Quesito 018/2016
Domanda
In riferimento all'accordo 7 luglio 2016, avrei i seguenti tre quesiti da sottoporre:
1) Le tabelle che riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento dell'allegato III, da quanto capisco, stabiliscono che il corso di aggiornamento per PREPOSTI (6 ore) riconosce credito formativo TOTALE sia per l'aggiornamento dei LAVORATORI che per l'aggiornamento dei DIRIGENTI. Questo cosa significa? Che facendo partecipare anche LAVORATORI e DIRIGENTI ad un corso di aggiornamento per PREPOSTI questi avrebbero assolto al loro obbligo di aggiornamento quali LAVORATORI o DIRIGENTI? In tale ipotesi, quindi, il Datore di Lavoro potrebbe organizzare un unico tipo di corso per lavoratori, preposti e dirigenti?
2) L'11.01.2017 scadrà il termine entro cui i lavoratori, preposti e dirigenti in possesso di formazione pregressa (ossia di formazione svolta nel periodo 11.01.2007-11.01.2012) dovranno aver completato le 6 ore di aggiornamento. Costoro, qualora non completino il percorso di aggiornamento entro tale scadenza, a partire dal giorno successivo dovranno ripetere tutto il corso iniziale (compresa la "formazione generale" che non hanno svolto in quanto in possesso di formazione pregressa) ovvero sarà sufficiente che completino le ore previste come aggiornamento della formazione specifica (come previsto per i corsi di formazione che conferiscono un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata, quali RSPP, CSP/E, CARRELLISTA, ecc.)?
3) I quinquenni entro i quali effettuare le ore di aggiornamento (sia per RSPP, ASPP, Coordinatori, ... ma anche Datori di Lavoro RSPP, lavoratori, dirigenti, preposti, ecc.), come già chiarito in passato, è confermato che debbano decorrere dalla data in cui è stato completato il relativo percorso di formazione iniziale (il 15/05/08 o la data della laurea o la data di conclusione del Modulo B per gli RSPP/ASPP, ... l'11.01.2012 o la data di completamento del relativo corso di formazione iniziale nel caso di lavoratori, preposti e dirigenti)?
Per chiarirmi faccio il seguente esempio:
il giorno 15/10/2016 viene svolta una verifica sugli aggiornamenti effettuati da un RSPP. Si consideri che questo RSPP appartenga alla categoria degli esonerati ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 81/08 e p.to 1 dell'allegato A dell'accordo 07.07.16, per cui il suo aggiornamento decorra dalla di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e cioè il 15.05.2008. Pertanto il 1° quinquennio è quello che va dal 15.05.08 al 14.05.13, il 2° è quello che va dal 15.05.13 al 14.05.18, il 3° è quello che va dal 15.05. 18 al 14.05.23 ecc. In tale ipotesi il RSPP in questione, il giorno 15.10.16 della verifica (data appartenente al 2° quinquennio), dovrà poter dimostrare di aver partecipato ad almeno 40 ore di aggiornamento nel quinquennio antecedente (cioè nel 1° quinquennio, quello che va dal 15.05.08 al 14.05.13). Per il quinquennio in corso (15.05.13 - 14.05.18) avrà tempo fino al 14.05.18 per svolgere le ulteriori 40 ore... In tale ipotesi potrebbe anche accadere che fra le ore di aggiornamento di un quinquennio e quello successivo trascorrano oltre 5 anni (quasi fino a 10 anni...).
Ritengo assolutamente errato, come spesso mi è capitato di sentire, che il RSPP dell'esempio sopra enunciato dovesse dimostrare che nei 5 anni strettamente antecedenti il giorno della verifica (quindi nel periodo 15.10.2011 - 15.10 2016) avesse dovuto completare il percorso di aggiornamento.
Confermate la mia tesi?
Risposta
1) dalla lettura dell'accordo citato, risulta che i crediti formativi del preposto si intendono acquisiti anche dai lavoratori e dai dirigenti.
In definitiva, quindi, si può pensare di organizzare un unico corso di aggiornamento per tutte queste figure, anche se occorre tenere presente quanto indicato nell'accordo 21/12/2011 e cioè che in contenuti della formazione devono essere collegati ai compiti assegnati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
2) si ritiene anche in questo caso, in analogia con altri casi espressamente previsti, che la formazione pregressa o i crediti comunque acquisiti siano da ritenere permanenti; sono tenuti quindi solo a completare la formazione specifica e l'aggiornamento periodico (quinquennale).
3) nell'esempio citato al punto 3 il RSPP deve aver completato il suo aggiornamento periodico entro ogni quinquennio:
a) nel primo quinquennio con scadenza 14/5/2013 il debito orario era differenziato: 60 ore per RSPP di aziende rientranti nei macrosettori ATECO 3-4-5-7, 40 ore per i macrosettori 1-2-6-8-9;
b) per il secondo quinquennio, o comunque per le scadenze successive all'entrata in vigore dell'ultimo accordo, il debito orario (minimo) è di 40 ore.
In questo accordo, come nei precedenti, si precisa che è preferibile che il monte ore complessivo sia distribuito nell'arco dei 5 anni, ma non è un obbligo tassativo.
Si precisa, inoltre, che metà del monte ore relativo all'aggiornamento periodico (nel caso specifico 20 ore) può essere assicurato mediante partecipazione a seminari e convegni su temi inerenti l'obbligo formativo.
(Novembre 2016)