Quesito 001/2016

prevenzio.net

Domanda

Vi chiedo qual è la posizione degli enti di controllo sulla seguente questione.

Aggiornamento formazione per lavoratori già formati alla data di pubblicazione dell'Accorso S/R per la formazione del 21/12/2011

Sull'accordo del 21 dic. 2011 per la formazione dei lavoratori c'è scritto

9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

  • approfondimenti giuridico-normativi;
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione

...

Al successivo punto 11

11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

Quindi è disciplinato come trattare i lavoratori dei quali teniamo buona la formazione fatta da più di 5 anni prima.
E' chiaro che per quelli formati dopo l'Accordo si guardi al termine della formazione e da lì si contano i 5 anni.
Per quelli formati nei 5 anni precedenti all'accordo?

Su Punto Sicuro c'è scritto che

L'accordo non lo precisa, ma si presuppone che la decorrenza del quinquennio di cui sopra sia da riferirsi alla data in cui è stato completato il corso di formazione di riferimento, mentre per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell'accordo, la decorrenza del quinquennio parta dal 11 gennaio 2012. Inoltre l'aggiornamento non va confuso con i casi in cui è obbligatorio procedere a nuova e specifica formazione o ad integrazione di quella già effettuata così come puntualizzato nell'ultimo capoverso del punto 9 dell'accordo.

Risposta

Per i soggetti formati 5 anni prima della pubblicazione dell'Accordo la scadenza entro cui completare l'aggiornamento è (era) fissato a 12 mesi dalla pubblicazione stessa: cioè entro l'11 gennaio 2013.

Per i soggetti formati prima della pubblicazione (entro i cinque anni precedenti) la scadenza entro cui completare l'aggiornamento è fissata al 11 gennaio 2017 (5 anni dalla pubblicazione dell'Accordo).

Per i soggetti formati dopo la pubblicazione il termine dei 5 anni parte dalla data del completamento della formazione iniziale.

Resta inteso che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare iniziative formative ogni volta le ritenga necessarie, sulla base della valutazione dei rischi e da quanto emerge dall'osservazione dei lavoratori durante l'attività svolta e, in ogni caso, quando il quadro di rischio si modifica per cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature o nuove sostanze o preparati ecc...

(Gennaio 2016)