Archivio quesiti 2014

Quesito 021/2014

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Formazione preposti e dirigenti impresa affidataria

Domanda

Il punto 3-ter dell'art.97 D.Lgs. 81/08 prevede che i preposti e i dirigenti dell'impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione. Tale adeguata formazione è da intendersi aggiuntiva a quella prevista all'art 37 e dall'accordo CSR del 21/12/2011?

Risposta

Formalmente l'accordo Stato-Regioni distingue la formazione relativa agli obblighi connessi all'art. 37 (o comunque al titolo I) da quelli presenti nei titoli successivi riferiti ad argomenti specifici. Nel caso citato, però, vista la genericità dell'incarico affidato ai preposti e dirigenti dell'impresa affidataria possiamo ritenere che la formazione a cui l'Accordo si riferisce riassuma anche quella citata nell'art. 97. Si ricorda che per il preposto il modulo specifico è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per il ruolo di lavoratore.

(Aprile 2014)

Quesito 020/2014

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Immatricolazione carrelli elevatori circolanti su strada

Domanda

La domanda riguarda l'immatricolazione dei carrelli elevatori che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. A seguito della pubblicazione del d.l. 145 del 23-12-2013 pare di capire che decadono entrambe le circolari emesse nel corso dell'anno 2013 (Circolare del Ministero dei Trasporti 14906 del 10 Giugno 2013 e Circolare 26363 del 25 Ottobre 2013) e pertanto decade l'obbligo di immatricolazione per i carrelli elevatori che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

  1. Chiedo se l'interpretazione è corretta?
  2. Se non è obbligatoria l'immatricolazione i carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico devono essere muniti di permesso di circolazione saltuaria e limitata rilasciato dagli uffici provinciali della motorizzazione così come disposto dal d.m. 28-12-1989?

Risposta

Il Decreto Dirigenziale 14/01/2014 n. 752 prevede, facendo riferimento agli strumenti normativi citati nel quesito, che i carrelli non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione possono effettuare brevi e saltuari spostamenti su strada a vuoto o a carico purché rispettino le condizioni previste:

  • scheda tecnica rilasciata dal costruttore riportante i dati tecnici del carrello
  • dispositivi di segnalazione visiva e acustica
  • pannelli riflettenti a strisce bianche e rosse per segnalare gli elementi a sbalzo e i carichi sporgenti ammessi
  • idoneo sistema di frenatura
  • tergicristallo se dotati di parabrezza e specchietto retrovisore sinistro
  • attestazione del costruttore in merito al rispetto dei RES delle direttive UE di prodotto
  • accompagnamento da personale a terra in caso di carichi ingombranti
  • velocità max 10 km/h
  • autorizzazione, valida un anno (prorogabile) dell'ufficio della motorizzazione civile competente, al quale deve essere inoltrata la domanda, su modulistica conforme, previo benestare del proprietario della strada.

Non è quindi prevista l'immatricolazione dei carrelli per gli usi a cui il quesito fa riferimento.

(Marzo 2014)

Quesito 019/2014

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Formazione generale propedeutica formazione specifica

Domanda

La formazione generale dei lavoratori, prevista dall'accordo del 21/12/2011, è propedeutica alla formazione specifica?

Risposta

Non sembra di rilevare all'interno dell'Accordo citato, né delle linee guida successive, una indicazione precisa e cogente in questo senso. E' però di tutta evidenza, vista l'organizzazione e i contenuti delle due parti della formazione prevista, che la formazione generale (i cui crediti sono da considerare permanenti) debba essere svolta prima di quella specifica.

(Marzo 2014)

Quesito 018/2014

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Datore di lavoro RSPP e incarico di addetto all'emergenza antincendio e primo soccorso

Domanda

Si pone quesito in merito ad un punto poco chiaro del d.lgs. 81/08 (art.34 comma 1-bis). Un datore di lavoro che si è auto nominato RSPP in aziende con più di 5 lavoratori, può svolgere anche l'incarico di addetto all'emergenza antincendio e primo soccorso?

Risposta

Sì, può svolgere anche gli altri incarichi citati nella domanda a condizione che acquisisca la specifica formazione richiesta, da considerare aggiuntiva rispetto a quella necessaria per svolgere il ruolo di RSPP. In particolare dovrà tener conto degli art. 45 (primo soccorso) e 46 (antincendio).

