Archivio quesiti 2017
Quesito 031/2017
Domanda
In merito all'art. 180 comma 3, alla luce del fatto che spesso le aziende ceramiche utilizzano del materiale, nel ciclo produttivo, contenente diversi radionuclidi che hanno la proprietà di far superare ai lavoratori la dose di 1mSv/anno, si richiede se sia obbligo del Datore di Lavoro effettuare la valutazione della dose di esposizione per i lavoratori da un "esperto qualificato", ovvero rispettare tutti i dettami del D. Lgs. 230/95, e quali siano le sanzioni derivanti da eventuali mancanze, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e/o del D. Lgs. 230/95.
Risposta
I materiali che contengono radionuclidi nel ciclo produttivo delle piastrelle in ceramica sono i silicati di zirconio, normalmente utilizzati negli smalti e nell'impasto del gres porcellanato.
La norma che si occupa di queste sorgenti naturali di radiazioni è rappresentata dal D. Lgs. 230/95 come modificato dal D. Lgs. 241 del 26 maggio 2000. Nell'art. 10-ter è previsto che determinate lavorazioni, tra cui la lavorazione di sabbie zirconifere, siano valutate da parte dell'esercente in modo da verificare per i lavoratori addetti il non superamento di 1 mSv/anno di dose efficace. A ragion del vero questo tipo di valutazione doveva essere effettuata secondo indicazioni e linee guida mai emanate, come altri decreti applicativi del D. Lgs. 230/95.
Tuttavia il problema specifico non è stato trascurato né dai Servizi di vigilanza delle AUSL né dalle aziende ceramiche. Esistono studi anche precedenti all'emanazione del D. Lgs. 230/95 e confermati successivamente, che evidenziano come per i lavoratori dell'industria ceramica delle piastrelle, non ci sia un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori rispetto al fondo naturale di radiazioni.
In particolare negli studi sopracitati non viene mai raggiunto il valore di riferimento di 1 mSv/anno. Ricordiamo che il fondo naturale di radiazione a cui tutti siamo esposti è intorno ai 2 mSv/anno.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio non è applicabile il D. Lgs. 81/08 ma solo il D. Lgs. 230/95; la vigilanza su questi aspetti è demandata all'ex ANPA e al Ministero del Lavoro.
(Dicembre 2017)
Quesito 032/2017
Domanda
Si chiede se le docenze ai corsi di aggiornamento possono essere affidate anche a personale paramedico e infermieristico, o occorra farle effettuare solo a medici competenti.
Risposta
Il comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. 81/08, in riferimento ai requisiti del personale incaricato di primo soccorso, rimanda al Decreto Ministeriale N° 388 del 2003.
Questo decreto, all'art. 3 comma 2, indica con precisione che la formazione deve essere svolta da personale medico (non per forza il medico competente, anche se questa sembra essere la scelta più oculata, a nostro parere).
Il personale infermieristico o paramedico può solo collaborare con il medico nello svolgimento della parte pratica della formazione (quanto previsto dal modulo C degli allegati 3 e 4 del decreto).
(Dicembre 2017)
Quesito 029/2017
Domanda
In una scuola di formazione professionale gli allievi svolgono attività di stage presso ristoranti o strutture similari.
Dal punto di vista della formazione degli allievi, che diventano lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008, devono fare le 12 ore previste per gli istituti professionali in base al Codice ATECO, oppure possono fare le 8 ore che sarebbero previste per attività di ristorazione, sempre in base al Codice ATECO di questi ultimi ?
Risposta
Gli allievi coinvolti negli stage sono assimilati a lavoratori ma rimangono inclusi nel comparto scuole.
La formazione prevista nei loro confronti dovrà essere di 12 ore complessive (4 per la parte generale e 8 per la parte specifica).
La formazione specifica dovrà prendere in considerazione anche i rischi propri della ristorazione.
(Novembre 2017)
Quesito 028/2017
Domanda
Per valutare lo stato di conservazione di una copertura in amianto (tetto), veniva effettuata la cosiddetta "Prova a strappo" corrispondente alla norma UNI 10608:1997.
Mi confermate che non è più considerata una prova efficace?
Risposta
La prova "a strappo" non è, effettivamente, più in uso in quanto la norma UNI di riferimento è stata abolita e non sostituita da norma analoga.
In alternativa possono essere utilizzati altri metodi previsti dal D.M. 6/9/94, quali VERSAR, Amleto o quelli previsti dalle Linee guida regionali.
