavori in quota.

(Aprile 2017)

Quesito 008/2017

prevenzio.net

Domanda

"A seguito della pubblicazione dell'accordo accordo 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, facendo particolare riferimento all'aggiornamento, sul provvedimento citato è scritto: "In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto".

In base a quanto premesso, come deve intendersi il calcolo del quinquennio di aggiornamento? Per quinquenni consecutivi, come da accordo precedente, o in ogni istante (giorno dopo giorno) si deve dimostrare di aver effettuato il totale del monte ore di aggiornamento nei cinque anni precedenti?".

Risposta

L'accordo citato, confermando anche quanto previsto precedentemente, ricorda l'obbligo a completare l'aggiornamento (40 ore per RSPP) entro 5 anni a partire dal momento della conclusione del modulo B comune.

Ovviamente solo dopo la scadenza di questo primo quinquennio il RSPP deve dimostrare ("in ogni istante") di aver completato l'aggiornamento nei tempi previsti nel primo quinquennio.

Alla scadenza del secondo quinquennio, in ogni istante fino alla conclusione del terzo, dovrà dimostrare di aver completato anche l'aggiornamento relativo al secondo e così via...

In definitiva deve rimanere fisso, come momento da cui cominciare a far decorrere i quinquenni, la data di conclusione del modulo B, come già detto, senza mai far slittare in avanti le successive scadenze.

(Aprile 2017)

Quesito 006/2017

prevenzio.net

Domanda

Nel caso di un ente di formazione che acquisisce l'attività di un secondo ente di formazione ed entrambi hanno adempiuto agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, in termine di formazione, documentazione, ecc., ma ha variato nel frattempo la ragione sociale, il legale rappresentante, la sede legale (invariata partita Iva e tipologia di attività), è sufficiente anteporre alla documentazione presente presso le sedi una comunicazione del legale rappresentante che illustri le variazioni intervenute mantenendo la scadenza naturale della revisione dei documenti (in questo casi elaborati negli ultimi anni) o occorre redigerli ex novo?

Risposta

In un caso del genere è sufficiente allegare al documento di valutazione dei rischi un allegato contenente gli aggiornamenti anagrafici e societari.

(Marzo 2017)

Quesito 005/2017

prevenzio.net

Domanda

A fronte di un corso eseguito su una determinata tipologia di attrezzatura secondo l'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, nel momento in cui ci sia la necessità di utilizzo di un'altra attrezzatura simile (facente parte della stessa categoria di attrezzature) è necessario eseguire da capo la formazione con il modulo giuridico normativo ed il modulo tecnico? Oppure è sufficiente completare la formazione sulla nuova attrezzatura simile solamente con il modulo pratico?

Es: qualora il lavoratore abbia già un attestato valido, in base all'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, per l'utilizzo dei caricatori frontali, per l'utilizzo degli escavatori deve ripetere il modulo giuridico normativo ed il modulo tecnico oppure può essere abilitato eseguendo la formazione solamente con il modulo pratico sull'escavatore? Lo stesso ragionamento vale per altre attrezzature simili (carrelli elevatori industriali semoventi e carrelli semoventi a braccio telescopico ecc..)

Risposta

Il modulo giuridico normativo è effettuato una sola volta per attrezzature di lavoro simili (costituisce credito formativo permanente); a tale scopo sono considerate simili le macchine così raggruppate: 1) tutte le PLE; 2) le gru su autocarro, le gru a torre, le gru mobili, i carrelli elevatori; 3) i trattori su cingoli e su ruote e le macchine di movimento terra; 4) le pompe per calcestruzzo.

Il modulo tecnico e la prova pratica vanno ripetute anche per attrezzature di lavoro "simili" a meno che, già in fase iniziale sia prevista un'abilitazione plurima per gruppi di macchina (ad esempio per abilitazione per l'uso di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne la parte pratica avrà una durata di 12 ore invece di 18 ore che deriverebbe dalla somma delle singole parti pratiche per ognuna delle macchine descritte).

(Marzo 2017)

Quesito 003/2017

prevenzio.net

Domanda

I datori di lavoro che hanno ottenuto l'esonero dalla frequenza del corso RSPP avendo inviato la comunicazione all’ASL territoriale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il 31/12/1996, dovevano frequentare il corso di aggiornamento entro il 11/01/2014. Chi non avesse ancora provveduto a tale aggiornamento può oggi iscriversi ad un corso di aggiornamento oppure deve frequentare nuovamente il corso completo?

Risposta

Si ritiene che per questi soggetti, esentati dalla frequenza del corso di formazione in fase di prima applicazione del D. Lgs. 626/94, nel caso in cui non abbiamo frequentato corsi di aggiornamento entro il 11/1/2014 come l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 aveva previsto, abbiano perso completamente il requisito formativo.

Se vogliono continuare a svolgere la funzione di RSPP autonominati (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 81/08) devono, quindi, frequentare uno specifico corso di formazione di durata e contenuti variabili, sulla base del settore ATECO di appartenenza dell'azienda (comma 2 dell'art. 34 sopracitato).