(Marzo 2014)

Quesito 017/2014

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Apprendista e formazione in azienda

Domanda

Un apprendista ha fatto il corso di 40 ore presso la Scuola Edile di Modena ed ha ricevuto l'attestato come operatore edile. Attualmente il ragazzo è impiegato in azienda come apprendista carrozziere. Quindi la formazione iniziale attiene al settore edile, quella in azienda, invece, ai compiti di carrozziere. Nel registro va annotata la formazione da carrozziere anche se non c'entra con la mansione di operatore edile per il quale ha fatto il corso. L'azienda deve fargli fare un altro corso più specifico per la mansione da carrozziere?

Risposta

Si ritiene che con la formazione iniziale svolta presso la Scuola Edile possa essere considerato assolto l'obbligo relativo al modulo di formazione generale (da considerare credito formativo permanente), secondo le indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. A questa va aggiunta quella specifica per l'attuale attività (carrozziere) della durata di 12 ore (aziende a rischio elevato).

(Marzo 2014)

Quesito 016/2014

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Locale pompe

Domanda

Uni 10779: locale pompe: ..., qualora non sia possibile l'ubicazione in locali esclusivi, è ammessa l'ubicazione delle pompe antincendio, limitatamente alle unità elettriche, in locali comuni ad altri impianti tecnologici etc.

  1. Cosa si intende per unità elettrica: una pompa a funzionamento elettrico?
  2. Posso installare questa pompa elettrica in un locale centrale termica esterna, che presenta già tutte le caratteristiche richieste?

Risposta

  1. Per unità elettrica, nel caso in esame, si intende l'elettropompa stessa
  2. La norma citata, e in particolare le norme che ne rappresentano l'evoluzione, indicano che il locale in cui le pompe sono installate devono essere ad uso esclusivo; pertanto non è possibile la loro installazione in locali destinati a funzione diverse per quanto conformi alla loro destinazione.

(Marzo 2014)

Quesito 015/2014

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Benne e accessori di sollevamento

Domanda

Le benne di caricamento per calcestruzzo a ribaltamento manuale tramite leva, usate nei cantieri edili e interposte tra una macchina di sollevamento materiali (es. gru), rientrano o meno nella classificazione di "accessorio di sollevamento" ai sensi dell'ultima direttiva macchine?

Risposta

Dalla definizione di accessorio di sollevamento del DPR 17/10 che ha recepito l'ultima versione della Direttiva Macchine, "accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;" si deduce che le benne citate sono accessori di sollevamento e quindi devono rispondere ai RES della direttiva.

(Marzo 2014)

Quesito 014/2014

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Indagine supplementare attrezzature di lavoro in esercizio da oltre 20 anni

Domanda

Con riferimento alla "indagine supplementare" definita al punto 2, lettera C) dell'allegato ii al D.M. 11/04/2011 (...attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni...), si chiede cortesemente se la stessa risulti obbligatoria per tutti i mezzi di sollevamento (ad esempio i carriponte di tipo fisso) o solo per le gru mobili, per le gru trasferibili e per i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato di cui al punto 3.2.3 dello stesso allegato.

Risposta

Il campo di applicazione del punto 2 lettera c dell'allegato II del DM 11 aprile 2011 (definizione di indagine supplementare) è specificato al successivo punto 3.2.3 sempre dello stesso allegato. Dal combinato si evince che l'indagine supplementare è prevista per i seguenti apparecchi di sollevamento, messi in servizio da almeno 20 anni: gru mobili (ovvero su autocarro); gru trasferibili (gru a torre...) ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ne consegue che per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso non è prevista indagine supplementare.

(Febbraio 2014)

Quesito 013/2014

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Sicurezza e incapacità lavorativa

Domanda

Un preposto di un'azienda metalmeccanica si trova, nel suo reparto, a sovraintendere l'attività di un lavoratore che, per patologia dovuta a sovrappeso, tende a sopirsi spesso, in piedi, vicino alla macchina che sta utilizzando. La stessa è dotata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza ma, da parte del preposto, vi è la preoccupazione che possa subire un infortunio anche da caduta in piano. Ritengo che la questione debba essere verificata anche attraverso parere del medico competente, ma volevo avere anche da voi un riscontro su come, il preposto, può attivare la sua corretta attività di vigilanza, sorveglianza e controllo, tipica della sua mansione.