(Novembre 2017)
Quesito 027/2017
Domanda
Un istituto di vigilanza chiede in base alla check list del capo della Polizia utilizzata durante l'Audit UNI 10891 di poter gestire il problema della assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti prima e durante il servizio e l'eventuale dipendenza.
Per quanto riguarda l'assunzione di bevande alcoliche ci viene in soccorso il Provv. 16 marzo 2006 con le mansioni ricomprese nell'allegato 1, ai quali lavoratori viene somministrato AUDIT C.
Per quanto invece riguarda l'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, come è già stato chiarito dalla Vostra interpretazione del settembre 2017, i lavoratori non possono essere ricompresi nell'allegato 1 del Provv. 30 ottobre 2007.
Esiste una norma che permetta al medico competente o altro ente di effettuare accertamento di individuazione sostanze stupefacenti e/o psicotrope alle guardie giurate in base alla richiesta derivante dalla check list del Capo dello Polizia?
Risposta
Non siamo in grado di entrare nel merito di eventuali regole riguardanti le Forze dell'Ordine che potrebbero avere anche differenze e peculiarità rispetto alla normativa riguardante gli altri lavoratori.
In ogni caso si ritiene fortemente improbabile la possibilità di utilizzare riferimenti legati al rilascio del porto d'armi per effettuare controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti da parte del medico competente durante i suoi controlli preventivi e periodici.
(Ottobre 2017)
Quesito 026/2017
Domanda
Si chiede se utilizzando il metodo MoVaRisch, qualora la sostanza fosse pericolosa solamente per Inalazione (e.g. H332 Nocivo se inalato) sia necessario comunque calcolare il rischio per Rcute e successivamente utilizzare la formula per il calcolo del Rischio cumulativo, oppure si prenda in considerazione solamente il Rischio Inalazione.
Risposta
Secondo il modello MoVaRisCh: la valutazione del rischio cutaneo si esegue sempre anche se l'agente chimico pericoloso è solo classificato pericoloso per inalazione, ma ha la possibilità di essere assorbito dalla pelle. Tale informazione si rileva dalla SDS, con particolare riferimento alle informazioni contenute nella Sezione n.11.
(Ottobre 2017)
Quesito 024/2017
Domanda
Sono a richiedere parere in merito alla mansione di addetto dei servizi di vigilanza fissa o ispettiva (guardia giurata, trasporto valori, vigilanza fissa, etc.), ovvero mansioni che comportano il possesso di porto d'arma rilasciato per il suddetto servizio da Prefettura e/o Questura.
Mentre l'All. 1 del l Provv. 16 marzo 2006 in termini di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi individua (bevande alcoliche) chiaramente al punto 7 tali mansioni (mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, compreso le attività di guardia particolare e giurata - l'All. 1 del Provv. 30 ottobre 2007 inerente le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (sostanze stupefacenti e/o psicotrope) il punto 3 individua mansioni facenti Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Gli addetti al servizio di vigilanza fissa o ispettiva di cui sopra, devono eseguire l'accertamento per l'individuazione di sostanze stupefacenti/psicotrope ai sensi del Provvedimento 18 settembre 2008?
Risposta
Sulla base dei riferimenti normativi citati nel quesito, si ritiene che la mansione di vigilanza ispettiva o fissa non sia assimilabile a quella di "addetti e responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi" e pertanto tali addetti non debbano essere sottoposti agli accertamenti previsti dal Provvedimento 30 Ottobre 2007 in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza.
Si ricorda comunque come il Decreto 28 aprile 1998 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale" preveda "Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci"
(Settembre 2017)
Quesito 023/2017
Domanda
Un addetto al primo soccorso aziendale, che ha svolto la formazione iniziale della durata di 12 ore come da DM 388/2003 e quella BLS-D, può essere esonerato dall'effettuare l'aggiornamento triennale delle quattro ore, visto che effettua già l'aggiornamento del corso BLS-D?
Risposta
Si ricorda che l'art. 3 comma 5 del DM 388/03 prevede che la formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso deve essere ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico.
I contenuti sono quelli previsti dal modulo C, della durata di 6 ore per gli addetti di aziende classificate nel Gruppo A e di 4 ore per quelli delle aziende di Gruppo B e C.
Gli argomenti previsti da tale modulo sono vari e la parte relativa alla rianimazione cardiopolmonare è solamente uno di quelli previsti; inoltre, la normativa relativa al retraining della RCP non è univoca e pertanto durata e periodicità potrebbero non essere uniformi.
