Archivio quesiti 2016
Quesito 006/2016
Domanda
Una ditta individuale con un coadiuvante che lavora nell'impresa ed è iscritto solo a INPS - INAIL, non divide il reddito ai fini fiscali e non è inquadrata come impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile è soggetta al D. Lgs. 81/08?
Risposta
Il soggetto "coadiuvante" (non familiare) indicato nella domanda rientra a tutti gli effetti nella definizione di lavoratore riportato all'art. 2 del D. Lgs. 81/08, senza che assuma rilievo la questione della retribuzione (...con o senza retribuzione... si riporta nell'articolo suddetto).
Da ciò deriva l'obbligo ad applicare in tale ditta il decreto suddetto in toto, dalla parte relativa all'organizzazione (nomine delle varie figure, informazione e formazione) alle parti specifiche (valutazione del rischio e messa in atto delle misure di protezione e prevenzione...).
(Marzo 2016)
Richiesta di precisazione
Se il coadiuvante fosse un familiare cambierebbe la risposta?
Risposta alla precisazione
L'aggiunta "familiare" crea confusione.
In tutti i casi se l'azienda non è inquadrabile in quanto previsto dall'art. 230 bis del CC e non è una di quelle specificamente indicate nell'art. 21 del D. Lgs. 81/08 (i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) il decreto 81 si applica in toto come nella risposta già fornita.
(Novembre 2016)
Quesito 005/2016
Domanda
In base alle linee guida interpretative all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, uscite a giugno-luglio 2012: l'aggiornamento dei preposti (6 ore entro i 5 anni o 6 ore entro il 11.01.2017 per preposti formati entro il 11.01.2012) comprende anche le ore di aggiornamento dei lavoratori; quindi, per i preposti, le ore di aggiornamento totali sono 6 e non 12 (6 come lavoratori e 6 come preposti) o deve essere fatto in più?
Risulta anche a voi?
La formazione di 8 ore come preposto la consideriamo sempre aggiuntiva a quella obbligatoria per lavoratori (8-12 e 16 ore) è corretto?
Risposta
L'aggiornamento previsto per i preposti (della durata di 6 ore da effettuare ogni 5 anni) deve tener conto dei compiti effettivamente svolti da queste figure ma comprende quello previsto per i lavoratori (non è aggiuntiva, quindi).
Invece si conferma che la formazione iniziale per tali figure (della durata di 8 ore) è aggiuntiva rispetto a quanto previsto per i lavoratori, in quanto essi svolgono effettivamente anche questo ruolo e non rivestono solo un ruolo direttivo o di controllo.
(Febbraio 2016)
Quesito 004/2016
Aggiornamento della formazione per i lavoratori secondo Accordo Stato/Regioni del 21 dic. 2011
Domanda
Nell'accordo citato è prevista per la FORMAZIONE dei lavoratori "la trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza della azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri della attività svolta dal lavoratore autonomo ..." CFR. Punto FORMAZIONE SPECIFICA
In tale senso ci siamo sempre orientati nel creare dei gruppi omogenei di lavoratori da formare, sia quando i corsi erano aziendali (compito più semplice) sia per i corsi interaziendali (compito meno semplice perché occorre "unire" lavoratori che in aziende diverse abbiano rischi sovrapponibili o simili o con gli stessi "effetti").
Ora iniziano a pervenire alle aziende da parte di vari enti e società, inviti a programmare corsi di AGGIORNAMENTO entro il prossimo 11 gennaio; in molti casi, non essendo più espressamente richiamata dall'Accordo la trattazione dei rischi specifici, si possono leggere programmi del tutto generici ed uniformi che sottendono la formazione di classi in cui vi possano essere in aggiornamento comune un impiegato ed un magazziniere, un postino e un carpentiere, un saldatore e un pescivendolo, un muratore ed un'addetta alla accettazione di capi di abbigliamento. Citiamo per esempio, tra i tanti, il seguente:
Lavoratori, come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08, compresi quindi i soci non legali rappresentanti, stagisti, tirocinanti, volontari e tutti coloro che sono assunti con qualsiasi rapporto contrattuale presso un'organizzazione lavorativa a prescindere dalla mansione o attività svolta.
