Archivio quesiti 2013
Quesito 12/2013
Prevenzione collettiva reparto saldatura
Domanda
Un'azienda deve realizzare all'interno di un capannone industriale un reparto saldatura e per la lavorazione verranno impiegate barrette e filo di stagno, il reparto è completamente separato dal resto dell'attività produttiva e verrà dotato di aspirazione su ogni postazione con relativa emissione all'esterno dell'ambiente di lavoro, il reparto verrà dotato, inoltre, di finestrature apribili comunicanti direttamente con l'esterno dell'azienda. Tali misure di prevenzione collettive sono ritenute sufficienti?
Risposta
Per questa tipologia di rischio riteniamo che le misure di prevenzione collettiva proposte possano essere considerate adeguate. Si precisa comunque che devono essere rispettati i requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (titolo II del D. Lgs. 81/08), i requisiti previsti nel RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) del Comune dove l'azienda è insediata; inoltre durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa è necessario controllare l'efficacia delle misure adottate, attraverso un programma di manutenzione degli impianti di aspirazione, tener conto dei risultati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori saranno sottoposti, verificare visivamente l'uso accorto delle misure adottate (questo compito potrebbe essere affidato ai preposti).
(Marzo 2013)
Quesito 11/2013
Conduttori miniescavatori idraulici a cingoli
Domanda
E' corretto ritenere esclusi dalla formazione così come prevista dall'accordo sulle attrezzature del 12/03/2012 gli addetti alla conduzione di "miniescavatori idraulici a cingoli" i quali hanno normalmente massa operativa inferiore a 6000 Kg (il miniescavatore preso in esame è di marca Terex modello TC16 avente massa 1650 Kg)?
Risposta
Per gli utilizzatori di escavatori idraulici è prevista formazione specifica, secondo quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni del 12/3/2012, solo però se questi superano i 6.000 Kg di massa operativa (lettera g, punto 1 dell'elenco delle attrezzature oggetto dell'Accordo). Il modello richiamato nella domanda, quindi, non rientra tra quelli per cui questa formazione specifica è prevista. In ogni caso rimangono validi gli obblighi introdotti dagli art. 36 e 37, riguardanti l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori che dovranno considerare, tra i vari rischi lavorativi, anche quelli legati all'uso di queste attrezzature.
(Marzo 2013)
Quesito 10/2013
Registro degli Esposti
Domanda
Abbiamo visto la vs. risposta del maggio 2012 al tema "agenti cancerogeni e tenuta del registro degli esposti". Ora il caso specifico che si presenta spesso è quello dei laboratori di analisi (industrie alimentari, biomedicali, farmaceutiche, ad esempio) in cui si usano necessariamente (essendo previsti da specifiche ed obbligatorie metodiche di analisi) piccole quantità di sostanze cancerogene, per lo più reagenti. L'uso di questi prodotti è ovviamente effettuato da personale altamente qualificato, sotto cappa e con adeguati DPI, nonché in quantità estremamente limitata e non quotidianamente. Al momento non sono presenti campionamenti ambientali né personali, che peraltro potrebbero verosimilmente portare ad un esito di "non rilevabilità". Chiediamo se alla luce delle modalità sopra operative indicate sia necessario: - effettuare dei campionamenti - attivare il registro degli esposti oppure - valutare il rischio come presente ma non significativo e quindi non attivare il registro, pur con la predisposizione di procedure operative sia per la condizione ordinaria (uso) sia per eventuali operazioni non ordinarie (es. Rottura dei contenitori o spandimento e successiva bonifica).
Risposta
- Fra le proprietà tossicologiche per cui si valuta il rischio da agenti chimici pericolosi per la salute di cui al Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/08 non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene di categoria 1 e 2 (o 1A o 1B secondo i criteri del Regolamento (CE) N.1272/2008 o CLP), le quali vengono considerate esclusivamente nell'ambito Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08.
- Per l'esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni non è giuridicamente possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulti irrilevante per la salute.
- Per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell'esposizione e pertanto è indispensabile eseguire una misurazione dell'esposizione personale (inalatoria e/o cutanea) e/o un misurazione biologica (monitoraggio biologico in presenza di metaboliti o indicatori di effetto o agenti chimici misurabili in appropriato mezzo biologico).
(Marzo 2013)
Quesito 09/2013
Scadenza berretti antiurto EN812
Domanda
Per i berretti con rivestimento antiurto EN812 esiste una scadenza oltre la quale devono essere sostituiti, a partire dalla data di produzione?
