Quesito 027/2014

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Accordo Stato Regioni Attrezzature - norma transitoria formazione

Domanda

L'accordo stato regioni sulle attrezzature prevede una norma transitoria di cui al punto 12, che va indicare che i "lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo". Se il lavoratore viene incaricato in data odierna dall'azienda b, la formazione pregressa e l'esperienza lavorativa maturata presso la precedente azienda a, gli permette di usufruire della norma transitoria o deve integrare la formazione nell'immediato?

Risposta

La norma transitoria, riferita alla formazione pregressa, e indicata al punto 12 dell'Accordo, in costanza di utilizzo della stessa attrezzatura si applica anche in aziende successive alla prima (quella dove stava utilizzando la specifica attrezzatura al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo). Quindi il lavoratore, anche se viene assunto da un'altra azienda, potrà usufruire di questo regime transitorio ed effettuare i corsi entro il 12 marzo 2015.

(Aprile 2014)