Si ritiene, quindi, che l'aggiornamento previsto dal D.M. 388/03 debba essere ripetuto.
(Settembre 2017)
Quesito 022/2017
Domanda
Un laureato in ingegneria delle telecomunicazioni vuole diventare RSPP, come ingegnere può essere esonerato dal Modulo A e B (Accordo Stato Regioni del 07/07/2016), dovrebbe comunque fare il Modulo C e pianificare il suo aggiornamento.
Questa persona si è laureata nel 2001, come deve calcolare le ore di aggiornamento? dal 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs. 81) al 2013 + 2013 - 2018? quindi 100 ore di aggiornamento?
Risposta
Nell'accordo citato, che ha introdotto la classe di Laurea LM 27 (e altre) tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla frequenza dei moduli A e B per svolgere la funzione di RSPP, vengono indicati anche i criteri da seguire per l'aggiornamento periodico.
In particolare si precisa che per i laureati in un'epoca precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 (cioè il 15/5/2008) la data da cui far partire l'obbligo dell'aggiornamento parte proprio dall'entrata in vigore della norma suddetta. Il monte ore minimo è, però di 40 ore nel quinquennio; le modalità di aggiornamento possono prevedere l'e-learning e/o (parzialmente) la partecipazione a convegni e seminari i cui contenuti devono essere coerenti con quanto previsto dall'Accordo stesso.
(Settembre 2017)
Quesito 018/2017
Domanda
Si chiede se un cosiddetto commissionatore (carrello elevatore a forche in cui il guidatore è in piedi invece che seduto), ricade nelle fattispecie per le quali è obbligatoria la formazione specifica secondo l'accordo stato regioni oppure no, non essendo dotato di "sedile".
Risposta
Nella individuazione delle tipologie di attrezzature per l'uso delle quali è obbligatorio sottoporre i conduttori a specifica formazione (come da Accordo Stato-Regioni del 22/2/1012) si cita semplicemente "conducente a bordo" senza considerare la presenza del sedile o meno (lettera e) del punto 1.1 dell'Accordo).
Riteniamo, quindi, che sia questa l'interpretazione che deve prevalere, considerando anche che tali tipi di attrezzature sono da considerare ad alto rischio infortunistico e di utilizzo abbastanza complesso da parte degli utilizzatori.
(Luglio 2017)
Precisazione
Nella individuazione delle tipologie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circ. 10 giugno 2013, n. 21 - Accordo 22 febbraio 2012 - Chiarimenti - al punto "4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI" precisa che "Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc.."
Si concorda nella considerazione che l'utilizzo di tali tipi di attrezzature debbano essere oggetto di attività formativa ma non ai sensi all'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo del 22 febbraio 2012, espressamente esclusi dalle fattispecie esemplificative considerate dalla citata Circolare Ministeriale, bensì ai sensi dell'art. 73 comma 4 il quale dispone che "Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone."
Pertanto dovranno i lavoratori alla guida esclusiva di carrelli commissionatori non saranno formate ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo del 22 febbraio 2012, bensì ai sensi dell'art. 73 comma 4 in quanto tali attrezzature richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7.
4/9/2017
Quesito 021/2017
Domanda
Si richiede se la Circolare Ministeriale 2/2013 ha valore cogente oppure no, riguardo al punto 4 della Circolare stessa, ovvero la non obbligatorietà della formazione specifica per gli addetti che guidano carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile.
Risposta
Riteniamo sia prevalente quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 che non prevede nessuna differenza circa la presenza o meno del sedile (lettera e) del punto 1.1 dell'Accordo).
Si ribadisce, tra l'altro, che alcune di queste attrezzature come i commissionatori sono macchine il cui uso può essere di una certa complessità e che possa essere di interesse del datore di lavoro accertarsi che i conducenti di tali mezzi siano adeguatamente formati.
In ogni caso, lumi circa l'interpretazione autentica e la contraddittorietà delle due fonti normative possono essere richieste alla Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro (si veda l'art. 12 del D. Lgs. 81/08).
(Agosto 2017)
Quesito 020/2017
Domanda
Un datore di lavoro autonominatosi RSPP in società di settori diversi, immobiliari, studi medici ed aziende agricole, può fare aggiornamento RSPP di 14 ore per alto rischio e si può considerare in regola ai fini degli aggiornamenti anche delle altre società, in particolare le immobiliari, che rientrano nel basso rischio, evitando di frequentare le 6 ore che sarebbero obbligatorie per queste ultime?
