Quesito 007/2016

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Domanda

Un lavoratore/preposto/dirigente in possesso della formazione pregressa (svolta cioè nel periodo 11.01.2007-11.01.2012) che non abbia svolto o completato l'aggiornamento entro l'11.01.2017, dal 12.01.2017 dovrà ripetere tutto il percorso formativo previsto per la funzione ricoperta o sarà sufficiente che svolga l'aggiornamento di 6 ore?

Chiaramente dal 11.01.2017 fino al completamento della formazione, o aggiornamento della formazione a seconda della risposta al primo periodo, ritengo sia da considerare come privo della formazione necessaria con le conseguenze giuridiche che ne derivano...

Risposta

L'interpretazione è giusta: l'incompleto/assente aggiornamento entro il termine previsto costituisce assenza di un requisito obbligatorio, passibile, quindi, di sanzione da parte dell'Organo di Vigilanza.

Questa assenza non fa decadere il credito pregresso già acquisito e quindi il soggetto in questione non dovrà ripetere la formazione ex novo ma semplicemente completare l'aggiornamento mancante.

(Marzo 2016)