Quesito 057/2014

prevenzio.net

Requisiti formatore uso attrezzature

Domanda

Sono RSPP in azienda da oltre 10 anni ed ho frequentato, con rilascio di attestato, il corso per formatori. Per la formazione dei carrellisti posso effettuare la docenza della parte teorica lasciando la parte pratica ad un esperto qualificato esterno ? In caso affermativo, cosa dovrei fare per poter effettuare anche la parte pratica ? In caso negativo cosa dovrei fare per essere abilitata alla formazione della parte teorica?

Risposta

I requisiti richiesti per poter svolgere attività formativa (relativamente alla parte teorica) per gli utilizzatori di alcune tipologie di attrezzature (tra cui i carrelli elevatori) elencati nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 prevedono esperienza triennale sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che esperienza triennale nel settore della formazione. Nel suo caso il primo requisito si può ritenere soddisfatto ma non il secondo, ritenendo che quanto da lei svolto relativamente alla qualificazione dei formatori abiliti a svolgere attività formativa solo nei confronti dei datori di lavoro autonominati RSPP, dei lavoratori e dei loro rappresentanti (artt. 34 e 37 del D. Lgs. 81/08). Per la formazione per l'uso delle attrezzature, oltre ai requisiti dei docenti occorre precisare, però, che l'attività può essere svolta solo dai soggetti formatori indicati al punto 1 della parte B dell'Accordo (Regioni, Ministero del lavoro, INAIL, aziende produttrici/distributrici/utilizzatrici...). Per la parte pratica la questione è ancora più complicata in quanto i docenti devono essere in possesso di dimostrata conoscenza delle attrezzature e capacità formativa specifica al loro uso. In questo caso ai requisiti previsti al punto 1 per i soggetti formatori se ne aggiungono altri relativi all'area dove svolgere le prove e alle tipologie di attrezzature disponibili (si veda l'allegato I dell'Accordo).

(Novembre 2014)