Risposta
L'aggiornamento effettuato per "l'alto rischio" può essere considerato comprensivo anche di eventuali aggiornamenti per gli altri livelli di rischio (medio e basso).
Si ricorda che per poter autonominarsi RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08) occorre ricoprire il ruolo di datore di lavoro dell'azienda.
(Agosto 2017)
Quesito 019/2017
Domanda
Si richiede se con l'espressione "scuola secondaria superiore" citata nell'articolo 32 del TU come requisito per lo svolgimento delle funzioni RSPP, si intende il diploma di scuola superiore conseguito dopo 5 anni oppure se valgono anche i diplomi di scuola superiore conseguiti dopo 3 anni.
Risposta
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita all'esercizio di una professione.
Sono esclusi, quindi, i corsi di durata triennale.
(Agosto 2017)
Quesito 009/2017
Domanda
Se un RSPP/ASSP con la formazione idonea a svolgere il ruolo in un azienda del settore costruzioni, è esonerato dal corso di formazione disciplinato dall'accordo stato regioni del 21/12/2011 4 ore di formazione generale +12 ore di formazione specifica per settore rischio alto?
Risposta
Un soggetto che ha acquisito i crediti formativi relativi alla funzione di RSPP o di ASPP, come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 nel rispetto di quanto esplicitato nell'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 o nel successivo Accordo del 7/7/2016, possiede già i requisiti per svolgere il ruolo di lavoratore in edilizia, senza dover frequentare il corso specifico di 4+12 ore.
(Luglio 2017)
Quesito 017/2017
Domanda
Un'azienda metalmeccanica con otto addetti, appartenendo al gruppo A, deve inviare comunicazione all'ASL secondo quanto previsto dal DM 388/2003?.
In pratica, all'Azienda sanitaria sapere la presenza nel suo territorio di aziende di questo tipo, a cosa serve?
Quali interventi di emergenza vengono predisposti?
Risposta
L'obbligo di comunicazione di appartenenza al gruppo A secondo quanto previsto dal DM 388/03 (richiamato dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08) è ancora in vigore.
Le finalità possono essere ricercate nella messa a conoscenza da parte della ASL delle aziende a maggior rischio infortunistico presenti nel suo territorio e nella messa in atto da parte dell'azienda delle misure anche relative alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.
Gli interventi di emergenza che la ASL deve predisporre possono essere importanti in casi di aziende complesse per dimensioni, rischio, difficoltà di comunicazioni; in questo caso di solito vengono predisposti specifici piani di coordinamento e di soccorso (un esempio in tal senso è stato rappresentato dai cantieri per la realizzazione della TAV).
(Giugno 2017)
Quesito 016/2017
Domanda
Sono a chiedere un chiarimento in merito alla modalità di conseguimento della qualifica quale formatore in materia di salute e sicurezza ex-DI 06.03.2013, particolare da parte dei docenti Laureati della Scuola secondaria superiore.
1. Premesse
1.1. Ai sensi del Criterio nr. 2 del DI sopracitato si acquisisce la qualifica in oggetto semplicemente se in possesso di
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
Alternativa 1: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Alternativa 2: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
Non solo: definendo un obbligo di aggiornamento professionale del formatore il DI riporta che
- la qualificazione è acquisita in modo permanente fermo restando la necessità di aggiornamento con cadenza triennale.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione
1.2. Essendo stato pubblicato in GU in data 18 marzo 2013, va da sè che il triennio di aggiornamento obbligatorio è da considerarsi concluso in data 18 marzo 2017.
Entro tale data i formatori già qualificati alla data di entrata in vigore del DI avrebbero dovuto completare l'aggiornamento triennale con una delle due modalità fissate dal DI, ovvero
- frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
2. Quesiti:
2.1. Come va identificata la data di qualificazione quali formatori in materia di sicurezza dei docenti laureati già abilitati all'insegnamento alla data del 18 marzo 2014 o con almeno 32 ore di docenza svolta nel triennio 18 marzo 2011-18 marzo 2014?
Visto che una prima lettura del decreto gli stessi sono qualificati "ope-legis" quali formatori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle materie dell'area tematica coerente con la laurea conseguita, va da sè che la data di qualificazione in questo caso diviene quella di emanazione del decreto stesso.
