Quesito 037/2014

prevenzio.net

Formazione lavoratori stagionali agricoli

Domanda

In riferimento al D. Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo, la sorveglianza sanitaria preventiva per i lavoratori stagionali nel settore dell'agricoltura nelle piccole e medie imprese è fissata con periodicità biennale, purché svolgano solo lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Che cosa si intende lavorazione generica e semplice non richiedente specifico requisito professionale? Esempio, anche un lavoratore stagionale, addetto alla potatura per es. Di piante (vite) deve avere un requisito specifico di professionalità per sapere il punto esatto dove deve recidere la parte eccedente di ramo.

Risposta

In realtà il decreto afferma che in presenza di rischi specifici (cioè i rischi professionali) si attiva la sorveglianza sanitaria tradizionalmente intesa, basata sull'esito della valutazione dei rischi. Il riferimento al controllo sanitario per i lavoratori stagionali non esposti a rischio specifico è incomprensibile e comunque non dovuto dalla legge. Quindi lavoratori stagionali, addetti ad attività per le quali la sorveglianza sanitaria è dovuta (per la tipologia di rischio connessa), per una durata nella stessa azienda non superiore a 50 giorni/anno, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente; l'idoneità che ne consegue è da ritenersi valida per tutte le mansioni che svolgerà all'interno di quella azienda.

(Giugno 2014)