Quesito 039/2014

prevenzio.net

Formazione autisti addetti al trasporto animali vivi

Domanda

Gli autisti che effettuano il trasporto di animali vivi, come previsto dalla normativa per la protezione degli animali durante il trasporto, hanno ricevuto la formazione obbligatoria per gli addetti al trasporto (art. 6, prf. 5 del regolamento n.1/2005). Il regolamento prevede una formazione obbligatoria dei conducenti e dei guardiani dei veicoli stradali e del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta che accudiscono gli animali; in particolare prevede per i conducenti ed i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame il possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'art.17, prf. 2 del regolamento n. 1/2005, conforme al modello armonizzato riportato nell'allegato iii, capo iii). Tale formazione è dedicata in prevalenza alla tutela degli animali, ma in parte alla istruzione dei conducenti circa i rischi della mansione e le necessarie misure di prevenzione e protezione. L'accordo stato-regioni sulla formazione prevede che il settore del trasporto di merci su strada (codice atecori 2007 : 49,41,00) rientri nel rischio medio, prevedendo pertanto per i lavoratori con mansione di autisti oltre alla formazione generale della durata di 4 ore una formazione specifica della durata di 8 ore. Poiché la formazione ai sensi del regolamento n. 1/2005 è effettuata dai servizi veterinari delle asl sul territorio è possibile sapere se una parte della formazione ricevuta copre quella introdotta dall'accordo e se sì tale parte può essere quella a carattere generale (pertanto le prime quattro ore)?

Risposta

Anche se il principio secondo cui occorra evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti già trattati nell'assolvimento di altri obblighi formativi è stato richiamato più volte (l'ultima occasione è stata il cosiddetto "decreto del fare" e cioè la L. 98/13), in assenza della prevista decisione della Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto regolamentarlo, di fatto ad oggi tale principio è inapplicabile (si veda il comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs. 81/08). Rimangono quindi validi gli obblighi citati da questo decreto e meglio definiti dagli specifici accordi citati nella domanda: formazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + formazione specifica di 8 ore oltre all'aggiornamento periodico.

(Giugno 2014)