In questo caso però l'obbligo di aggiornamento è scaduto a marzo 2017.
---> In assenza di docenze in materia di sicurezza nel triennio o di aggiornamento quale formatore organizzato dai soggetti ex-art. 32 D. Lgs. 81/08 si decade pertanto da tale qualificazione?
In caso affermativo, come recuperare tale qualificazione?
2.2. I docenti che si sono "formati" quali formatori in materia di sicurezza con il percorso per RSPP-ASPP o per formatori organizzato da SPSAL ed INAIL nel corso del 2016 soggiacciono a tale limite?
Per gli R/ASPP la frequenza del corso, di durata > 24 ore potrebbe forse valere quale aggiornamento, ma per gli altri docenti no.
Quindi, come sanare la perdita di qualificazione?
2.3. E' stata definita una modalità standardizzata di analisi della "coerenza" del titolo di studio con le aree tematiche ex-DI? Il formulato del DI è quantomeno confuso a riguardo.
Risposta
2.1: la data di acquisizione del "titolo" di formatore, in caso di preesistenza di tutti i requisiti previsti coincide con la data di entrata in vigore del decreto (18/3/2014).
Se l'aggiornamento è stato concluso in ritardo rispetto ai 3 anni previsti non si perde la qualificazione di partenza ma semplicemente si perdono, temporaneamente, i requisiti fino al completamento del percorso previsto per l'aggiornamento periodico.
2.2 Le regole relative all'aggiornamento periodico triennale prevedono: frequenza di almeno 24 ore a seminari, corsi, ecc.. nell'area tematica di competenza (si ricorda che esistono 3 aree tematiche distinte: normativa/giuridica/organizzativa, rischi tecnici/igienico sanitari, relazioni/comunicazione) oppure 24 ore di docenza sempre nell'area tematica di competenza nei 3 anni.
2.3 non siamo a conoscenza di proposte formali circa la coerenza dei titoli di studio previsti come requisito di base del secondo criterio.
(Giugno 2017)
Quesito 015/2017
Domanda
Per quanto riguarda il sevizio di Primo Soccorso qualora un'azienda passasse da Gruppo B/C a Gruppo A nel corso degli anni ed i lavoratori addetti al Primo Soccorso siano stati adeguatamente formati relativamente ad Gruppo B/C (12 ore corso iniziale e 4 ore gli aggiornamenti triennali), vi è la possibilità di integrare la formazione pregressa senza ripetere ex-novo l'intero percorso da 16 ore + 6 di aggiornamento?
Nel caso sia possibile in quale modalità?
Suppongo non sia sufficiente eseguire un aggiornamento per Gruppo A da 6 ore…
Risposta
Si ritiene che la formazione già acquisita possa essere integrata con le parti mancanti.
Questo può essere un principio generale che riguarda tutti gli obblighi formativi contenuti nel D. Lgs. 81/08: non si ricomincia sempre daccapo con un corso al modificarsi delle condizioni che avevano generato l'obbligo, ma occorre verificare quali sono le parti mancanti e integrarlo con queste.
Nello specifico del corso per addetti al primo soccorso un interpello del Ministero del Lavoro (N° 2/2012) ribadisce questo concetto: qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.
Le modalità di integrazione non sono diverse da quelle normalmente previste nel D. M. 388/2003.
(Giugno 2017)
Quesito 014/2017
Domanda
Se un lavoratore ha ricevuto una formazione di 16 ore (rischio alto) in un settore diverso come codice Ateco da quello nel quale andrà ad operare, in caso di cambio azienda, se quest'ultima rientra nell'alto rischio (con codice Ateco differente rispetto alla realtà lavorativa precedente), vale ugualmente come credito formativo, giusto?
Quindi aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data del suo corso?
Risposta
Quando si parla di formazione non bisogna fare riferimento solo alla durata dei corsi ma anche (e soprattutto) al loro contenuto.
Nel caso specifico mentre è chiaro che la parte "generale" della formazione dei lavoratori è effettivamente generale, tanto da risultare credito formativo permanente, la parte specifica deve essere invece declinata sugli effettivi rischi lavorativi a cui il lavoratore è esposto, sulla base anche di quanto evidenziato dalla valutazione dei rischi della sua azienda.
Nel testo dell'Accordo specifico (del 21/12/2011) questi concetti vengono richiamati più di una volta, fin dall'inizio del paragrafo relativo alla formazione specifica che fa riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda) e comma 3 dello stesso articolo (in questo caso il riferimento è ai rischi previsti dai titoli successivi al primo dello stesso decreto).