Risposta
Il copricapo antiurto per l'industria, per essere conforme ai requisiti stabiliti dalla norma tecnica EN 812/2003 deve riportare una marcatura con l'indicazione dell'anno e del trimestre di fabbricazione. Il fabbricante deve indicare, nella nota informativa (scheda tecnica o foglietto illustrativo) redatta in lingua italiana che accompagna il DPI, informazioni supplementari relativamente alla data di scadenza del copricapo o dei sui componenti. La marcatura e le informazioni supplementari costituiscono uno dei requisiti essenziali di salute e sicurezza (R.E.S.) stabiliti dal D. Lgs. 475/92 in attuazione della direttiva UE 89/686. Per immettere il prodotto sul mercato il fabbricante deve apporre la marcatura CE che garantisce il rispetto dei R.E.S.
(Marzo 2013)
Quesito 08/2013
Formazione in videoconferenza
Domanda
In base al nuovo accordo formazione, è possibile organizzare corsi di formazione in videoconferenza per i dipendenti dislocati in unità locali distanti tra loro? La videoconferenza, oltretutto, a differenza dell'e-learning consente l'interazione. Se sì, la videoconferenza può essere utilizzata sia per la formazione generale che per quella specifica?
Risposta
A nostro parere una modalità di formazione del genere può essere utilizzata per la formazione generale dei lavoratori. Però, viste le caratteristiche dichiarate che permetterebbero l'interazione tra il docente e i lavoratori, con presenza di tutor locali (presso i discenti) si può pensare che possa essere utilizzata anche per la parte specifica previo riconoscimento da parte della Regione della sua validità e innovatività come progetto formativo sperimentale.
(Marzo 2013)
Quesito 07/2013
RLST
Domanda
Nelle aziende dove i lavoratori non hanno eletto l'RLS interno tale ruolo è ricoperto da un RLST e l'azienda deve pagare il contributo di cui all'art. 50. Ma quali sono le pratiche esatte che l'azienda deve fare per adottare tale RLST e pagare il contributo? A quale ente ci si rivolge per essere in regola?
Risposta
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero, in mancanza con Decreto del Ministro del lavoro. Solo qualora tali accordi abbiano previsto modalità di elezione o designazione, l'azienda potrà fare riferimento all'Organismo Paritetico Provinciale per ottenere la designazione del RLST. In caso contrario potrà fare riferimento al Fondo di sostegno della piccola e media impresa e dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza territoriale, che opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori, qualora venga formalmente istituito presso l'INAIL. Pertanto, solo successivamente alla istituzione del Fondo presso l'INAIL o la sottoscrizione dei citati accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, il pagamento per il mantenimento del Fondo, previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 81/08, avverrà direttamente nei confronti dell'Organismo Paritetico di riferimento.
(Marzo 2013)
Quesito 06/2013
Aggiornamento direttive di prodotto e uso macchinari
Domanda
Nel caso di un'impresa che conceda in uso ad altra impresa macchinari costruiti precedentemente all'emanazione di specifiche disposizioni legislative, l'impresa che riceve le macchine (posta l'attestazione da parte del concedente della conformità all'allegato V del D. Lgs. 81/08) può utilizzarle senza problemi? In definitiva la domanda verte sull'interpretazione del concetto di "messa a disposizione" riportato nell'art. 70 comma 2: tale messa a disposizione è da intendersi come la messa a disposizione del macchinario ai lavoratori dell'impresa ricevente? In questa caso, essendo tale messa a disposizione successiva all'emanazione di specifiche leggi (nonostante la macchina sia stata costruita precedentemente), l'articolo deve essere interpretato nel senso che tali macchine, pur essendo conformi all'allegato V, non possono comunque essere utilizzate?
