Quesito 016/2016

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Domanda

Quesito in merito alla designazione di un RSPP:

all'interno di un'azienda del settore metalmeccanico, che occupa 34 addetti (tra i quali 6 a tempo determinato) l'RSPP, che prima era socio e quindi formato come non datore di lavoro (modulo A di 28 ore, modulo B di 48 ore, modulo C di 24 ore e relativi aggiornamenti quinquennali di 60 ore), ora è divenuto formalmente il legale rappresentante, quindi il datore di lavoro.

Dei 34 lavoratori, 6 sono a tempo determinato e vi sono 5 part-time. In base all'articolo 4 del D. Lgs. 81/08, vanno computati tutti nel calcolo delle soglie e quindi, il datore di lavoro, non può più essere RSPP (essendo sopra i 30) o possiamo considerare ancora valida la sua nomina?

Risposta

L'art. 4 del D. Lgs. 81/08 afferma che i lavoratori assunti a tempo determinato non sono computati ai fini della definizione degli obblighi solo nel caso in cui l'assunzione è finalizzata alla sostituzione di altri lavoratori già assunti dall'azienda che sono assenti (per vari motivi) con diritto alla conservazione del posto. Nel vostro caso, par di capire, che non sia questo il caso e quindi vanno computati.

Il computo dei lavoratori a tempo parziale, invece, è in proporzione alla durata del loro orario di lavoro rapportato ad un semestre di attività (comma 2 dell'art. 4).

Se dalle valutazioni soprariportate il numero complessivo dei lavoratori supera le 30 unità viene meno la possibilità dell'autonomina del datore di lavoro come RSPP, come previsto dall'art. 34 del decreto citato.

(Settembre 2016)