Si ricorda anche che lo stesso accordo indica come modalità di formazione il problem solving su casi reali e specifici, così come l'importanza di esercitarsi sempre su casi reali.
Se questi presupposti sono stati soddisfatti possiamo pensare che la formazione già fatta possa essere considerata adeguata altrimenti sarà cura dell'azienda integrarla con moduli aggiuntivi.
L'aggiornamento, una vola conclusa la parte iniziale, terrà conto dell'effettiva mansione svolta nell'attuale azienda.
(Giugno 2017)
Quesito 013/2017
Domanda
Si chiede se un preposto nominato oggi che abbia frequentato il corso per RLS debba frequentare il corso preposti da 8 ore oppure no, stante le indicazioni del nuovo accordo Stato Regioni entrato in vigore il 03-09-2016.
Si chiede inoltre se, visto sempre il citato accordo, un preposto nominato prima dell'entrata in vigore dell'accordo, che abbia la formazione RLS, debba frequentare il corso preposti.
In entrambi i casi, l'aver effettuato il corso RLS prima o dopo l'entrata in vigore dell'accordo, influenza la risposta?
Risposta
Dalla lettura dell'allegato III dell'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (entrato in vigore il 3/9/2016) relativamente al riconoscimento dei crediti formativi, si deduce che un RLS, formato secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, sia esonerato completamente dalla frequenza del modulo specifico per il preposto.
Relativamente alle altre questioni riteniamo di dover fare riferimento alle attuali regole (cioè quelle fissate nell'accordo citato) ritenendo validi i crediti acquisiti se ottenuti con un corso di formazione conforme ai contenuti dell'art. 37 sopracitato.
(Maggio 2017)
Quesito 011/2017
Domanda
Premesso che:
- Che la 33/2009 è rivolta dalla impresa individuale alla SPA.
- Che la legge è stata istituita per aggregazione, sviluppo e internazionalizzazione per le problematiche relative alla costituzione delle imprese Italiane troppo piccole.
- Che la legge è rivolta alla piccola e micro impresa al fine di tutelare anche cultura e mestieri di pregio che pian piano si andrebbero a perdere.
- Che la legge prevede l'istituzione di un organo amministrativo con rappresentanza e un fondo comune.
- Visto che la legge prevede che detti soggetti si uniscono per conseguire assieme lo scopo di rete.
- Che la legge prevede che la Rete debba fare da incubatore ad eventuali future fusioni societarie.
Unitisi in rete più imprese individuali senza dipendenti, possono lavorare assieme ad un unica lavorazione in edilizia, sempre che istituiscano le figure inerenti la strutture per la sicurezza nei cantieri come previsto dalla 81/2008?
Il documento di valutazione rischi di rete può essere sostituito dal POS di rete?
Le attrezzature dei singoli possono essere usate dalla Rete sempre che vengano date in noleggio a freddo alla Rete?
I Retisti sono considerati come soci lavoratori, sempre che svolgano i regolari corsi di pronto soccorso, antincendio e visite mediche come in una snc?
In conclusione i lavoratori autonomi, unitisi in Rete d'impresa, perdono le loro caratteristiche di lavoratori Autonomi diventando soci lavoratori della Rete?
Risposta
A nostro parere i lavoratori autonomi che si uniscono in una rete di imprese non acquisiscono in nessuna maniera la qualifica di soci (come in una snc o altra forma societaria).
La rete è solo una forma organizzativa tra più imprese allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato..., che si impegnano a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica... (le citazioni vengono dal comma 4 ter dell'art. 3 della legge citata) senza che l'organo comune e il fondo patrimoniale istituibili acquisiscano soggettività giuridica.
Si ritiene utile precisare che occorre prestare molta attenzione alla "genuinità" dell'autonomia del lavoratore autonomo che secondo la definizione dell'art. 89 del D. Lgs. 81/09 è persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Un elemento discriminante è rappresentato proprio dal possesso di una consistente dotazione strumentale (macchine e attrezzature) che assicuri piena autonomi e capacità organizzativa per la realizzazione dell'opera.
Altrimenti siamo in presenza di vincolo di subordinazione di fatto che sarà così considerato anche dal personale ispettivo, sia relativamente agli aspetti "lavoristici" che a quelli più specifici riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
(Maggio 2017)