Risposta

Tra i compiti previsti per il preposto il principale rimane il controllo del rispetto delle norme e delle regole interne all'azienda da parte dei lavoratori, unitamente all'attenzione che non si verifichino condizioni di pericolo a cui i lavoratori stessi possono andare incontro. In questo caso dovrà adoperarsi affinché il lavoratore non subisca danni alla propria salute e sicurezza (ad esempio allontanandolo dalla situazione di pericolo) e procedere immediatamente ad avvertire il datore di lavoro (o comunque i suoi superiori) per le competenze che a loro spettano per la soluzione del problema. Il pericolo può essere legato a condizioni di lavoro in senso stretto ma anche a supposta incapacità lavorativa da parte del lavoratore stesso. Nel caso specifico è senz'altro utile la segnalazione al datore di lavoro che può verificare l'idoneità lavorativa tramite il medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08 o tramite il collegio medico provinciale (presso la ASL) sulla base dell'art. 5 della L. 300/70.

(Febbraio 2014)

Quesito 012/2014

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Frequenza sopralluoghi Medico Competente

Domanda

In relazione a quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lett L) del D. Lgs 81/08, è possibile effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente con frequenza inferiore o diversa da quella annuale, ovverosia anche biennale, triennale, etc... ?

Risposta

Anche se l'articolo citato si presta ad essere interpretato come modificazione della periodicità del sopralluogo sia avvicinandola che allungandola nel tempo, c'è una posizione diffusa da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL sulla base di evidenze scientifiche che limita questa variabilità in una sola direzione: l'annualità rimane il limite oltre il quale non si può andare, La decisione da parte del medico di ridurre tale periodicità deve scaturire dalla valutazione dei rischi a cui è tenuto a partecipare e va comunicata al datore di lavoro affinché ne prenda atto e la annoti nel relativo documento. L'unica eccezione a tali ragionamenti è costituita dai cantieri temporanei e mobili di breve durata, secondo quanto previsto dall'art. 104 del D. Lgs. 81/08.

(Febbraio 2014)

Quesito 011/2014

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Aggiornamento RSPP ante 31/12/1996

Domanda

In una SNC il datore di lavoro autonominatosi RSPP prima del 31/12/1996, è in possesso di attestato di partecipazione ai sensi del DM 16/01/97 effettuato nel 2004. Si può considerare come termine ultimo di aggiornamento l'11/01/2017?

Risposta

In presenza della sola esenzione, in base all'art. 95 del D. Lgs. 626/94, per i nominati prima del 31/12/1996, il termine entro cui effettuare l'aggiornamento periodico è scaduto il 11/1/2014. Se lo stesso soggetto ha frequentato il corso secondo le indicazioni del D. M. 16/1/1997 questo termine scade il 11/1/2017 (entro 5 anni dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).

(Febbraio 2014)

Quesito 010/2014

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Formazione attrezzature accordo 22/02/2012

Domanda

Nell'ambito delle stesse giornate, in totale 4 giorni da 8 ore ciascuno, è possibile portare a compimento la formazione prevista per tutte le attrezzature stabilite dall'accordo del 22/02/2012 ? E cioè - PLE (con stab./senza stab./cumulativa) All. III - Gru per autocarri All. IV - Gru a torre (Rotaz. in basso/in alto/cumulativa) All. V - Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (industriali semoventi/a braccio telescopico/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi/cumulativa) All. VI - Gru mobili (Ev. modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) All. VII - Trattori agricoli o forestali (ruote/cingoli) All. VIII - Macchine movimento terra (Escavatori idraulici/a fune/pale caricatrici frontali/terne/autoribaltabili a cingoli) All. IX - Pompe per calcestruzzo All. X

Risposta

No non è possibile perché la durata complessiva di tutti i moduli formativi (data dalla somma di ogni singolo modulo) è nettamente superiore a quanto indicato; in particolare - PLE (con stabilizzatore: 8 ore, senza stabilizzatore: 8 ore, cumulativa: 9 ore) - Gru per autocarri: 12 ore - Gru a torre (rotaz. in basso: 12 ore; in alto: 12 ore; cumulativa: 14 ore - Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (industriali semoventi: 12 ore; a braccio telescopico: 12 ore; sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: 12 ore; cumulativa: 14 ore - Gru mobili (ev. modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile: 14 o 22 ore - Trattori agricoli o forestali (a ruote: 8 ore; a cingoli: 8 ore - Macchine movimento terra (escavatori idraulici: 10 ore; a fune: 10 ore; a pale: 10 ore; caricatrici frontali: 10 ore; terne: 10 ore; autoribaltabili a cingoli: 10 ore - Pompe per calcestruzzo: 14 ore

(Febbraio 2014)

Quesito 009/2014

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Formatore sprovvisto di accreditamento

Domanda

Come previsto dall'accordo stato-regioni del 22/02/2012 gli addetti alla conduzione di particolari attrezzature devono ricevere adeguata formazione ed addestramento in conformità all'accordo stesso. Nel caso di lavoratori formati lo scorso giugno 2013 ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs.81/08 da soggetti formatori con esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza, ma privi di accreditamento tale formazione è valida? Inoltre e soprattutto in caso di eventuali infortuni causati dal comportamento del lavoratore formato, il datore di lavoro potrebbe vedersi ascritta una responsabilità nella scelta del soggetto formatore sprovvisto di accreditamento?

