Quesito 021/2017

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Domanda

Si richiede se la Circolare Ministeriale 2/2013 ha valore cogente oppure no, riguardo al punto 4 della Circolare stessa, ovvero la non obbligatorietà della formazione specifica per gli addetti che guidano carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile.

Risposta

Riteniamo sia prevalente quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 che non prevede nessuna differenza circa la presenza o meno del sedile (lettera e) del punto 1.1 dell'Accordo).
Si ribadisce, tra l'altro, che alcune di queste attrezzature come i commissionatori sono macchine il cui uso può essere di una certa complessità e che possa essere di interesse del datore di lavoro accertarsi che i conducenti di tali mezzi siano adeguatamente formati.
In ogni caso, lumi circa l'interpretazione autentica e la contraddittorietà delle due fonti normative possono essere richieste alla Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro (si veda l'art. 12 del D. Lgs. 81/08).

(Agosto 2017)