Quesito 001/2017

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Domanda

Un addetto che non ha ricevuto la formazione generale e specifica secondo l'accordo Stato - Regioni, ma doveva fare l'aggiornamento di 6 ore entro 11/01/2017 avendo frequentato una formazione precedente, e di queste 6 ore ne ha fatte 2 o 4, ad oggi deve frequentare la formazione generale e / o specifica completa o è sufficiente completare le 6 ore, fermo restando il fatto che in questo momento non è in regola?

Altro caso, un addetto che ha frequentato la formazione generale e specifica secondo l'accordo, ma non ha completato l'aggiornamento delle 6 ore ogni 5 anni, deve rifare i corsi completi o anche in questo caso può completare le 6 ore con un periodo in cui non è in regola?

Risposta

In entrambi i casi, caratterizzati da un'ottemperanza all'obbligo formativo di partenza, secondo i requisiti dell'Accordo citato o secondo criteri precedenti che l'Accordo ha fatto propri, il non aver completato in tempo l'aggiornamento periodico (6 ore in 5 anni) costituisce violazione della norma (art. 37 del D. Lgs. 81/08) ma non comporta la decadenza completa dei crediti già acquisiti rendendo, di fatto, nulli i corsi già fatti; si tratta, quindi, di completare la quota di aggiornamento mancante.

(Febbraio 2017)