Quesito 027/2016

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Domanda

Un corso di primo soccorso nel quale l’addetto all’emergenza si rifiuti di eseguire la prova pratica di rianimazione con il manichino, è da considerarsi comunque valido ai fini del rilascio dell’attestazione?

Risposta

Il D.M. 388/03, che specifica i contenuti e la durata dei corsi per il primo soccorso, prevede l'acquisizione di "capacità di intervento pratico" che non vuol dire per forza effettuazione di prove pratiche.
Una FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro (con data 1 ottobre 2012) parla specificamente di "esercitazioni pratiche" che per quanto riguarda la rianimazione cardiopolmonare non può non prevedere l'uso del manichino.
Anche un documento tecnico del coordinamento delle Regioni citava al riguardo la necessità d'uso del manichino.
Riteniamo, quindi, che tale aspetto debba essere considerato indispensabile per il buon esito del corso e del rilascio dell'attestato.
Occorre precisare che, anche in questo caso, per quanto possibile, è opportuno individuare soggetti disponibili e ben disposti a svolgere il ruolo e a sottoporsi di buon grado a tutta la formazione prevista.

(Dicembre 2016)