Quesito 017/2016

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Domanda

In considerazione dell'art. 181, comma 2, del D. Lgs. 81/08, che prevede quanto di seguito riportato:
"2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, …"

Si domanda se fosse possibile ritenere attendibili le misurazioni strumentali riferite ai campi elettromagnetici in caso di situazioni aziendali immutate: per esempio il voltaggio, amperaggio, ecc. invariati di una cabina di trasformazione anch’essa identica alla situazione precedente.
Si chiede pertanto quali fattori potrebbero modificare i risultati strumentali riferiti ai campi elettromagnetici come ad esempio l’usura dei cuscinetti potrebbe costituire la possibile variazione di un dato espositivo del rumore.
Di conseguenza, nel caso non si rendesse necessario ripetere le misure strumentali dei campi elettromagnetici, si potrebbero effettuare considerazioni tecniche, ai fini della redazione della Valutazione dei Rischi, basandosi sulle misure eseguite quatto anni prima?

Risposta

La ripetizione della valutazione dei rischi fisici dopo quattro anni, consiste nel rifare il percorso completo a partire dall'individuazione delle sorgenti, comprensivo delle misure strumentali solo se sono obbligatorie (es. rumore al superamento del valore inferiore di azione).
Nel caso dei Campi Elettro Magnetici, la valutazione del rischio va ripetuta ricordando che il punto di partenza non è costituito da misure strumentali: queste si rendono necessarie solo qualora non sia possibile dimostrare in altri modi il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (art. 209, comma 2 D. Lgs. 81/08; si veda in proposito la Linea Guida non vincolante della UE redatta in seguito alla Direttiva 2013/35).
Inoltre non è semplice stabilire a priori quali fattori possano aver determinato dei mutamenti dalla situazione precedentemente valutata (non necessariamente misurata, tenuto conto anche delle diverse caratteristiche dello spettro dei CEM): saranno proprio le considerazioni tecniche effettuate dal personale competente in sede di nuova valutazione, che porteranno alla decisione se è necessario effettuare misure strumentali oppure no.
Ad esempio, nel caso di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica, è possibile attraverso calcoli, stabilire distanze di sicurezza per i lavoratori. Può essere diverso il caso di un riscaldatore a microonde, in cui può eventualmente essere necessario effettuare misure per verificare la tenuta di schermature dopo alcuni anni di utilizzo dell'apparecchiatura.

(Ottobre 2016)