Quesito 014/2017

prevenzio.net

Domanda

Se un lavoratore ha ricevuto una formazione di 16 ore (rischio alto) in un settore diverso come codice Ateco da quello nel quale andrà ad operare, in caso di cambio azienda, se quest'ultima rientra nell'alto rischio (con codice Ateco differente rispetto alla realtà lavorativa precedente), vale ugualmente come credito formativo, giusto?
Quindi aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data del suo corso?

Risposta

Quando si parla di formazione non bisogna fare riferimento solo alla durata dei corsi ma anche (e soprattutto) al loro contenuto.
Nel caso specifico mentre è chiaro che la parte "generale" della formazione dei lavoratori è effettivamente generale, tanto da risultare credito formativo permanente, la parte specifica deve essere invece declinata sugli effettivi rischi lavorativi a cui il lavoratore è esposto, sulla base anche di quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi della sua azienda.
Nel testo dell'Accordo specifico (del 21/12/2011) questi concetti vengono richiamati più di una volta, fin dall'inizio del paragrafo relativo alla formazione specifica che fa riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda) e comma 3 dello stesso articolo (in questo caso il riferimento è ai rischi previsti dai titoli successivi al primo dello stesso decreto).
Si ricorda anche che lo stesso accordo indica come modalità di formazione il problem solving su casi reali e specifici, così come l'importanza di esercitarsi sempre su casi reali.
Se questi presupposti sono stati soddisfatti possiamo pensare che la formazione già fatta possa essere considerata adeguata altrimenti sarà cura dell'azienda integrarla con moduli aggiuntivi.
L'aggiornamento, una vola conclusa la parte iniziale, terrà conto dell'effettiva mansione svolta nell'attuale azienda.

(Giugno 2017)