Vero che al Punto 9 AGGIORNAMENTO si parla di " ... 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati" ma si chiede anche che gli aggiornamenti vengano tenuti rispetto "ai rischi ai quali sono esposti i lavoratori" e relativi a "organizzazione e gestione della sicurezza in azienda".
Si chiede pertanto di esprimere un vostro chiarimento in merito alla corretta modalità di organizzazione dei corsi tra i due possibili (il primo, uguale per tutti "a prescindere dalla mansione o attività" ed il secondo differenziato almeno in base alla presenza di rischi comuni ai quali sono esposti i lavoratori).
Risposta
Mentre per la parte generale della formazione prevista per i lavoratori (che, una volta completata, costituisce credito formativo permanente) si può non tener conto dell'effettivo rischio a cui essi sono esposti, per la parte specifica, invece, occorre considerare le mansioni effettivamente svolte, tipiche del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda.
Per soddisfare questo principio è evidente che la formazione delle "classi" di lavoratori dovrà attenersi a principi di omogeneità di rischi e di settore lavorativo, affinché ognuno di loro possa facilmente riconoscersi nelle situazioni descritte durante il corso evitando che queste vengano percepite come solo teoriche.
A maggiori ragione la formazione successiva (l'aggiornamento) deve tener conto degli esiti della valutazione dei rischi in azienda prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e quindi deve essere il più possibile riferita a situazioni specifiche, con particolare riferimento alle misure preventive/protettive adottate e da mettere in atto.
Si tenga presente che i "nuovi" rischi derivanti dall'introduzione di nuove sostanze o modifiche del ciclo lavorativo impongono una ripetizione/adeguamento della formazione specifica e non possono costituire semplicemente tema di aggiornamento.
(Febbraio 2016)
Quesito 003/2016
Domanda
In riferimento all'utilizzo degli oli minerali ed emulsioni oleose (prodotti da specialisti del settore del metal working fluids) utilizzate nel contesto di lavorazioni metalmeccaniche, si evince che potenzialmente questi potrebbero possedere molecole complesse in grado di rilasciare in esercizio dosaggi di formaldeide.
Inoltre esistono dichiarazioni relative al controllo del rilascio di tali sostanze, mentre in altri casi, in assenza di indicazione espositiva, si suppone che un quantitativo di formaldeide libera nei prodotti emulsionabili concentrati e nelle emulsioni in servizio sia estremamente contenuto, non essendoci segnalazione sulle Schede di Sicurezza (quindi ampiamente al di sotto dei limiti dello 0,1 % in peso).
In ottemperanza a quanto previsto dal testo unico in riferimento alle esposizioni ad agenti cancerogeni, contestualmente alle casistiche espositive di comparto metalmeccanico come sopra esposto, a vostro giudizio si rende necessaria l'applicazione del Capo II - Titolo IX del TU 81/08 (campionamenti triennali, registro degli esposti, ecc.) per la presenza eventuale di formaldeide, composti del Boro e donatori di Formaldeide?
Risposta
Premesso che il Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08 si applica a tutte le attività lavorative nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, nel contesto delle lavorazioni metalmeccaniche i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni quali IPA, N-nitrosodietanolammina, composti del Nichel e del Cobalto bivalente e del Cromo esavalente, ecc…. In alcuni casi anche i composti chimici donatori di formaldeide possono generare un'esposizione ad aldeide formica nelle lavorazioni metalmeccaniche. Per i composti del Boro, essendo agenti chimici pericolosi si applica il Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/08 e non il Capo II.
Infatti un agente cancerogeno è una sostanza o una miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A e 1B, mentre è agente mutageno una sostanza o una miscela che corrisponde ai criteri classificazione come mutageno di cellule germinali di categoria 1A e 1B di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n.1272/2008, diversamente dalle sostanze tossiche per la riproduzione come i Composti del Boro.