Risposta
Per specifiche disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi i decreti di recepimento delle direttive di prodotto UE (es.: Macchine, Atex, EMC, …) che naturalmente entrano in vigore sul territorio nazionale dopo essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Questo significa che in Italia possono contestualmente trovarsi attrezzature marcate CE, se inserite sul mercato dopo il recepimento della direttiva di riferimento, e non marcate CE (pur essendo simili se non addirittura uguali alle prime), se immesse sul mercato prima. Vi è inoltre il caso di attrezzature non marcate CE perché non esiste una direttiva di prodotto dedicata (es. attrezzi per lavoro elettrico: giraviti, cercafase, forbici, …). Tutte le attrezzature possono essere quindi messe a disposizione dei lavoratori purché rispettino i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dalle norme di riferimento: - i RES della direttiva pertinente per quelle marcate CE, - i RES elencati nell'allegato V del D. Lgs. 81/08 per quelle non marcate CE. Per quanto riguarda la messa a disposizione dei lavoratori si fa riferimento al datore di lavoro che fornisce ai propri dipendenti le attrezzature da utilizzare per compiere le operazioni di lavoro: in questo caso siamo nel campo di applicazione degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 81/08. La concessione in uso riguarda un soggetto che a titolo oneroso o gratuito cede l'attrezzatura a un datore di lavoro che la metterà a disposizione dei propri dipendenti: siamo nel campo di applicazione dell'art. 72 del D. Lgs. 81/08. Il datore di lavoro, anche in presenza dell'attestazione/documentazione di conformità dell'attrezzatura, non è comunque esentato dalla verifica di rispondenza ai RES attraverso il percorso di valutazione dei rischi a cui è tenuto obbligatoriamente.
(Marzo 2013)
Quesito 05/2013
Formazione sicurezza per tirocinanti scuole
Domanda
Anche i tirocinanti delle scuole superiori, che prestano servizio presso scuole di formazione professionali, e gli OSS (operatori sanitari) che fanno servizio di tirocinio presso i centri residenziali, hanno l'obbligo di fare la formazione sulla sicurezza per i lavoratori? Se sì, quante ore?
Risposta
Gli studenti delle scuole medie superiori sono equiparati ai lavoratori solo quando fanno uso di laboratori, di attrezzature di lavoro(compresi i videoterminali), di agenti chimici fisici e biologici; sono altresì equiparati anche i beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali disposizioni regionali specifiche. Gli obblighi formativi, quindi, sono analoghi a quelli per i lavoratori: modulo di base (4 ore) + quello specifico (8 ore se rischio medio, ad esempio all'interno dei laboratori scolastici). Attualmente esiste una proposta scaturita dal gruppo regionale Formazione (proposta che verrà avanzata al Coordinamento delle Regioni) per fare in modo che il credito formativo di base acquisito in questa maniera possa essere considerato credito formativo permanente (che possa essere fatto valere anche successivamente alla scuola, ad esempio nell'inserimento nel mondo del lavoro vero e proprio). Gli OSS che fanno tirocinio presso i centri residenziali dovranno svolgere il corso di base (4 ore) + quello specifico (12 ore) per rischio alto (attività di assistenza sociale residenziale) (si veda l'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).
(Febbraio 2013)
Quesito 04/2013
Esposizione fumi di saldatura
Domanda
Un'azienda impiantistica, che effettuerà attività di saldatura su acciai inox durante interventi di manutenzione degli impianti di un'industria alimentare durante il corso di tutto l'anno, stipulerà un contratto di appalto con quest'ultima. L'appaltatore si pone il problema di predisporre adeguate misure tecniche per la gestione dell'esposizione ai fumi di saldatura inox degli addetti e quindi dell'acquisto di idonei impianti di aspirazione localizzata. Visto che le attività di saldatura possono svolgersi, all'occorrenza, in tutti i locali e/o gli impianti di produzione di proprietà del cliente oltre che all'interno di una piccola officina che il cliente mette a disposizione dell'appaltatore nei locali di sua proprietà, può essere ammesso e ritenersi sufficiente l'acquisto di impianti di aspirazione mobili a filtri, sottoposti a regolari procedure di manutenzione e cambio filtri, ben note ai dipendenti che saranno inoltre adeguatamente informati e formati, da utilizzarsi insieme a idonei dispositivi di protezione individuale per le vie aeree (P3)?
Risposta
Può essere ammessa la possibilità di impianti di aspirazione localizzata mobili o carrellati, provvisti di adeguata sezione depurante e in combinazione con un'efficiente sistema di DPI per le vie respiratorie, solo quando esista oggettiva impossibilità all'utilizzo di impianti fissi con espulsione all'esterno dell'ambiente di lavoro evitando, quindi, il ricircolo dell'aria. Nell'esempio citato nella domanda, per le operazioni che si svolgono in postazione fissa all'interno della officina messa a disposizione dalla committenza, occorre prevedere, invece, l'uso di un impianto di aspirazione fisso senza ricircolo dell'aria aspirata.
(Febbraio 2013)
Quesito 03/2013
Aggiornamenti RSPP
Domanda
Un RSPP che non abbia frequentato nel quinquennio i corsi previsti per legge può, terminato il quinquennio, frequentare un corso B dello specifico codice ATECO in sostituzione delle ore di aggiornamento previste? Più in specifico l'aggiornamento quinquennale prevedeva 60 ore, il modulo B4 prevede 48 ore, questo ultimo può essere sostitutivo dell'aggiornamento?