(Marzo 2017)

 

Quesito 002/2017

prevenzio.net

Domanda

La guida di transpallet con uomo a bordo (in piedi su pedana) è una attività che deve essere compresa nell'allegato I dell'accordo Stato-Regioni del 30.10.2007, n. 99 e nell'allegato I dell'accordo Stato-Regioni del 16.03.2006, n. 2540?

Risposta

In entrambi i casi, caratterizzati da un'ottemperanza all'obbligo formativo di partenza, secondo i requisiti dell'Accordo citato o secondo criteri precedenti che l'Accordo ha fatto propri, il non aver completato in tempo l'aggiornamento periodico (6 ore in 5 anni) costituisce violazione della norma (art. 37 del D. Lgs. 81/08) ma non comporta la decadenza completa dei crediti già acquisiti rendendo, di fatto, nulli i corsi già fatti; si tratta, quindi, di completare la quota di aggiornamento mancante.

(Febbraio 2017)

Quesito 001/2017

prevenzio.net

Domanda

Un addetto che non ha ricevuto la formazione generale e specifica secondo l'accordo Stato - Regioni, ma doveva fare l'aggiornamento di 6 ore entro 11/01/2017 avendo frequentato una formazione precedente, e di queste 6 ore ne ha fatte 2 o 4, ad oggi deve frequentare la formazione generale e / o specifica completa o è sufficiente completare le 6 ore, fermo restando il fatto che in questo momento non è in regola?

Altro caso, un addetto che ha frequentato la formazione generale e specifica secondo l'accordo, ma non ha completato l'aggiornamento delle 6 ore ogni 5 anni, deve rifare i corsi completi o anche in questo caso può completare le 6 ore con un periodo in cui non è in regola?

Risposta

In entrambi i casi, caratterizzati da un'ottemperanza all'obbligo formativo di partenza, secondo i requisiti dell'Accordo citato o secondo criteri precedenti che l'Accordo ha fatto propri, il non aver completato in tempo l'aggiornamento periodico (6 ore in 5 anni) costituisce violazione della norma (art. 37 del D. Lgs. 81/08) ma non comporta la decadenza completa dei crediti già acquisiti rendendo, di fatto, nulli i corsi già fatti; si tratta, quindi, di completare la quota di aggiornamento mancante.

(Febbraio 2017)

Quesito 029/2016

prevenzio.net

Domanda

Un'impiegata disabile invalida seriamente a causa del diabete, adesso in cura per sclerosi multipla, con difficoltà deambulatorie e cognitive, seguita da una psichiatra, come va gestita in orario di lavoro di chi è la responsabilità?
Il preposto d'ufficio, nonché RSPP, può farle punture che lei non riesce a fare per tremori che le impediscono di gestirsi?
Il preposto deve vigilare fino a che punto? L'impiegata suddetta può stare ad un primo piano anche con ascensore? Più che dirle di prendere l'ascensore chi lo garantisce che lei lo prenda e non possa cadere, o sentirsi male sul posto di lavoro?
La persona ha crisi di pianto parla con medici e altri al telefono tutto il giorno, la sua privacy chi la garantisce in ufficio siamo in 4...
I colleghi che le sono accanto potrebbero manifestare crisi nella gestione di un caso così problematico chi li tutela? E' corretto gravare con una situazione del genere su altri lavoratori?

Risposta

Premesso che la risposta al quesito proposto è inerente ai soli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (escludendo pertanto tematiche quali l'effettuazione di terapie e la privacy), si evidenzia preliminarmente come il datore di lavoro, nell'assegnare i compiti ai lavoratori, debba tenere conto delle loro capacità e delle loro condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e considerare, e nell'ambito della gestione delle emergenze, anche l'eventuale presenza di lavoratori con ridotte capacità motorie (art. 18 comma 1 D. Lgs. 81/08).
Gli obblighi del preposto, definiti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08, secondo peraltro le attribuzioni e competenze loro affidate, sono finalizzati a sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi normativi, nonché delle disposizioni aziendali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non possono prescindere da queste finalità.
Pur comprendendo le possibili difficoltà determinate dalla presenza di una collega con tale tipologia di disabilità, si ricorda l'esistenza di una normativa specifica volta a tutelare la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili e l'obbligo da parte del datore di lavoro di adottare provvedimenti organizzativi atti a garantire un adeguato benessere organizzativo di tutti i lavoratori.

(Febbraio 2017)

Quesito 028/2016

prevenzio.net

Domanda

Per i lavoratori stranieri quale livello di comprensione della lingua italiana è considerato base sufficiente per essere ammesso in aula alla frequenza della formazione generale e specifica? Quale per la formazione sull'utilizzo di attrezzature quali carrelli elevatori o PLE?

Risposta

Non esistono regole precise da questo punto di vista; si ritiene che il livello sufficiente possa essere considerato l'A2 (secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo-QCER) che è anche quello necessario anche per la richiesta di permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo.

Si può suggerire, in ogni caso, che durante il corso e/o alla sua conclusione venga effettuata una valutazione di apprendimento anche se non espressamente prevista per la formazione generale e specifica dei lavoratori.

A maggior ragione questa valutazione sarà eseguita a conclusione della formazione sull'uso delle attrezzature specifiche (in questo caso possiamo dire che come criterio di "ammissione" al corso potremmo utilizzare il superamento della prova di apprendimento in qualità di lavoratori).

(Febbraio 2017)