Quesito 031/2014
Attività di pronto intervento e formazione
Domanda
Un tecnico, incaricato da un'azienda multiutility nei servizi ambientali, idrici ed energetici, svolge l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri di pronto intervento e, ove necessario in caso di lavorazioni in spazi confinati, di responsabile del datore di lavoro committente. Chiede: l'art.3 del dpr 14/9/2011 n. 177 impone la puntuale e dettagliata informazione a tutti gli operatori coinvolti sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate. Questa attività di formazione deve essere realizzata in un tempo comunque non inferiore ad un giorno prima dell'intervento. Nelle attività di pronto intervento gli operatori devono intervenire entro tempi brevi e certamente non è possibile attendere il giorno imposto dal citato art.3. Esempio: per interrompere il flusso di acqua/gas/altro elemento in una condotta danneggiata con copiose perdite nell'ambiente è necessario agire su una valvola posizionata all'interno di una cameretta interrata (spazio confinato). L'intervento, per evitare ulteriori gravi danni conseguenti alla rottura, è da eseguire immediatamente senza poter attendere il giorno imposto dalla normativa intercorrente dal momento della formazione al momento dell'accesso alla cameretta per la chiusura della valvola. Si pensi ai gravi rischi anche mortali connessi alla fuga gas all'interno di un palazzo, o alla mancanza di acqua per più di 24 ore in un ospedale o addirittura in un intero paese con centinaia di persone coinvolte. Faccio presente che le ditte e gli operatori generalmente, anche se in appalto, sono sempre gli stessi durante tutto l'arco dell'anno o più di durata contrattuale, e quindi già formati ed informati sulle specifiche procedure operative già adottate in casi analoghi. L'unica attività restante risulta essere quella di verifica ed eventualmente correzione e/o integrazione di quanto riportato sulla procedura standard per renderla coerente allo stato dei luoghi, alle effettive condizioni dell'area operativa e in definitiva al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per il prosieguo delle operazioni. E' accettabile dal punto di vista normativo, considerata la contingente situazione di emergenza da risolvere, escludere dalla procedura operativa il giorno di sospensione delle attività sopra indicato?
Risposta
Si ritiene che la fase di informazione dettagliata prevista dall'art. 3 del DPR 177/11 nei casi citati nella domanda possa essere effettuata anche precedentemente (prima di un giorno) rispetto all'intervento stesso se persistono le seguenti garanzie:
a) imprese e lavoratori che una volta individuati attraverso contratti di appalto, adeguatamente informati e formati, rimangano sempre gli stessi a svolgere le stesse mansioni,
b) che l'intervento puntuale, anche se urgente, sia preceduto da una piccola fase di descrizione dell'intervento stesso, delle sue particolarità e delle misure da mettere in atto,
c) che ogni intervento sia sottoposto a controllo e verifica al fine di individuare eventuali errori procedurali o deficit organizzativi e strumentali che saranno argomento di aggiornamento della informazione/formazione successiva.
(Aprile 2014)