Quesito 010/2016
Domanda
Sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per i lavoratori soggetti alla Legge 68/99 ed esposti a rischi lavorativi.
Il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente o è sufficiente il giudizio della commissione sanitaria con una relazione conclusiva per la legge 68/99?
Secondo noi sono necessari due giudizi medico-legali:
- il giudizio di idoneità alla mansione specifica del medico competente ai sensi del D. Lgs 81/08
- dovrà essere giudicato dalla commissione sanitaria con una relazione conclusiva per la legge 68/99
Risposta
Sono effettivamente necessari i due passaggi, anche se in ordine inverso.
L'invalido viene giudicato dalla specifica commissione medica che definirà un profilo socio-lavorativo (contenente l'entità e il tipo di disabilità e le indicazioni utili per l'individuazione di mansioni confacenti).
In fase di avvio presso l'azienda che sta per assumerlo l'invalido (se viene adibito ad una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria) sarà sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi da parte del medico competente che dovrà rilasciare un giudizio di idoneità alla mansione specifica e successivamente sottoporlo a controlli periodici per la conferma di tale giudizio.
In caso di sospetta sopraggiunta incompatibilità con la mansione, l'invalido o il datore di lavoro possono richiedere una verifica sempre da parte di specifica commissione medica (ai sensi dell'art. 10 della L. 68/99); anche in questo caso (sempre che la mansione lo preveda) il medico competente dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità.
(Aprile 2016)