Quesito 036/2014

prevenzio.net

Cadenza idoneità sanitaria

Domanda

Il medico competente di un'impresa edile ha rilasciato idoneità sanitarie con validità 2 anni. Visto che la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno, tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio? Devo chiedere al medico quali valutazioni ha fatto, oppure è sufficiente quanto riportato nell'idoneità sanitaria?

Risposta

L'art. 41 del D. Lgs. 81/08 prevede effettivamente una periodicità della sorveglianza sanitaria di norma annuale (se non diversamente specificato). Il medico competente può stabilire scadenze diverse sulla base della valutazione dei rischi effettuata e dell'esito dei precedenti controlli. Il programma di accertamenti che intende effettuare, gli esiti degli accertamenti eseguiti nel tempo, gli effetti delle misure di prevenzione e protezione messe in atto, così come le modifiche alla periodicità degli accertamenti devono essere esplicitati e chiaramente definiti attraverso gli strumenti previsti: verbale della riunione periodica, integrazioni alla valutazione dei rischi, relazione contenente i risultati anonimi e collettivi.

(Maggio 2014)