Risposta

La formazione prevista per le specifiche attrezzature indicate nell'Accordo 22-2-2012 può essere effettuata sia da soggetti attuatori accreditati secondo quanto previsto dalla DGR 105 del 2010 che da altri soggetti non accreditati ma autorizzati secondo quanto previsto dalla L. R. 12/03 (art. 34). Sono autorizzabili a tale scopo le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici di attrezzature o anche semplicemente utilizzatrici nei confronti dei propri lavoratori. I soggetti attuatori devono, comunque, dimostrare di possedere: 1) esperienza documentata di almeno tre anni alla data di entrata dell'Accordo (12/03/2013), maturata nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell'Accordo stesso; oppure 2) esperienza documentata di almeno sei anni alla data di entrata dell'Accordo (12/03/2013) maturata nella formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a verificare che le strutture o enti a cui affida la formazione dei propri lavoratori abbia i requisiti per svolgere questa attività; la mancanza dei requisiti può rendere non valida la formazione eseguita. Di fronte ad un infortunio sul lavoro, chiaramente dovuto ad un deficit formativo dei soggetti coinvolti, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere anche della scelta errata dei soggetti a cui ha affidato i compiti formativi specifici.

(Febbraio 2014)

Quesito 008/2014

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Secondo addetto piattaforme aeree

Domanda

Come prevede l'accordo 22/02/2012 gli addetti alla conduzione di piattaforme aeree devono essere formati ed addestrati. Nel caso di piattaforme il cui cestello può ospitare due addetti, il secondo addetto non adibito alla conduzione deve anch'egli essere formato ed addestrato o può essere sempre e solo accompagnato da un addetto regolarmente in possesso di adeguata formazione?

Risposta

A nostro parere devono essere sottoposti a formazione specifica, secondo i contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 22-2-2012 solo i soggetti addetti a manovrare le piattaforme di lavoro mobili elevabili (le cosiddette PLE). La semplice presenza sulla piattaforma per svolgere altre attività lavorative con affidamento del compito di manovrare ad altro soggetto non richiede la formazione specifica. E' utile che a tale riguardo venga messa a punto una procedura di verifica che individui con sicurezza il nominativo del soggetto abilitato alla manovra tutte le volte che la piattaforma viene utilizzata e che tali aspetti vengano richiamati nel documento di valutazione dei rischi e diventi anche oggetto delle attività informative/formative nei confronti dei lavoratori, preposti, ecc.

(Febbraio 2014)

Quesito 007/2014

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Utilizzatore di PLE e abilitazione alla conduzione

Domanda

Ad un corso di aggiornamento per ddl autodesignatisi rspp, di cui ero docente, mi sono ritrovato dei discenti, titolari di azienda (installatori di impiantistica elettrica e simili), ai quali il loro consulente aveva detto che tutti quelli che sono sulla ple devono avere effettuato il corso per poterla utilizzare. Si tratta in genere di ple dove possono stare al massimo due addetti. Ora anche io per motivi di lavoro noleggio "a caldo" delle ple e non ho frequentato alcun corso abilitante per la loro conduzione, dal momento che insieme a me c'è una persona qualificata e della quale ho verificato personalmente le evidenze della formazione (ancor più per il fatto che salgo come "passeggero"!). Non sono d'accordo con il criterio "tutti quelli sulla piattaforma devono essere formati" altrimenti, per estensione, anche se salgo su un automezzo guidato da persona patentata dovrei esserlo. Se prendo un taxi, per intenderci, non devo avere la patente. Se vado a vedere lo stato di una copertura in amianto, salendo su una piattaforma sulla quale c'è un conduttore abilitato, perché dovrei essere qualificato? Quale è la vostra posizione in merito?

