Quesito 014/2016
Domanda
I corsi di formazione ex art. 37 D. Lgs 81/2008, vengono normalmente acquistati dalle aziende ma sono per legge intestati al dipendente.
Sono a chiederLe:
- Di chi è la proprietà dell’attestato?
- Il datore di lavoro può rifiutarsi di consegnarlo al dipendente?
- In caso di licenziamento il dipendente ha qualche diritto sulla sua formazione lavorativa?
- Il libretto formativo del lavoratore in Emilia Romagna esiste?
Risposta
I corsi di formazione ex art. 37 sono un obbligo dell'azienda (del datore di lavoro) che ovviamente ne sostiene i costi.
A conclusione dei corsi stessi vengono rilasciati attestati di formazione intestati ad ogni singolo partecipante al corso (in alcuni casi a seguito di superamento di specifica verifica di apprendimento).
In genere l'attestato viene consegnato all'azienda che lo trattiene tra la sua documentazione relativa alla sicurezza e igiene del lavoro, anche come prova dell'ottemperanza all'obbligo (ad esempio può essere esibito all'Organo di vigilanza durante un controllo).
Si ritiene che il lavoratore possa chiederne copia all'azienda (e l'azienda debba adempiere a tale richiesta) come attestazione della formazione svolta e dei relativi crediti e che possa far valere come elemento del suo curriculum lavorativo/formativo anche nella ricerca di un'eventuale altra sistemazione lavorativa.
Tutto ciò in assenza del più volte previsto e citato libretto formativo del cittadino che ad oggi non è ancora stato definito con precisione nè adottato con provvedimenti di legge.
(Luglio 2016)