Risposta
In un caso del genere i requisiti per svolgere il ruolo sono da considerarsi decaduti. Nulla vieta, però, che il soggetto acquisisca di nuovo i requisiti del modulo B specifico che unitamente a quelli relativi ai moduli A e C (da considerarsi crediti formativi permanenti) permette di svolgere il ruolo. Si ricorda che il compito può essere svolto solo dal momento dell'acquisizione dei crediti relativi al modulo B e che da quel momento decorrono i tempi per il nuovo aggiornamento quinquennale previsto.
(Gennaio 2013)
Quesito 02/2013
Attestazione formazione sicurezza
Domanda
In un'azienda metalmeccanica a rischio alto (16 ore) ai sensi del accordo stato-regioni del 21/12/2011, si sta svolgendo la formazione a un gruppo di nuovi lavoratori. A oggi sono state svolte le 4 ore previste del modulo generale (con test di verifica di efficacia della formazione ricevuta) e si è iniziato il modulo specifico di 12 ore, che sarà completato il mese prossimo. Nel frattempo, uno di questi lavoratori cesserà il rapporto di lavoro con l'azienda prima della conclusione dell'intero percorso formativo. A questo punto dato la partecipazione del lavoratore al modulo generale di 4 ore e di 4 ore del modulo specifico, tale frequenza può essere per il lavoratore un credito formativo? Se è così cosa si deve rilasciare per il riconoscimento delle ore frequentate? E' sufficiente una dichiarazione dell'azienda con l'indicazione delle ore e dei temi trattati? Oppure l'azienda deve rilasciare un vero e proprio attestato solo sulla parte generale (data che è stata effettuata) e non della parte specifica dato che non è conclusa? Oppure prepara un unico attestato con l'ammontare delle ore frequentate (50%) previste per il rischio alto? Inoltre, chiedo se ai lavoratori gli attestati relativi alla formazione definita dagli accordi del 21/12/2011, vanno consegnati originali o delle copie?
Risposta
L'Accordo Stato-Regioni richiamato nel quesito chiarisce che la formazione relativa al modulo generale per i lavoratori (di 4 ore di durata) costituisce credito formativo permanente; a tale fine il requisito sarà dimostrabile attraverso un attestato di formazione rilasciato dal soggetto organizzatore del corso (in originale) al lavoratore (una copia potrà essere conservata a cura dell'organizzatore). Anche la quota di formazione già eseguita relativa alla parte specifica potrà essere dichiarata senza che questi possa costituire un credito formativo vero e proprio; andrà a far parte del curriculum del lavoratore che potrà farlo valere anche presso l'azienda successiva. Si precisa che la durata del modulo formativo relativo alla formazione specifica per aziende considerate a rischio alto è di 12 ore, e non di 8 come il quesito lascia intendere nella sua seconda parte.
(Gennaio 2013)
Quesito 01/2013
RSPP amministratore delegato
Domanda
Il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle imprese del settore industriale non può essere svolto dal datore di lavoro se nell'impresa sono occupati oltre 30 addetti. In questo caso il ruolo dell'RSPP può essere affidato internamente all'impresa purché l'incaricato possegga i necessari requisiti scolastici e di formazione in tema di salute e sicurezza. In una SPA il presidente del consiglio di amministrazione è amministratore delegato (soggetto 1); inoltre anche un consigliere è amministratore delegato (soggetto 2). Il soggetto 2 può ricoprire il ruolo di RSPP o, a motivo della sua carica di amministratore delegato, è anch'egli datore di lavoro e non può svolgere il ruolo di RSPP? (Nella visura della CCIAA è specificato "la legale rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, al presidente del C.D.A, o in sua assenza agli amministratori delegati).
Risposta
In un caso del genere riteniamo sia possibile la distinzione di funzioni tra i due soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione. Il soggetto 1 riveste a tutti gli effetti il ruolo di datore di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (si veda la lettera b) del comma 1 dell'art. 2); a tale riguardo sarebbe auspicabile un atto formale di attribuzione di funzioni da parte del Consiglio. Il soggetto 2, invece, può assumere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del decreto se in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 32 (diploma di scuola media superiore + acquisizione di crediti formativi specifici, o dimostrazione di condizioni di esonero, distinti nei moduli A, B e C) secondo quanto specificato nell'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006.
(Gennaio 2013)