Quesito 061/2014

prevenzio.net

Aggiornamento entro i termini per RSPP e ASPP

Domanda

Si fa riferimento al documento "adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni" del 25/07/2012 ed in particolare al passaggio riportato alla pagina 21": ...pertanto, si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo b consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria "operatività". Si chiede se tale criterio possa essere applicato anche ai lavoratori, dirigenti e preposti. In particolare, il lavoratore/preposto/dirigente che non abbia completato le 6 ore di aggiornamento della formazione nel quinquennio, dovrà ripetere l'intera formazione specifica (4, 8 o 12 ore) o sarà sufficiente che effettui - appena possibile (?) - l'aggiornamento? I lavoratori e preposti in possesso di formazione pregressa effettuata in data antecedente l'11/01/2007 che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro l'11/01/2013, dovranno ripetere l'intero corso (formazione generale + formazione specifica) o è sufficiente che effettuino - appena possibile (?) - l'aggiornamento?

Risposta

Il principio generale da tenere presente è che in assenza di aggiornamento (o in presenza di aggiornamento incompleto) siamo di fronte ad una inottemperanza di norma prevista dal D. Lgs. 81/08. Quando ciò avviene a carico del RSPP (e ASPP) comporta la decadenza dal ruolo e l'impossibilità a svolgere il compito fino al momento in cui i requisiti vengono riacquistati attraverso il completamento del corso di formazione; in questo caso il reato connesso consiste nella mancata nomina del RSPP da parte del datore di lavoro (se non lo sostituisce con un altro soggetto in possesso dei requisiti fino al completamento dell'aggiornamento). Per i lavoratori, preposti e dirigenti la mancata/incompleta formazione o aggiornamento della stessa non fa "decadere" dal ruolo ma comporta violazione dell'art. 37 dello stesso decreto. L'aggiornamento inadeguato dal punto di vista della durata (ad esempio aggiornamento inferiore a 6 ore in 5 anni per i lavoratori) impone solo l'integrazione della quota mancante e non la ripetizione ex novo di tutta la formazione. Le scadenze successive partono sempre dai 5 anni dalla formazione iniziale con scadenze successive ogni 5 anni. Si precisa infine che la parte generale della formazione dei lavoratori, della durata di 4 ore, costituisce credito formativo permanente (non deve più essere ripetuta); vale sempre il principio, però, che la formazione deve essere ripetuta e integrata tutte le volte in cui si rende necessaria sulla base della valutazione dei rischi, dell'osservazione dell'esistente, degli incidenti/infortuni avvenuti e dei comportamenti inadeguati rilevati (obbligo del datore di lavoro sulla base delle osservazioni delle varie figure presenti in aziende, a partire dal RSPP e dal medico competente).

(Dicembre 2014)