Quesito 004/2016
Aggiornamento della formazione per i lavoratori secondo Accordo Stato/Regioni del 21 dic. 2011
Domanda
Nell'accordo citato è prevista per la FORMAZIONE dei lavoratori "la trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza della azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri della attività svolta dal lavoratore autonomo ..." CFR. Punto FORMAZIONE SPECIFICA
In tale senso ci siamo sempre orientati nel creare dei gruppi omogenei di lavoratori da formare, sia quando i corsi erano aziendali (compito più semplice) sia per i corsi interaziendali (compito meno semplice perché occorre "unire" lavoratori che in aziende diverse abbiano rischi sovrapponibili o simili o con gli stessi "effetti").
Ora iniziano a pervenire alle aziende da parte di vari enti e società, inviti a programmare corsi di AGGIORNAMENTO entro il prossimo 11 gennaio; in molti casi, non essendo più espressamente richiamata dall'Accordo la trattazione dei rischi specifici, si possono leggere programmi del tutto generici ed uniformi che sottendono la formazione di classi in cui vi possano essere in aggiornamento comune un impiegato ed un magazziniere, un postino e un carpentiere, un saldatore e un pescivendolo, un muratore ed un'addetta alla accettazione di capi di abbigliamento. Citiamo per esempio, tra i tanti, il seguente:
Lavoratori, come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08, compresi quindi i soci non legali rappresentanti, stagisti, tirocinanti, volontari e tutti coloro che sono assunti con qualsiasi rapporto contrattuale presso un'organizzazione lavorativa a prescindere dalla mansione o attività svolta.
Vero che al Punto 9 AGGIORNAMENTO si parla di " ... 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati" ma si chiede anche che gli aggiornamenti vengano tenuti rispetto "ai rischi ai quali sono esposti i lavoratori" e relativi a "organizzazione e gestione della sicurezza in azienda".
Si chiede pertanto di esprimere un vostro chiarimento in merito alla corretta modalità di organizzazione dei corsi tra i due possibili (il primo, uguale per tutti "a prescindere dalla mansione o attività" ed il secondo differenziato almeno in base alla presenza di rischi comuni ai quali sono esposti i lavoratori).
Risposta
Mentre per la parte generale della formazione prevista per i lavoratori (che, una volta completata, costituisce credito formativo permanente) si può non tener conto dell'effettivo rischio a cui essi sono esposti, per la parte specifica, invece, occorre considerare le mansioni effettivamente svolte, tipiche del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda.
Per soddisfare questo principio è evidente che la formazione delle "classi" di lavoratori dovrà attenersi a principi di omogeneità di rischi e di settore lavorativo, affinché ognuno di loro possa facilmente riconoscersi nelle situazioni descritte durante il corso evitando che queste vengano percepite come solo teoriche.
A maggiori ragione la formazione successiva (l'aggiornamento) deve tener conto degli esiti della valutazione dei rischi in azienda prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e quindi deve essere il più possibile riferita a situazioni specifiche, con particolare riferimento alle misure preventive/protettive adottate e da mettere in atto.
Si tenga presente che i "nuovi" rischi derivanti dall'introduzione di nuove sostanze o modifiche del ciclo lavorativo impongono una ripetizione/adeguamento della formazione specifica e non possono costituire semplicemente tema di aggiornamento.
(Febbraio 2016)