Quesito 012/2016
Domanda
Secondo il T.U 81/2008 si intende per lavoratore: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni."
Per quanto sopra si chiede: quando gli studenti universitari frequentano aule solo per la didattica frontale, come devono essere considerati?
Analogamente si chiede: I docenti nella medesima aula didattica che ruolo ricoprono (datore di lavoro, dirigente, preposto,…)?
Risposta
Gli allievi degli istituti di istruzione e universitari sono equiparati ai lavoratori solo se fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, video terminali e solo durante questi tipi di attività.
Nel caso citato nella domanda gli studenti rimangono semplicemente studenti e gli insegnanti ricoprono esclusivamente il ruolo di lavoratore.
(Maggio 2016)