Risposta

A nostro parere devono essere sottoposti a formazione specifica, secondo i contenuti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 22-2-2012 solo i soggetti addetti a manovrare le piattaforme di lavoro mobili elevabili (le cosiddette PLE). La semplice presenza sulla piattaforma per svolgere altre attività lavorative con affidamento del compito di manovrare ad altro soggetto non richiede la formazione specifica. E' utile che a tale riguardo venga messa a punto una procedura di verifica che individui con sicurezza il nominativo del soggetto abilitato alla manovra tutte le volte che la piattaforma viene utilizzata e che tali aspetti vengano richiamati nel documento di valutazione dei rischi e diventi anche oggetto delle attività informative/formative nei confronti dei lavoratori, preposti, ecc.

(Febbraio 2014)

Quesito 006/2014

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Ponti sollevamento autoveicoli

Domanda

I classici ponti per il sollevamento degli autoveicoli utilizzati nelle autofficine rientrano nell'Allegato VII del D. Lgs 81 ? Se si in quale punto? Se no a quali controlli periodici obbligatori sono soggetti?

Risposta

I ponti sollevatori per autoveicoli NON sono ricompresi in ALL. VII del D. Lgs. 81/08 e pertanto non sono assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche previste all'art. 71 comma 11 dello stesso decreto. Rimane, come per ogni altra attrezzatura di lavoro, l'obbligo di controlli e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza della stessa stabiliti all'art. 71 comma 4 del citato decreto. Il dettaglio dei controlli, ai fini della sicurezza, sono indicati dal costruttore nel manuale di istruzioni.

(Febbraio 2014)

Quesito 005/2014

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Aggiornamento prove rischio rumore

Domanda

Il titolare di un'azienda tessile dove viene effettuata tessitura con telai, di fronte alla nostra segnalazione della necessità di ripetere la valutazione del rischio rumore dopo 4 anni dalla precedente analisi, sostiene che: - le macchine sono esattamente quelle che erano presenti la volta precedente - le condizioni di impiego analoghe - gli ambienti di lavoro immutati - la manutenzione ordinaria effettuata con regolarità - il tipo di lavorazione effettuato non ha subito variazioni - il personale e le ore di lavoro le medesime - i DPI messi a disposizione sempre dello stesso tipo ... E quindi si chiede se non possa essere evitata una nuova sessione di rilievi strumentali e se sia possibile per lui dichiarare che permangono le situazioni di rischio già note. I valori riscontrati la volta scorsa sono compresi come LEX, 8h tra 80 e 85 dB(A). Ritengo che il suo ragionamento abbia un senso pratico, ma non so dal punto di vista normativo se sia corretto. Va detto che in passato non era stato fatto un calcolo dell'incertezza ma genericamente era stato detto che poteva essere approssimata a circa 1-1,5 dB(A). Cosa ne pensate?

Risposta

Il D. Lgs. 81/08 all'art.190, comma 2, stabilisce che se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (80 dB(A) di LEX/135 dB(A) di Lpicco,C) possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti; all'art.181, comma 2 precisa che "la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (e quindi anche quella del rumore -ndr-) è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale …". Ne consegue che per scelta del legislatore (tra l'altro espressa con precetti entrambi soggetti a sanzione) la ripetizione della valutazione del rischio, in caso di possibile superamento degli valori inferiori di azione, comprende necessariamente la misurazione.

(Gennaio 2014)

Quesito 004/2014

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RSPP/ASPP decadenza requisiti in assenza di aggiornamento

Domanda

L'RSPP/ASPP che non ha mai fatto corsi di aggiornamento nel quinquennio perde i requisiti? Può esercitare di nuovo appena raggiunge il monte ore del suo Codice ATECO?

Risposta

In assenza di aggiornamento nei tempi previsti, le figure indicate nella domanda, perdono effettivamente i requisiti, fino all'eventuale recupero del ritardo accumulato, in termini di ore e di contenuti. Da quel momento possono riprendere le precedenti funzioni; per la scadenza dell'aggiornamento successivo occorre fare riferimento alla prima scadenza (ad esempio a 10 anni dalla conclusione della formazione di partenza). Infine occorre precisare che la presenza di un RSPP senza requisiti in un'azienda è da assimilare a tutti gli effetti alla sua mancata nomina, con violazione dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08.

(Gennaio 2014)

Quesito 003/2014

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Preposto e aggiornamento per lavoratori

Domanda

Un preposto deve frequentare sia il corso di aggiornamento per preposti sia il corso di aggiornamento per lavoratori? Oppure fatto quello di aggiornamento per preposti è in regola con gli aggiornamenti per lavoratori?

Risposta

No, l'aggiornamento previsto per i preposti (6 ore in 5 anni) è comprensiva dell'aggiornamento come lavoratori, come specificato nelle linee guida applicative dell'Accordo, pubblicate nel luglio 2012.