Inoltre si può indicare che al fine di considerare il campo di applicazione del Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08 non si considera solo il pericolo (più o meno lo 0,1% p/p di un agente cancerogeno/mutageno in una miscela), ma il rischio che è funzione del pericolo e dell'esposizione. Infine dal punto di vista giuridico e scientifico per quanto riguarda l'esposizione ad un agente cancerogeno/mutageno non si può considerare un'esposizione al di sotto della quale non vi possa essere un rischio cancerogeno/mutageno per un lavoratore.
(Febbraio 2016)
Quesito 002/2016
Domanda
Secondo la UNI EN 689 le misurazioni in postazione fissa per valutare l'esposizione ad agenti chimici/cancerogeni sono ammesse se permettono di valutare l'esposizione.
E' possibile individuare dei criteri specifici per definire quando effettivamente dei campionamenti ambientali possono essere ritenuti rappresentativi dell'esposizione dei lavoratori?
Risposta
La Norma UNI EN 689:1997 è la guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione alle sostanze chimiche ai fini del confronto con i valori limite di esposizione professionale e detta le strategie di misurazione che discendono dagli obblighi di cui all'art. 225, comma 2, D. Lgs. 81/08.
Pertanto la norma citata si può unicamente riferire a misurazioni personali da effettuarsi nell'area respiratoria di un lavoratore o di un lavoratore appartenente ad un gruppo omogeneo di lavoratori.
Nell'ambito dell'igiene industriale il campionamento ambientale (fisso all'interno dell'ambiente di lavoro) persegue altri obiettivi come la valutazione dell'efficienza delle misure di prevenzione collettiva (impianti di ventilazione localizzata e generale) o l'individuazione di emissioni diffuse da impianti produttivi, le cui finalità sono diverse da quelle previste dalla norma UNI EN 689:1997.
(Gennaio 2016)
Quesito 001/2016
Domanda
Vi chiedo qual è la posizione degli enti di controllo sulla seguente questione.
Aggiornamento formazione per lavoratori già formati alla data di pubblicazione dell'Accorso S/R per la formazione del 21/12/2011
Sull'accordo del 21 dic. 2011 per la formazione dei lavoratori c'è scritto
9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione
...
Al successivo punto 11
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
Quindi è disciplinato come trattare i lavoratori dei quali teniamo buona la formazione fatta da più di 5 anni prima.
E' chiaro che per quelli formati dopo l'Accordo si guardi al termine della formazione e da lì si contano i 5 anni.
Per quelli formati nei 5 anni precedenti all'accordo?
Su Punto Sicuro c'è scritto che
L'accordo non lo precisa, ma si presuppone che la decorrenza del quinquennio di cui sopra sia da riferirsi alla data in cui è stato completato il corso di formazione di riferimento, mentre per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell'accordo, la decorrenza del quinquennio parta dal 11 gennaio 2012. Inoltre l'aggiornamento non va confuso con i casi in cui è obbligatorio procedere a nuova e specifica formazione o ad integrazione di quella già effettuata così come puntualizzato nell'ultimo capoverso del punto 9 dell'accordo.
Risposta
Per i soggetti formati 5 anni prima della pubblicazione dell'Accordo la scadenza entro cui completare l'aggiornamento è (era) fissato a 12 mesi dalla pubblicazione stessa: cioè entro l'11 gennaio 2013.
Per i soggetti formati prima della pubblicazione (entro i cinque anni precedenti) la scadenza entro cui completare l'aggiornamento è fissata al 11 gennaio 2017 (5 anni dalla pubblicazione dell'Accordo).
Per i soggetti formati dopo la pubblicazione il termine dei 5 anni parte dalla data del completamento della formazione iniziale.
Resta inteso che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare iniziative formative ogni volta le ritenga necessarie, sulla base della valutazione dei rischi e da quanto emerge dall'osservazione dei lavoratori durante l'attività svolta e, in ogni caso, quando il quadro di rischio si modifica per cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature o nuove sostanze o preparati ecc...
(Gennaio 2016)