Quesito 008/2017

prevenzio.net

Domanda

"A seguito della pubblicazione dell'accordo accordo 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, facendo particolare riferimento all'aggiornamento, sul provvedimento citato è scritto: "In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto".

In base a quanto premesso, come deve intendersi il calcolo del quinquennio di aggiornamento? Per quinquenni consecutivi, come da accordo precedente, o in ogni istante (giorno dopo giorno) si deve dimostrare di aver effettuato il totale del monte ore di aggiornamento nei cinque anni precedenti?".

Risposta

L'accordo citato, confermando anche quanto previsto precedentemente, ricorda l'obbligo a completare l'aggiornamento (40 ore per RSPP) entro 5 anni a partire dal momento della conclusione del modulo B comune.

Ovviamente solo dopo la scadenza di questo primo quinquennio il RSPP deve dimostrare ("in ogni istante") di aver completato l'aggiornamento nei tempi previsti nel primo quinquennio.

Alla scadenza del secondo quinquennio, in ogni istante fino alla conclusione del terzo, dovrà dimostrare di aver completato anche l'aggiornamento relativo al secondo e così via...

In definitiva deve rimanere fisso, come momento da cui cominciare a far decorrere i quinquenni, la data di conclusione del modulo B, come già detto, senza mai far slittare in avanti le successive scadenze.

(Aprile 2017)