(Gennaio 2014)

Quesito 002/2014

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Aspiratori per falegnameria

Domanda

Per la ricostruzione di una falegnameria danneggiata dal terremoto nel comune di novi di modena si deve preventivamente indicare e relazionare in merito agli abbattitori nella stanza destinata a verniciatura e descrivere e relazionare in merito agli abbattitori (aspiratori) di ogni singola macchina da installare? Oppure quanto sopra può essere fatto prima dell'inizio dell'attività? E' indispensabile il servizio igienico per persone di limitata capacità motoria? La falegnameria necessita di un antibagno?

Risposta

Allo stato attuale della normativa è fatto obbligo al datore di lavoro di inoltrare al SPSAL, tramite il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive dei comuni), la notifica ex art. 67 del D. Lgs. 81/08 relativa all'insediamento dell'attività, prima dell'avviamento della stessa. La notifica deve contenere la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle modalità esecutive delle stesse, e la descrizione dei locali di lavoro e degli impianti. Alla luce di quanto sopra è necessario descrivere i requisiti prestazionali degli impianti di aspirazione, totali e per ogni macchina, e di filtrazione. Il bagno attrezzato è obbligatorio per le attività soggette all'obbligo di riserva di posti a favore di portatori di handicap. L'antibagno è obbligatorio quando la porta del bagno si apre su locali normalmente frequentati in modo continuativo.

(Gennaio 2014)

Quesito 001/2014

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Transpallet - Misura vibrazioni trasmesse al corpo

Domanda

Si chiede se le misure di vibrazione trasmesse al corpo intero eseguite sui transpallet "uomo a bordo" (quelli con pedana) siano da demoltiplicare per un qualche fattore (non si trova traccia di ciò nel testo unico e nelle norme tecniche). La domanda nasce dal fatto che la postura è diversa (rispetto a quella seduta tipica del carrello elevatore). Basti pensare che sul disco intervertebrale di un operatore in piedi gravano circa 70 Kg mentre per un operatore seduto il peso è di 100 Kg. E' possibile quindi affermare (dai dati di letteratura) che il rischio aumenta di oltre il 40% se l'operatore assume la postura da seduto. Si chiede ciò perché i valori che si riscontrano nelle misure effettuate su queste attrezzature sono drammaticamente fuori dai limiti previsti (riscontro valori di quasi 3 M/S!). Il che equivale a dire che queste attrezzature, anche nelle migliori condizioni di pavimentazione e stile di guida, sono totalmente fuori legge (La banca dati inail presenta valori di 1,9!), soprattutto per le accelerazioni laterali (X e Y). Nel caso di operatore seduto, le accelerazioni laterali non sono "gestibili" dall'operatore mentre con operatore in piedi queste accelerazioni possano essere "ammortizzate" con i movimenti del tronco, del bacino e delle gambe. E' possibile affermare che i danni alla schiena siano minori se l'operatore è in piedi? Il fattore moltiplicativo di 1,4 per le accelerazioni laterali può essere omesso se l'operatore è in piedi? Esistono evidenze riguardo l'insorgenza di malattie professionali nei conducenti di transpallet uomo a bordo (quelli con pedana)?

Risposta

Occorre tener presente che nella norma ISO 2631-1, adottata in toto dal D. Lgs. 81/08 per la valutazione dell'esposizione a vibrazioni al corpo intero, vengono considerati soggetti regolarmente esposti a vibrazioni in posizione seduta, per gli effetti noti sulla salute (rachide lombare). Per quanto riguarda i soggetti in posizione eretta la norma li considera solo in relazione al confort ed alla percezione (poco noti gli effetti delle vibrazioni sulla salute in postazione eretta). Anche in quest'ultimo caso comunque, per calcolare l'accelerazione, deve essere utilizzato il filtro di ponderazione Wd sugli assi x e y (fattore moltiplicativo 1,4). Per quanto riguarda la sua osservazione sul transpallet misurato sulla banca dati, attualmente non più INAIL ma "portaleagentifisici.it", che è solo il primo di 9 macchine inserite in banca dati, appare condivisibile, sia per il valore dichiarato che per quello misurato, che non possa essere utilizzato secondo i criteri del D. Lgs. 81/08, poiché supera il valore limite per periodi brevi. Non risultano esserci evidenze di malattie professionali da vibrazioni per i conducenti di transpallet in postazione eretta sulla pedana.

(Gennaio 2014)