Quesito 012/2014

prevenzio.net

Frequenza sopralluoghi Medico Competente

Domanda

In relazione a quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lett L) del D. Lgs 81/08, è possibile effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente con frequenza inferiore o diversa da quella annuale, ovverosia anche biennale, triennale, etc... ?

Risposta

Anche se l'articolo citato si presta ad essere interpretato come modificazione della periodicità del sopralluogo sia avvicinandola che allungandola nel tempo, c'è una posizione diffusa da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL sulla base di evidenze scientifiche che limita questa variabilità in una sola direzione: l'annualità rimane il limite oltre il quale non si può andare, La decisione da parte del medico di ridurre tale periodicità deve scaturire dalla valutazione dei rischi a cui è tenuto a partecipare e va comunicata al datore di lavoro affinché ne prenda atto e la annoti nel relativo documento. L'unica eccezione a tali ragionamenti è costituita dai cantieri temporanei e mobili di breve durata, secondo quanto previsto dall'art. 104 del D. Lgs. 81/08.

(Febbraio 2014)